In tema
di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi
legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser mod.
Ultralyte omologato, secondo il disposto dell’art. 142, comma sesto, del codice
della strada, poiché si tratta di apparecchiatura idonea a determinare, in modo
chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 del regolamento di
esecuzione del suddetto codice, la velocità del veicolo senza la previsione di
dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento
dell’infrazione, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia
addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal
medesimo organo individuato. Tale attestazione è assistita da efficacia
probatoria fino a querela di falso, ed è suscettibile di prova contraria
unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura
elettronica. Prova contraria che non può essere fornita dalla presunta mancata
taratura dell’apparecchio non necessaria se non espressamente richiesta dal
costruttore nel manuale d’uso. |