L’accertamento
del tasso alcolemico (c.d. «alcoltest») nel sangue di conducenti di veicoli,
quale previsto dall’art. 186 c.s., rientra fra gli atti previsti dall’art. 354
c.p.p., nel compimento dei quali la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 114
att. C.p.p., deve avvertire l’interessato che ha facoltà di nominare un
difensore, il quale può assistere, senza però diritto ad essere preavvisato. In
assenza di tale nomina non deve darsi luogo al successivo deposito dell’atto,
mentre tale obbligo sussiste qualora la nomina abbia avuto luogo, senza che,
tuttavia, la sua omissione possa dar luogo a nullità, non essendo questa
prevista da alcuna norma e non potendo il successivo, mancato deposito influire
sulla validità di un atto originariamente perfetto. |
|
|
© asaps.it |