Nell’aggravante
del furto di cui all’articolo 625 n. 6 cod. pen., il termine “stazione” (o
scalo), indica un concetto che si estende, da “genus ad speciem”, a
tutte le istallazioni e aree, locali di transito o di sosta, uffici e
attrezzature adibite a servizi ausiliari e quant’altro esistente ricollegabile
al viaggio delle persone che colà si recano con i propri bagagli.
Il principio è affermato dalla Suprema Corte in una pronuncia concernente la
responsabilità penale di un imputato per il delitto di tentato furto aggravato,
posto in essere nell’ufficio di un’agenzia collocata all’interno di una
struttura aeroportuale.
La Suprema Corte respinge la tesi difensiva, secondo la quale, l’azione
commessa in un ambiente fisicamente separato, seppure interno, ai luoghi
enunciati all’art. 625, n. 6 cod. pen. non rientra in tale fattispecie
normativa.
Secondo il Collegio, è, infatti, privo di fondamento logico-giuridico
l’assunto, secondo il quale, la ratio della previsione di cui all’art.
625, n. 6 cod. pen. attiene alla maggiore difficoltà del viaggiatore di
esercitare un controllo sul proprio bagaglio, a causa del sovraffollamento
tipico delle stazioni, con la conseguenza che tale aggravante viene meno
qualora il controllo del bagaglio sia reso più agevole dalla presenza del
viaggiatore in un luogo ristretto, interno alla stazione. A tal proposito, il
Collegio ha cura di precisare come la condizione di sovraffollamento non sia
affatto contemplata dalla previsione di cui all’art. 625, n. 6 cod. pen. e che,
pertanto, anche il furto posto in essere in una struttura interna alla stazione
aeroportuale sia da qualificarsi in termini di furto aggravato.
(Nota
di Cristina Ravera)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Sentenza 15 febbraio-25 settembre 2006, n. 31557
Presidente Morelli – Relatore Conzatti
Svolgimento del processo
S.
G., ritenuto colpevole dei delitti di tentato furto aggravato di un borsone di
proprietà del cittadino americano J. G. Jr G. nell’ambito dell’aeroporto
internazionale di Malpensa (capo A articoli 56, 624, 625 n. 6, 99 Cp), di
ricettazione di patente di guida e falsità materiale commessa da privato (B-
articoli 81 cpv 648, 482, 477, 99 Cp, in Somma Lombardo il 26 ottobre 2000) e
condannato con sentenza 11 aprile 2002 dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione
distaccata di Gallarate, alla pena di mesi 9 di reclusione e 200 euro di multa
per il reato sub A, di mesi 11 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato
sub B, ricorre per l’annullamento della sentenza 4 aprile 2003 della Corte di
appello di Milano, confermativa della sentenza di primo grado, deducendo la
violazione dell’articolo 606 lettera b) Cpp in relazione all’aggravante di cui
all’articolo 625 n. 6 Cp (per la quale si procede di ufficio, non essendo stata
sporta querela) che prevede l’ipotesi del fatto «commesso sul bagaglio dei
viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine,
negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande».
Sostiene il ricorrente, il quale riconosce che il fatto è avvenuto ai danni di
un viaggiatore e che ha avuto oggetto il bagaglio di costui, che il tentativo
di furto è avvenuto in un luogo diverso rispetto a quello contestato e ai
luoghi indicati nella norma, vale a dire non nello scalo o stazione
aeroportuale, ma nell’ufficio dell’agenzia "Hertz Autonoleggio" che,
seppure collocato all’interno della struttura aeroportuale di Malpensa, è
indipendente rispetto alla stessa per le sue caratteristiche strutturali e
funzionali (è pacifico il dato che gli uffici della Hertz sono separati dal
resto dell’area da un apposito ingresso, attraverso il quale "si entra e
si esce").
Premettendo che la ratio della norma è riferita alla maggiore difficoltà per il
viaggiatore di esercitare un controllo sul bagaglio, a causa del
sovraffollamento tipico delle stazioni, tale interesse viene meno allorché il
viaggiatore e il suo bagaglio si trovano in un luogo delimitato, seppure
interno alla stazione, perché il controllo sulla res in uno spazio ristretto è
logicamente più agevole rispetto a quello in cui si muove la massa dei
viaggiatori.
In secondo luogo il ricorrente sostiene l’inconferenza del ragionamento del
giudice di merito, che attribuisce rilevanza al fatto che lo S. si è dato alla
fuga all’interno dell’aerostazione, inseguito da agenti di polizia, durante la
quale ha abbandonato il bagaglio (un borsone) prima sottratto, dovendosi
considerare ai fini dell’aggravante in parola il solo momento iniziale della
condotta.
I motivi sono manifestamente infondati.
Il primo, perché si basa su una supposizione che non trova alcun riscontro
nella norma in esame, dove non è affatto prevista la condizione di affollamento
dei luoghi sottoposti alla specifica tutela penale.
Il secondo, perché presuppone che il tentativo di furto sia avvenuto in un
locale diverso da quelli sottoposti alla specifica tutela in esame, sulla base
di una interpretazione restrittiva della norma che non può essere condivisa.
La tesi difensiva, che l’azione commessa in un luogo fisicamente separato,
seppure interno ad uno dei luoghi specificati dal n. 6 dell’articolo 625 Cp,
non è compresa nella norma, non è parimenti riscontrabile nella fattispecie in
esame.
Deve stabilirsi che, nell’aggravante del furto di cui all’articolo 625 n. 6 Cp,
il termine "stazione" (o scalo, come definito l’aeroporto dal giudice
di appello), indica un concetto che si estende, da "genus ad
speciem", a tutte le istallazioni e aree, locali di transito o di sosta,
uffici e attrezzature adibite a servizi ausiliari e quant’altro esistente
ricollegabile al viaggio delle persone che colà si recano con i propri bagagli.
Il ricorso è, in definitiva, inammissibile e il ricorrente è condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente liquidata, di
euro 600 in favore della Casa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa
nella proposizione del ricorso (articolo 616 Cpp).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600 alla Cassa delle
ammende.
Così
deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.
Depositato
in Cancelleria il 25 settembre 2006.
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