(ASAPS) GAMBETTOLA (FC) – Maurizio
Marchi, comandante della Polizia Municipale di Gambettola ed uno dei “tecnici”
di punta dell’Asaps sulle questioni legali, ha ottenuto un successo davvero
particolare, così tanto da aver fatto fare uno "scivolone" memorabile alla Vema,
una società che nel 2005 aveva messo in commercio – con un considerevole sforzo
pubblicitario – una sorta di calze per pneumatici, chiamate “Put & Go”, da
calzare in caso di neve. Il problema è stato che “…nelle pagine del sito – dice
Marchi – si lascia intendere che l’utilizzo del dispositivo pubblicizzato non
comporterebbe alcuna violazione del codice della strada e che sia sostitutivo
delle catene o dei pneumatici da neve”. Niente di diverso da questi due
componenti essenziali, dunque, e nessun altra ipotesi può essere presa in
considerazione. “Seppure l’uso di tali dispositivi non sia sanzionabile –
specifica l’ufficiale della Polizia Municipale – a causa di un vuoto normativo,
il loro utilizzo è irregolare nel senso che, nel caso di obbligo a bordo di
catene o pneumatici da neve, oltre ad essere sanzionabile, causerebbe
responsabilità in caso d’incidente”. Per questo motivo, il 30 gennaio ed il 24
febbraio, dal comando di Gambettola sono partiti gli atti per il Garante della
pubblicità, segnalando la pubblicità della Vema per presunta ingannevolezza, ai
sensi del Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio
diffuso ininterrottamente fra il 30 gennaio e il 24 febbraio 2006 sul sito
www.vema.it relativo al dispositivo antineve "PUT & GO". Il verdetto è
arrivato pochi giorni fa: il garante ha riconosciuto l’ingannevolezza del
messaggio pubblicitario, ha condannato l’azienda ad una sanzione di 5.600 euro
ed ha vietato all’azienda di continuare nella pubblicità. (ASAPS)
Provvedimento n.
15904
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2006;
SENTITO il Relatore
Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Titolo III,
Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo;
VISTO il Regolamento
sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del
procedimento;
CONSIDERATO quanto
segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento
pervenuta in data 30 gennaio 2006, da ultimo integrata in data 24 febbraio 2006,
la Polizia Municipale del Comune di Gambettola, ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo n.
206/05, del messaggio diffuso ininterrottamente fra il 30 gennaio e il 24
febbraio 2006 sul sito www.vema.it relativo al dispositivo antineve "PUT &
GO". Nella richiesta di intervento si evidenzia che nelle pagine del sito si
lascia intendere che l’utilizzo del dispositivo pubblicizzato non comporterebbe
alcuna violazione del codice della strada e che sia sostitutivo delle catene o
dei pneumatici da neve. Al contrario, seppure l’uso di tali dispositivi non sia
sanzionabile a causa di un vuoto normativo, il loro utilizzo sarebbe irregolare
e, nel caso di obbligo a bordo di catene o pneumatici da neve, oltre ad essere
sanzionabile, causerebbe responsabilità in caso d’incidente.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della
richiesta d’intervento è rappresentato da alcune pagine internet diffuse sul
sito internet www.vema.it, volte a promuovere l’acquisto on line del dispositivo
antineve "Put & Go". Nella descrizione delle caratteristiche del prodotto,
tra l’altro, si afferma che: "Put & Go rispecchia le norme del nuovo codice
della strada che nei seguenti articoli prescrive: articolo 5. Regolamentazione
della circolazione in generale, comma 3. I provvedimenti per la regolamentazione
della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali; (…) articolo 6, comma 4. L’ente
proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’articolo 5 comma 3
paragrafo e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli
o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; Riassumendo in
base al codice della strada gli organi competenti possono prescrivere l’utilizzo
di mezzi antisdrucciolevoli per la marcia su neve o ghiaccio solo motivatamente
e rendendolo noto al pubblico mediante i prescritti segnali secondo quanto
scritto nell’articolo 5 comma 3 e nell’articolo 6, comma 4, paragrafo e). Le
particolarità tecniche di Put & Go danno a questo dispositivo
caratteristiche antisdrucciolevoli. Put & Go quindi è considerabile come
mezzo antisdrucciolevole per la marcia su neve o ghiaccio". Nel sito, inoltre, è
riportata la circolare del Ministero dell’interno n. 300/A/2/41655/1/2 del 14
marzo 2003, dalla quale emerge che, secondo il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, allo stato attuale, non esistono divieti di commercializzare
dispositivi che non rispondano al decreto 13 marzo 2002 recante "Norme
concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria
M1".
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
A seguito di detta richiesta è
stato avviato nei confronti di Vema S.p.A. un procedimento ai sensi articolo
dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 nel corso del quale
sarebbe stata valutata l’eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato, ai
sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con riguardo
alle caratteristiche del prodotto ed alla sua qualificazione come mezzo
antisdrucciolevole per la marcia su neve e ghiaccio ai sensi del Codice della
Strada.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione
di avvio del procedimento, è stato richiesto a Vema S.p.A. in qualità di
operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione
(anche a diffusione interna) riguardanti:
· l’eventuale omologazione su strada
del dispositivo "Put & Go" producendo qualsiasi documento che attesti la
sicurezza del prodotto e la conformità dello stesso al codice della strada;
· l’idoneità del dispositivo a
sostituire le catene o i pneumatici da neve nel caso in cui il loro uso sia
obbligatorio ai sensi codice della strada.
Inoltre, al fine di
disporre di elementi utili a una più puntuale valutazione del messaggio, è stato
richiesto all’operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito alla
programmazione pubblicitaria del messaggio stesso e della relativa campagna
pubblicitaria.
In data 7 marzo 2006, è pervenuta
la memoria difensiva di Vema S.p.A. relativamente all’istanza di misura
cautelare, nella quale, tra l’altro, si riferisce che:
il messaggio pubblicitario oggetto
del presente procedimento è stato rimosso dal sito www.vema.it, unicamente a
scopo prudenziale, a far tempo dal 1°marzo 2006; Vema non ha mai autorizzato
la diffusione del messaggio su altri siti internet al di fuori di quello
menzionato e non ha mai programmato alcuna iniziativa pubblicitaria avente ad
oggetto il messaggio in parola.
Con successiva memoria pervenuta
in data 23 marzo 2006, Vema S.p.A., ha rappresentato, allegando la relativa
documentazione giustificativa, quanto segue:
il prodotto, coperto da brevetto
internazionale, fabbricato dalla società Conero Plastik S.n.c. e
commercializzato da Vema, consiste in un moderno sistema antisdrucciolo
denominato "Put & Go" costituito da 5 fascette in materiale plastico da
applicarsi in caso di fondo stradale ghiacciato o innevato, a ciascuno dei
pneumatici traenti di un autoveicolo;
come esaustivamente specificato
nelle pagine Internet, il prodotto pubblicizzato è perfettamente conforme alle
norme del Nuovo Codice della Strada richiamate nel messaggio
pubblicitario; l’articolo 5 del Nuovo Codice della Strada, infatti,
stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli
articoli 6 e 7 con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali;
il citato articolo 6 dispone che
l’ente proprietario della strada, con l’ordinanza di cui all’articolo 5 comma 3,
può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici da neve per la marcia da neve o ghiaccio; il Nuovo Codice
della Strada non fornisce alcuna elencazione che specifichi e identifichi quali
siano i mezzi sdrucciolevoli né tanto meno prescrive quali siano le
caratteristiche necessarie affinché un prodotto possa essere qualificato come
tale; negli anni passati gli unici mezzi antisdrucciolevoli esistenti erano
le classiche catene da neve, tuttavia, con l’evoluzione della tecnologia sono
stati immessi sul mercato altri innovativi prodotti differenti dalle catene da
neve, quali i cosiddetti "ragni da neve" o le "calze da neve", aventi
caratteristiche antisdrucciolevoli idonee a consentire la marcia del veicolo su
neve e ghiaccio e che seppure non siano dettagliatamente nominati nel Nuovo
Codice della Strada, sono pienamente legittimi e conformi alle norme in materia,
avendo caratteristiche antisdrucciolevoli; lo stesso segnalante, ammette che
in materia esiste un vuoto normativo colmato da una interpretazione del
Ministero divulgata con la circolare n. 300/1/2/41655/105/1/2 il cui testo è
stato integralmente inserito nel messaggio pubblicitario, secondo cui: le catene
da neve devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo
tabella CUNA NCI78-01 ovvero in alternativa ad equivalenti norme in vigore negli
stati membri dell’Unione Europea, rispondenza che è attestata da un marchio di
conformità apposto sulle catene e sull’involucro; tuttavia, il Ministero
ha sottolineato che, allo stato attuale, non esistono divieti di
commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto indicato in oggetto e
conseguentemente nelle more di una specifica normativa l’utilizzo di dispositivi
che non recano impresso il marchio identificativo sulle catene o abbiano un
contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, non è
sanzionabile; per quanto concerne il profilo segnalato secondo cui il
messaggio pubblicitario lascerebbe intendere che il dispositivo in oggetto può
essere utilizzato in sostituzione delle catene da neve nei casi in cui queste
ultime siano considerate obbligatorie, si osserva che tale interpretazione è del
tutto soggettiva e non rispondente alla realtà atteso che il messaggio
pubblicitario specifica che il prodotto è un dispositivo antisdrucciolevole
avente caratteristiche differenti dalle classiche catene da neve; nel
messaggio, infatti, non si dichiara mai che tale dispositivo è sostitutivo delle
catene da neve ed anzi si richiama la normativa affinché non si ingeneri alcuna
confusione; al riguardo, si precisa, tuttavia, che, anche in tema di "obbligo
di catene a bordo", si ha un vuoto normativo dovuto al fatto che le definizioni
del Nuovo Codice della Strada non si sono ancora integralmente adeguate ai
moderni dispositivi antisdrucciolevoli; l’articolo 122 comma 8 del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, che descrive
quale comportamento debba tenersi in caso di specifico segnale "catene per neve
obbligatorie" non prende in considerazione altri mezzi sdrucciolevoli in quanto
all’epoca in cui tale regolamento è stato redatto non esistevano dispositivi
assimilabili alle catene da neve; trattasi, pertanto, di un mancato
adeguamento della normativa vigente rispetto ai moderni dispositivi
antisdrucciolo; le procedure di omologazione del prodotto pubblicizzato sono
attualmente in corso; infine, per quanto concerne la programmazione
pubblicitaria, si evidenzia che il messaggio in contestazione è stato diffuso
dai primi giorni di gennaio 2006 sino al 1° marzo 2006 data nella quale, come
specificato nella memoria del 3 marzo 2006 il messaggio è stato rimosso a
seguito dell’avvio della seguente procedura; in questo periodo il sito è
stato visitato da poco più di 5.000 persone, dati che evidenziano che il
messaggio pubblicitario per cui è giudizio oltre ad aver avuto una circoscritta
diffusione temporale ha raggiunto un limitatissimo numero di consumatori. Con
comunicazione del 2 marzo 2006 la Polizia Municipale segnalante ha dichiarato di
non aver altre notizie da aggiungere. In data 21 luglio 2006, è stata
comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. Con
comunicazione pervenuta in data 31 luglio 2006 la Vema S.p.A. ha ribadito le
precedenti difese allegando copia dell’ultimo bilancio.
V.
PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del
presente provvedimento è stato diffuso a mezzo internet, in data 4 agosto 2006 è
stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai
sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n.
206/05. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il
proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Nel caso in esame, l’Autorità si
avvale della facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 12,
comma 4, del D.P.R. n. 284/03. La comunicazione pubblicitaria in oggetto
presenta il prodotto "Put & Go" commercializzato da Vema S.p.A. come un
mezzo antisdrucciolevole pienamente conforme alle regole prescritte dal Codice
della Strada, ed in particolare alle norme stradali concernenti la circolazione
stradale con obbligo di catene a bordo. Nel messaggio, infatti, vengono
citati gli articoli 5 e 6 del Codice della Strada secondo cui gli organi
competenti possono prescrivere, con ordinanza, l’utilizzo di mezzi
antisdrucciolevoli per la marcia su neve o ghiaccio motivatamente e rendendolo
noto al pubblico mediante appositi segnali. Il dispositivo Put & Go, in
quanto mezzo antisdrucciolevole, viene presentato come conforme a tali
prescrizioni. Come del tutto evidente, il messaggio oggetto di contestazione,
in ragione delle modalità informative utilizzate, lascia intendere che il
dispositivo reclamizzato possa essere liberamente utilizzato anche nel caso in
cui gli organi competenti prescrivano che i veicoli siano muniti di catene a
bordo, e dunque in sostituzione delle catene da neve nei casi in cui queste
ultime siano considerate obbligatorie. In realtà, il dispositivo "Put &
Go", del quale in questa sede non si contesta l’efficacia e la commerciabilità,
pur appartenendo al novero dei mezzi antisdrucciolevoli, non può considerarsi
sostitutivo delle classiche catene da neve omologate nel caso in cui queste
ultime siano considerate obbligatorie, così come si lascia intendere nella
comunicazione oggetto di contestazione. Come rilevato dallo stesso operatore
pubblicitario, infatti, l’articolo 122 comma 8 del Regolamento di Esecuzione e
di Attuazione del Codice della Strada, che descrive quale comportamento debba
tenersi in caso di specifico segnale "catene per neve obbligatorie", prende in
considerazione esclusivamente le catene da neve e non anche altre tipologie di
mezzi antisdrucciolevoli. Sicché, l’usi di tali mezzi e tra questi del
dispositivo pubblicizzato, nel caso in cui le catene siano obbligatoriamente
prescritte, comporterebbe, così come rilevato dalla Polizia Municipale
segnalante, una sanzione a carico dell’automobilista ed una responsabilità in
caso di incidente. In conclusione, il messaggio in esame, sulla base delle
suindicate considerazioni, deve considerarsi idoneo ad indurre in errore i
consumatori sulle caratteristiche del dispositivo "Put & Go", in quanto non
chiarisce adeguatamente che il dispositivo pubblicizzato non può considerarsi
sostitutivo delle classiche catene da neve nel caso in cui queste siano
obbligatoriamente prescritte per la circolazione su strada, pregiudicandone,
così, il comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma
7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso,
l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della "gravità e della durata della
violazione". Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve
tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11
della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12,
del Decreto Legislativo n. 206/05. In particolare, la gravità della violazione,
all’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché le
condizioni economiche dell’impresa stessa. Più specificamente, nel caso in
questione, con riguardo alla gravità della violazione, deve essere considerata
l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della
modalità di diffusione (messaggio diffuso a mezzo internet), è suscettibile di
aver raggiunto un ampio numero di consumatori. Per quanto concerne la durata il
messaggio è stato diffuso tra i primi giorni di gennaio ed il 1° marzo 2006
dando luogo ad una violazione di media durata (circa due mesi). Alla luce dei
predetti criteri, la sanzione da applicare al Vema S.p.A., può essere
determinata in misura pari a 8.600 €. Inoltre, va considerata la sussistenza,
nel caso di specie, della circostanza attenuante del ravvedimento operoso in
quanto l’operatore pubblicitario si è attivato provvedendo a interrompere la
diffusione del messaggio. Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati
complessivamente considerati, si ritiene, quindi, di irrogare alla società Vema
S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.600 € (cinquemilaseicento
euro).
RITENUTO, pertanto, che il
messaggio segnalato è idoneo ad indurre in errore i consumatori in ordine alle
caratteristiche del prodotto "Put & Go" ed in particolare alla sua piena
conformità al Codice della Strada;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario
descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Vema
S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, comma
1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione;
b) che, per la violazione di cui al
punto a), a Vema S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
5.600 € (cinquemilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui
alla precedente lettera b) deve essere pagate entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca
o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.
237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo
inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella
misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore
ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n.
689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del
pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la
riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati
nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata
comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto
Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera
l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la
sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi articolo dell’articolo 26, comma
12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL
SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE Antonio
Catricalà
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