AVVERTENZA
Con circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005, sono state impartite le
istruzioni operative necessarie per la gestione delle procedure telematiche di
immatricolazione dei veicoli provenienti dall’ambito comunitario mediante
procedura “STA cooperante”.
Con la medesima circolare, sono stati evidenziati altresì, per ragioni di
chiarezza e coerenza espositiva, taluni aspetti procedurali che trovano
applicazione anche nell’ambito delle operazioni di immatricolazione dei veicoli
provenienti dall’ambito comunitario che, per espressa previsione normativa o
per ragioni tecniche, sono escluse dallo “STA cooperante”.
In particolare, è stato posto l’accento sulla opportunità, in questa prima fase
di avvio delle nuove procedure, che la verifica della regolarità della
documentazione a corredo dell’istanza di nazionalizzazione venisse effettuata
preliminarmente alla presentazione dell’istanza stessa; ciò nell’intento,
peraltro condiviso anche dalle stesse Associazioni rappresentative del settore
della consulenza automobilistica, di evitare che in sede di controllo
successivo gli utenti potessero essere penalizzati, attraverso l’annullamento
della immatricolazione, a causa di irregolarità spesso non facilmente rilevabili
dagli Studi di consulenza i quali, per la prima volta, si sono trovati a
svolgere direttamente operazioni di particolare complessità
tecnico-amministrativa quali le nazionalizzazioni.
Al contempo, si è anche ritenuto opportuno di dover ribadire le direttive di
cui al punto A) del paragrafo “Procedure di immatricolazione” della circolare
prot. n. 1059/M362 del 16 marzo 2004, come successivamente integrato con
circolare prot. n. 122/D.T.T. del 28 maggio 2004, in tema di competenza
territoriale degli Uffici della Motorizzazione.
Ciò posto, l’esito sostanzialmente positivo del monitoraggio condotto in questi
mesi sul regolare svolgimento delle operazioni di nazionalizzazione con
procedura “STA cooperante” induce a ritenere superate le ragioni di particolare
cautela che hanno motivato l’adozione delle richiamate disposizioni particolari
e, conseguentemente, si ripropone il testo della circolare prot. n. 5981/M352
del 2 dicembre 2005, da intendersi integralmente sostituita dalla presente,
alla quale sono state apportate le necessarie modifiche evidenziate in
grassetto.
PREMESSE
Com’è noto, il d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, nella formulazione originale,
escludeva dal campo di applicazione dello “Sportello telematico
dell’automobilista” tutte le immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti
dall’estero, attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché dei
veicoli usati dotati di carta di circolazione rilasciata da uno Stato Estero.
Con il d.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 detto limite è stato in parte superato,
prevedendo che dal campo di applicazione dello “Sportello telematico
dell’automobilista” restino escluse le sole immatricolazioni dei veicoli nuovi
provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati non
aderenti alla U.E. o allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già
immatricolati in uno dei predetti Stati.
In altre parole, l’applicabilità della procedura “Sportello telematico
dell’automobilista” è stata implicitamente estesa all’immatricolazione di veicoli
nuovi provenienti dagli Stati membri della U.E. e dagli Stati aderenti allo
Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali,
nonché i veicoli usati provenienti dai predetti Stati.
E’ altrettanto noto che, in sede di immatricolazione di detti veicoli, deve
essere comprovato l’assolvimento degli obblighi IVA sull’acquisto
intracomunitario e a tal fine, in forza delle procedure sinora in uso, è stata
richiesta l’acquisizione di apposita documentazione cartacea destinata ad essere
trasmessa alle locali Agenzie delle Entrate per le verifiche di merito.
Si tratta, tuttavia, di una procedura che mal si concilia con i principi che
regolano lo “S.T.A. cooperante”, il quale si fonda sulla immediatezza (tempo
reale) e sulla contestualità delle operazioni di motorizzazione e delle
formalità P.R.A..
In ciò risiedono le motivazioni tecnico-giuridiche per le quali il d.P.R. n.
224/2004, introducendo il comma 1-bis all’art. 1 del d.P.R. n. 358/2000, ha
demandato ad apposita Convenzione tra questa Amministrazione, l’Agenzia delle
Entrate e l’Agenzia delle Dogane la definizione di nuove procedure per la
trasmissione dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali in
parola.
Sulla base di tali presupposti, con circolare prot. n. 3750/M360 del 22
settembre 2004 si era, conseguentemente, evidenziata l’impossibilità di avviare
la concreta applicazione della nuova disciplina introdotta dal d.P.R. n.
224/2004, in attesa della stipula della summenzionata Convenzione.
Sempre nell’intento di garantire un sistema efficiente ed efficace di controllo
sull’adempimento degli obblighi IVA intracomunitari, con la legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) è stato poi stabilito che i soggetti di
imposta sono tenuti a comunicare a questo Dipartimento, prima
dell’immatricolazione, una serie di dati relativi all’acquisto intracomunitario
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, compreso il caso in cui i
medesimi veicoli siano oggetto di passaggio interno successivo all’acquisto
intracomunitario stesso (art. 1, comma 378).
Peraltro, ai fini che qui maggiormente rilevano, si segnala che tra i dati che
debbono necessariamente essere acquisiti è compreso il numero di telaio del
veicolo.
I contenuti e le modalità di comunicazione dei predetti dati sono stati
disciplinati, a norma dell’art. 1, comma 379, della medesima legge finanziaria,
con decreto adottato dallo scrivente, di concerto con il direttore dell’Agenzia
delle Entrate, l’8 giugno 2005 (in G.U. n. 154 del 5 luglio 2005), al quale si
è data attuazione con i “File Avvisi” n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2
novembre 2005.
L’art. 1, comma 379, della legge finanziaria 2005 prescrive, inoltre, che i
dati acquisiti propedeuticamente all’immatricolazione debbano essere trasmessi
telematicamente da questo Dipartimento all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia
delle Dogane, con le procedure definite con la stessa Convenzione prevista
dall’art. 1-bis del D.P.R. n. 358/2000.
Peraltro, la richiamata Convenzione non è stata al momento ancora formalmente
stipulata; tuttavia, poichè lo stato attuale dei lavori registra l’unanime
consenso tra le parti in ordine agli aspetti sostanziali da disciplinare, non
si ritiene sussistano particolari ragioni di cautela per procrastinare
ulteriormente l’operatività dello “STA cooperante” con riguardo alle
immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali
di importazione, da Stati della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo,
nonché i veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti Stati.
Scopo della presente circolare, pertanto, è quello di impartire le necessari
istruzioni applicative al riguardo.
DATA DI AVVIO
Le nuove procedure prenderanno avvio a decorrere dal 5 dicembre 2005.
Dalla medesima data il “Prenotanazionalizzazioni” potrà essere utilizzato:
• in via generale per tutte le operazioni di nazionalizzazione escluse dallo
“STA cooperante” (v. par. “ESCLUSIONI”);
• come procedura di emergenza di “stampa remota”, nei casi di interruzione dei
collegamenti telematici di “STA cooperante”, secondo le procedure vigenti.
Dalla medesima data, inoltre, saranno rese operative le applicazioni
informatiche necessarie.
Il “Manuale utente” è disponibile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it. –
Sezione “Trasporti Terrestri” – link “Guide e Servizi”.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
Salvo quanto precisato nel successivo paragrafo “ESCLUSIONI”, le nuove
procedure di immatricolazione concernono :
1. i veicoli nuovi (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno
Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di
importazione non ufficiali;
2. i veicoli usati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno
Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo.
Si evidenzia, peraltro, che al momento lo “STA cooperante” non gestisce alcuna
operazione (immatricolazione, trasferimento della proprietà e
reimmatricolazione) avente ad oggetto i rimorchi, indipendentemente dal fatto
che tali veicoli provengano o meno dall’estero.
Tali operazioni saranno messe in linea nel mese di gennaio 2006.
Al riguardo si tenga presente che:
• per veicoli nuovi si intendono:
a) i veicoli mai immatricolati;
b) i veicoli immatricolati allorchè ricorra una delle seguenti condizioni:
1. percorrenza non superiore a seimila chilometri;
ovvero
2. cessione avvenuta non oltre sei mesi dalla data della prima
immatricolazione;
• per veicoli usati si intendono:
i veicoli immatricolati allorché ricorra la duplice e contestuale condizione
della:
1. percorrenza superiore a seimila chilometri;
2. cessione effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima
immatricolazione (anche se temporanea).
In allegato alla presente circolare è fornito l’elenco dei Paesi facenti parte
della U.E. e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (All. 1).
ESCLUSIONI
Tenuto conto dell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella
presente circolare, nonché delle istruzioni operative generali impartite con
circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, debbono ritenersi escluse dalle
procedure di “STA cooperante” le seguenti ipotesi di “nazionalizzazione”:
• veicoli nuovi provenienti, tramite canali di importazione non ufficiali, da
Paesi extracomunitari o non aderenti allo Spazio economico europeo;
• veicoli usati già immatricolati in un Paese extracomunitario o non aderente
allo Spazio economico europeo.
Inoltre, indipendentemente dal fatto che i veicoli per i quali è richiesta la
“nazionalizzazione” provengano da Paesi comunitari od extracomunitari, ovvero
da Paesi aderenti o non allo Spazio economico europeo, debbono altresì
ritenersi esclusi:
• rimorchi di autoveicoli;
• veicoli per i quali è richiesto, in capo all’intestatario, il possesso di
titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi albi, compresa l’ipotesi della
locazione senza conducente;
• veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di
approvazione;
• veicoli per i quali è richiesta l’annotazione dell’usufrutto;
• veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di
intestatari superiore a 2;
• veicoli la cui revisione risulti scaduta (cfr. par. “DOCUMENTAZIONE TECNICA –
B. VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI”).
PRESUPPOSTI PER L’IMMATRICOLAZIONE
Con i “File Avvisi” n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005,
richiamati nelle “PREMESSE”, sono state impartite istruzioni al fine della
acquisizione di una serie di dati relativi all’acquisto intracomunitario dei
veicoli nuovi per i quali viene richiesta l’immatricolazione.
Ciò posto, si evidenzia che, per esplicita previsione contenuta nell’art. 1,
comma 378, della legge finanziaria 2005, l’immatricolazione stessa non può
essere espletata qualora nel sistema informativo di questo Dipartimento non
risultino acquisiti i dati relativi all’acquisto intracomunitario (e agli
eventuali passaggi interni successivi) del veicolo, compreso il numero di
telaio.
Peraltro, l’obbligo di comunicazione dei predetti dati ha una portata di
carattere generale, nel senso che trova applicazione sia con riferimento alle
“nazionalizzazioni” espletabili con “STA cooperante” sia per le
nazionalizzazioni di veicoli provenienti dall’ambito europeo che restano
escluse dallo “STA cooperante”.
In entrambi i casi, quindi, il sistema informativo inibirà automaticamente la
possibilità di immatricolare quei veicoli per i quali non siano stati già
acquisiti i dati relativi all’acquisto intracomunitario.
Si ravvisa, pertanto, l’opportunità che gli Uffici in indirizzo ne rendano
edotta l’utenza interessata, evidenziando che l’Amministrazione deve ritenersi
indenne dagli eventuali danni, subiti dal richiedente l’immatricolazione,
derivanti da omesse od erronee comunicazioni.
Quanto sin qui evidenziato non trova applicazione con riguardo ai veicoli
usati, rispetto al cui acquisto non sussiste alcun obbligo di comunicazione
propedeutico alla immatricolazione; ne consegue, pertanto, che i dati relativi
a tali veicoli, compreso il numero di telaio, sono acquisiti direttamente in
sede di immatricolazione.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
Alla richiesta di immatricolazione deve essere allegata la seguente
documentazione tecnica di seguito elencata a seconda che si tratti di veicoli
mai immatricolati ovvero di veicoli già immatricolati in uno Stato membro della
U.E. o aderente allo Spazio economico europeo.
Peraltro, si evidenzia che in sede di controllo successivo sulla documentazione
prodotta dagli STA, gli Uffici della Motorizzazione debbono verificare con
particolare attenzione sia la regolarità formale sia la regolarità sostanziale
della documentazione tecnica a corredo dell’istanza di nazionalizzazione.
A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI:
L’ipotesi riguarda esclusivamente i veicoli muniti di omologazione comunitaria,
giacchè quelli sprovvisti di tale omologazione sono soggetti a preventivo
controllo tecnico e, conseguentemente, la loro immatricolazione non è gestibile
con le procedure di “STA cooperante”.
La documentazione tecnica che deve essere prodotta è la seguente:
• Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e
sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso.
Il certificato di omologazione comunitaria è il documento di base richiesto
dalle vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei veicoli nei
Paesi membri UE; esso contiene i dati identificativi e le caratteristiche
tecniche del veicolo necessari per la compilazione della carta di circolazione
italiana.
Se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato presso
questo Dipartimento, attraverso il deposito della propria firma, la
sottoscrizione apposta sul certificato di omologazione deve essere legalizzata
presso la competente autorità pubblica estera, in base alle modalità ivi in
uso, ed ha lo scopo di comprovare sia l’autenticità della firma sia la qualità
di legale rappresentante.
• attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini
della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di
emissione del C.O.C.. L’attestato deve essere debitamente tradotto in lingua
italiana e rilasciato dal costruttore, qualora il C.O.C. sia stato emesso da
oltre un anno rispetto alla data in cui è richiesta l’immatricolazione. In caso
di C.O.C. duplicato, trova applicazione quanto disposto con circolare prot. n.
5239/M362 del 3 dicembre 2004.
Si tenga presente infine che, per i veicoli nuovi la cui omologazione
comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive
comunitarie particolari, è comunque consentita l’immatricolazione “in deroga”,
secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.
In tal caso, la documentazione deve essere integrata con:
• richiesta del costruttore di immatricolazione “in deroga”;
• fotocopia (non in bollo né autenticata) del provvedimento di deroga concesso
dallo Stato di origine per l’immatricolazione di “fine serie”.
B) VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI
In tal caso, debbono essere prodotti:
a) carta di circolazione, comprensiva della Parte II se rilasciata, cui va
allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora la carta stessa sia
redatta su un modello che non reca i codici comunitari previsti dalla direttiva
1999/37/CE o qualora contenga annotazioni aggiuntive;
b) una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i
dati annotati sulla carta di circolazione estera non siano sufficienti per la
compilazione della carta di circolazione italiana):
b.1) scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione,
Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata:
- a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla
necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto
al precedente punto A.); ovvero
- da un ente privato estero autorizzato; ovvero
- dalla competente autorità pubblica estera.
Si ricorda, infine, che per i veicoli immatricolati nei Paesi entrati a far
parte della U.E dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni
caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al
momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio
2004.
b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell’interessato, ovvero una fotocopia
dello stesso;
b.3) attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del
costruttore.
Il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono
memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di
omologazione occorrenti per l’emissione della carta di circolazione.
c) targhe di immatricolazione, se rilasciate dallo Stato estero e non siano
state fabbricate a cura degli interessati, secondo le disposizioni vigenti.
In tutti i casi in cui è prevista la traduzione dei documenti che debbono
essere prodotti al fine della “nazionalizzazione”, si applicano le modalità di
cui all’art. 33, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”), il quale prescrive che agli atti e ai
documenti formati all’estero, e da valere nello Stato italiano, “deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale”.
Al riguardo, si tenga conto che:
1. nell’ambito dell’ordinamento italiano non esiste un albo di traduttori
ufficiali;
2. conseguentemente, l’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000, nella parte in cui
prevede che la traduzione in lingua italiana debba essere certificata conforme
al testo straniero da un “traduttore ufficiale”, deve essere interpretato nel
senso che riveste la qualifica di “traduttore ufficiale” qualunque soggetto che
ufficializzi la propria traduzione prestando apposito giuramento, davanti al
cancelliere giudiziario, sulla conformità della propria traduzione al testo
originale, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 5 del regio decreto
9 ottobre 1922, n. 1366;
3. detta procedura di asseverazione, inoltre, non può essere ovviata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal traduttore ai sensi
dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità della traduzione
al testo straniero.
Si segnala, infine, che dalla carta di circolazione deve essere dedotto il dato
relativo ai controlli periodici cui il veicolo è stato eventualmente
sottoposto.
Al riguardo, occorre evidenziare che la carta di circolazione può recare la
data di effettuazione dell’ultima revisione, ovvero la data di scadenza della
revisione stessa.
Si tenga presente, però, che non tutti i Paesi europei applicano, in materia di
revisione, la stessa tempistica prevista in Italia (vale a dire: il 4° anno
successivo alla prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni).
Pertanto, ferma restando la data di prima immatricolazione, la scadenza della
revisione deve essere verificata in base alla regola temporale del “4 + 2”.
Conseguentemente, se la revisione risulta scaduta in base alla predetta regola temporale,
l’immatricolazione del veicolo non potrà essere effettuata con “STA cooperante”
(cfr. par. “ESCLUSIONI”), bensì con procedura tradizionale e previo il
necessario controllo tecnico.
DOCUMENTAZIONE FISCALE
Per quanto più strettamente attiene agli aspetti fiscali relativi agli acquisti
intracomunitari di veicoli, la disciplina contenuta nell’art. 1-bis del d.P.R.
n. 358/2000 e nell’art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005 trae origine
da un medesimo presupposto normativo costituito dall’art. 53, comma 3, del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n.
427 e recante, tra l’altro, norme di armonizzazione delle disposizioni in
materia di IVA con quelle stabilite da direttive CEE), il quale prevede che:
“I pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione
in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi ai
mezzi di trasporto nuovi (omissis) oggetto di acquisto intracomunitario, se gli
obblighi relativi all’applicazione dell’imposta non risultano adempiuti. I
pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione
finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della
repressione delle violazioni nonché ai fini dell’accertamento della sussistenza
dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto”.
E’ noto che, sulla base di detti presupposti, ed a seguito di specifici accordi
intercorsi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Entrate, questo Dipartimento ha adottato la circolare n. B 59 del 20 settembre
2000, successivamente modificata ed integrata con le circolari n. B 64 dell’11
ottobre 2000 e n. B 77 del 16 novembre 2000 con le quali sono state impartite
disposizioni in ordine alla documentazione fiscale da allegare alle richieste
di nazionalizzazione.
Ciò posto, occorre evidenziare che le disposizioni da ultimo richiamate
appaiono del tutto superate alla luce delle nuove procedure telematiche
attraverso le quali questo Dipartimento è ora tenuto ad acquisire i dati
relativi all’acquisto intracomunitario di veicoli ed a trasmetterli all’Agenzia
delle Entrate ed all’Agenzia delle Dogane.
Pertanto, appare ora sufficiente che il richiedente l’immatricolazione produca,
nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nel d.P.R. n. 445/2000:
1. una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:
• la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore dal quale il
proprietario ha acquistato il veicolo;
• il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;
• la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore
soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante:
• il proprio codice fiscale o partita IVA;
• l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA;
• il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;
• la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);
• il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data
dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;
• se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km;
ovvero
3. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non
soggetto IVA (soggetto privato o società avente scopi diversi dalla
importazione o commercializzazione di veicoli) , che ha effettuato l’acquisto
intracomunitario, attestante:
• il proprio codice fiscale;
• l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello
F24;
• il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;
• la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);
• il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data
dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;
• se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km.
Poiché, come più volte sottolineato, tutti i dati relativi all’acquisto
intracomunitario ed agli eventuali passaggi interni successivi debbono essere
trasmessi all’Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Dogane competenti per
gli accertamenti del caso, gli Uffici in indirizzo debbono ritenersi esentati
dalle verifiche, anche a campione, sulla veridicità sostanziale delle
dichiarazioni sostitutive sopra elencate.
Gli Uffici in indirizzo, pertanto, sono tenuti esclusivamente a verificare, in
sede di controllo successivo sulla documentazione prodotta dagli STA, la
regolarità formale delle dichiarazioni sostitutive prodotte a corredo
dell’istanza di nazionalizzazione.
In particolare, si richiama l’attenzione sulla necessità di verificare sempre
la corrispondenza tra i dati risultanti dal sistema informativo e quanto
dichiarato dal richiedente l’immatricolazione con riguardo alla denominazione
dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutti gli aspetti applicativi di “STA cooperante” non espressamente
previsti con la presente circolare, si rinvia alle istruzioni generali già
impartite con circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, come modificata
dalla circolare prot. 3583/M360 del 3 novembre 2004.
Per inciso, si rammenta che, in generale, la procedura “STA cooperante” non
consente in alcun caso il rilascio di permessi provvisori di circolazione, in
qualunque forma rilasciati, dovendo la carta di circolazione (così come il
certificato di proprietà) essere emessa in tempo reale, vale a dire
contestualmente alla presentazione dell’istanza.
A parte le eventuali responsabilità penali del caso, l’inosservanza di tale
disposizione espone gli utenti a sanzioni da parte delle autorità di polizia
stradale, con conseguenti responsabilità civili degli operatori per i danni
subiti dagli utenti stessi.
ABROGAZIONI
Dalla data della presente circolare sono abrogate le seguenti disposizioni:
- circolare n. B 59 del 20 settembre 2000, con esclusione del solo punto “A
Veicoli nuovi di fabbrica commercializzati attraverso la rete ufficiale delle
Case costruttrici” (per questa tipologia di veicoli, pertanto, sulla
Dichiarazione per l’immatricolazione deve continuare ad essere apposta la
dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”);
- circolare n. B 64 dell’11 ottobre 2000;
- circolare n. B 77 del 16 novembre 2000;
- punto A) del paragrafo “Procedure di immatricolazione (veicoli nuovi di
fabbrica o già immatricolati)” della circolare prot. n. 1059/M362 del 16 marzo
2004;
- circolare prot. n. 122/D.T.T. del 28 maggio 2004;
- circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005.
Deve altresì ritenersi abrogata ogni altra previgente disposizione ministeriale
che risulti in contrasto con le direttive contenute nella presente circolare.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
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