"La richiesta delle
generalità del conducente dell’auto con cui è stata effettuata un’infrazione al
CdS non può essere inoltrata, ovvero
non diventa efficace nei confronti del proprietario, prima che venga definito
il procedimento relativo alla sanzione principale. E’ illegittima
l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’ottavo comma dell’art. 180 CdS in pendenza di opposizione avverso
il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS."
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 2430/05 R.G. - Affari Contenziosi
Civili - avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione. T R A (…) Arturo, nato a
(…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) N. (…) - c.f. (…); RICORRENTE-CONTUMACE E MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,
elett.te dom.to, ope legis, in Napoli presso l’Avvocatura dello Stato; RESISTENTE-CONTUMACE CONCLUSIONI Per il ricorrente: annullare il verbale di contestazione n°
180/0000132641 di Registro Generale n.644506 del 15/9/05, notificato in data
4/12/05, per la violazione dell’art. 180 c.8 del D.Lgv.30/4/92 n. 285 (non
ottemperava all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale
contravvenzionale n. ATX/0000092832 per violazione dell’art. 142 c.8 del Cds - accertata nel Comune di Pozzuoli
(NA) sulla strada TZ4 Tangenziale di Napoli in data 17/2/05 – notificato in data
30/5/06), in quanto è ancora pendente il ricorso avverso il p.v.
contravvenzionale. Per il resistente: rigettare l’opposizione; confermare il
verbale di contestazione ritualmente notificato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (…) Arturo, con atto depositato il 21/11/05, proponeva
opposizione avverso il verbale di contestazione n° 180/0000132641 di Registro
Generale n.644506 del 15/9/05, notificato in data 4/12/05, per la violazione
dell’art. 180 c.8 del D.Lgv.30/4/92 n. 285 (non ottemperava all’invito di
fornire le informazioni richieste con il verbale contravvenzionale n.
ATX/0000092832 per violazione dell’art. 142 c.8 del Cds - accertata nel Comune di Pozzuoli
(NA) sulla strada TZ4 Tangenziale di Napoli in data 17/2/05 – notificato in
data 30/5/06). Deduceva il ricorrente: - che, avverso il p.v. contravvenzionale n. ATX/0000092832
per violazione dell’art. 142 c.8 del Cds - accertata nel Comune di Pozzuoli
(NA) sulla strada TZ4 Tangenziale di Napoli in data 17/2/05 – notificato in
data 30/5/06, aveva ritualmente proposto ricorso al Giudice di Pace di
Pozzuoli; - che, la procedura di opposizione veniva iscritta al numero
di Registro Generale 1352/05 ed assegnata al Giudice Gargiulo; - che, con ordinanza del 7/10/05, il Magistrato assegnatario,
aveva disposto la sospensione dell’esecuzione dell’impugnato provvedimento e
fissata l’udienza di trattazione per il giorno 25/1/06; - che, l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui
all’ottavo comma dell’art. 180 CdS in pendenza di opposizione avverso il
processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS
doveva ritenersi illegittimo. Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza
di comparizione delle stesse che, veniva rinviata d’Ufficio ed alla quale
rimanevano contumaci. All’esito dell’udienza di rinvio del 19/7/06, il Giudicante
decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della
l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto. L’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’ottavo
comma dell’art. 180 CdS in pendenza di opposizione avverso il processo verbale
elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS, va dichiarata
illegittima. La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 27 del
24/01/05, al punto 9.1.2. ha così precisato: Quanto alla paventata necessità
per il proprietario del veicolo di autodenunciarsi, il dubbio di
costituzionalità sollevato dai rimettenti appare fondarsi su di una inesatta
esegesi del dato normativo. Si consideri, difatti, che la disposizione
impugnata espressamente stabilisce che la comunicazione all’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida dell’avvenuta perdita del punteggio dalla patente (e
cioè l’adempimento che ha come presupposto, nel caso di mancata identificazione
del conducente responsabile della violazione, proprio l’avvenuta inutile
richiesta al proprietario del veicolo di fornire i dati personali e della
patente del predetto conducente) deve avvenire «entro trenta giorni (N.D.R.
oggi divenuti sessanta a seguito del DL 21.09.2005 n. 184) dalla definizione
della contestazione effettuata», definizione che presuppone, a sua volta, che
«siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali
ammessi», ovvero – ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente
rispetto alla censura in esame – che «siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi». In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i
dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di
contestazione dell’infrazione. La Corte ha affermato, in effetti, che la richiesta di
informazioni non può essere inoltrata, ovvero non diventa efficace nei
confronti del proprietario, prima che venga definito il procedimento relativo
alla sanzione principale. Quindi, il proprietario prima di rispondere potrà attendere
la conclusione, con sentenza passata in giudicato, dell’eventuale giudizio sul
verbale di accertamento, ovvero il decorso dei termini per proporre ricorso
amministrativo o giurisdizionale. I 60 giorni per rispondere, quindi, non corrono nel periodo
di tempo in cui pende il termine di 60 gg. per ricorrere, ovvero finché pende
il relativo giudizio di opposizione al verbale dinanzi al Giudice di Pace. Il proprietario non è tenuto neanche a comunicare all’Ufficio
che ha notificato il verbale di contestazione di aver presentato ricorso
avverso il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento
del CdS; a ciò provvede la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace cui il
ricorrente ha presentato il ricorso, notificando alla P.A. che ha emesso il
p.v. il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione con l’ordine di depositare,
entro dieci giorni prima dell’udienza, presso la Cancelleria del Giudice: - copia del rapporto e degli altri atti relativi
all’accertamento dell’infrazione contestata; - copia degli atti del procedimento amministrativo; - copie delle memorie difensive presentate, eventualmente,
dal ricorrente all’amministrazione opposta e degli atti e dei provvedimenti
eventualmente esperiti dall’amministrazione a seguito di esse. Ciò corrisponde ad una corretta valutazione sistematica del
complesso normativo che disciplina la materia: L’art. 126 bis dispone che: L’organo da cui dipende l’agente
che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei
medesimi. Il provvedimento di decurtazione dei punti, pertanto,
consegue alla comunicazione da parte dell’accertatore all’anagrafe, ma detta
comunicazione non deve essere eseguita prima che l’accertamento sia divenuto
definitivo, nel senso precisato dalla norma. Recita ancora l’art. 126 bis: La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel
caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni (oggi divenuti sessanta a seguito del DL
21.09.2005 n. 184) dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Nel caso di pendenza di ricorso, visto che la norma stessa
dispone che la sanzione accessoria della decurtazione possa essere applicata
soltanto dopo l’esaurirsi della procedura giudiziaria, si deve ritenere che
l’organo accertatore debba inoltrare la richiesta di precisazione dei dati del
conducente soltanto dopo che la contestazione sia divenuta definitiva, con il
rigetto dell’opposizione (nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione,
infatti, non vi sarebbe nessuna violazione e quindi non sussisterebbe alcuna
necessità di accertamento del responsabile). Il proprietario opponente che si
veda rigettare il ricorso, deve avere la possibilità di indicare i dati del
conducente, effettivamente responsabile della violazione, anche nel momento in
cui diviene definitiva la contestazione. La giurisprudenza in materia ha già precisato che l’avvenuta
proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace avverso il verbale di
contestazione (cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2004 n.
3753) o anche la sola pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi
giurisdizionali o amministrativi (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 30 luglio 2004 n.
1126), privando la "contestazione" della necessaria definitività,
costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della
decurtazione del punteggio, e quindi anche all’eventuale revisione della
patente (TAR Lombardia, sentenza 12.05.2006 n° 1188). In definitiva si può affermare che: 1) l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione
dei punti è l’effetto della definitività dell’accertamento; 2) detta definitività matura a seguito del decorso del
termine utile al ricorso o dalla sentenza che rigetta il ricorso; 3) prima della definitività, ogni provvedimento di
decurtazione manca del suo presupposto legale e non ha effetti giuridici; 4) il proprietario ha l’obbligo di comunicazione dei dati ma
potrà adempiere a detto obbligo sia nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta, in qualunque tempo inviata, sia entro il termine di sessanta giorni
dalla conoscenza del rigetto del suo ricorso; 5) non è legittima l’applicazione della sanzione pecuniaria
di cui all’ottavo comma dell’art. 180 CdS fino a quando pende l’opposizione
che, se accolta, annullerebbe il fatto illecito che forma il presupposto per
l’applicazione di qualsiasi sanzione, principale o accessoria (nel caso di
specie, il ricorso avverso il p.v. n.ATX0000092832 del 29/4/05 è stato accolto
con sentenza n.3824 del 5/7/06); 6) il proprietario che comunichi i dati del conducente entro
sessanta giorni dalla conoscenza della sentenza di rigetto, ha diritto che si
proceda alla decurtazione dei punti a carico del responsabile e non
all’applicazione a proprio carico della sanzione pecuniaria prevista dall’art.
180 comma 8 CdS. Non essendovi difesa tecnica non vi è pronuncia sulle spese
del procedimento. La sentenza è esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (…) Arturo nei confronti
del MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, disattesa ogni
altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale
di contestazione n° 180/0000132641 di Registro Generale n.644506 del 15/9/05,
notificato in data 4/12/05, per la violazione dell’art. 180 c.8 del
D.Lgv.30/4/92 n. 285; 2) nulla per le spese del procedimento; 3) sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in Pozzuoli il 19 luglio 2006 e depositata in
originale il giorno 14 settembre 2006. IL GIUDICE DI PACE |
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