Con circolare prot. n. 38561/08.05 del 5 ottobre 2006,
sono state abrogate le disposizioni in materia di controllo preventivo della
documentazione relativa ai veicoli oggetto di acquisto intracomunitario da
nazionalizzare in Italia, previste dalla circolare prot. n. 5981/M352 del 2
dicembre 2005, nonché le disposizioni relative alla competenza territoriale
degli UMC in materia di nazionalizzazioni, previste dal punto A) del paragrafo
“Procedure di immatricolazione (veicoli nuovi di fabbrica o già immatricolati)”
della circolare prot. n. 1059/M362 del 16 marzo 2004, come modificato dalla
circolare prot. n. 122/D.T.T. del 28 maggio 2004.
Al riguardo, si evidenzia che:
1. resta confermata l’eliminazione dei previgenti criteri di individuazione
della competenza territoriale degli UMC, a far data dal 5 ottobre 2006;
2. l’abolizione del controllo preliminare della documentazione è sospesa sino
al 3 dicembre 2006; ne consegue pertanto che, sino alla predetta data, le
operazioni di nazionalizzazione potranno essere svolte solo previo parere
favorevole degli UMC, secondo le istruzioni già impartite con l’abrogata
circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005.
Il periodo di sospensione sino al 3 dicembre 2006 si rende necessario alla luce
della nuova disciplina introdotta dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, pubblicato in G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006, secondo la
quale “ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante,
per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA
assolto in occasione della prima cessione interna: A tal fine, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al modello F24 sono
apportate le necessarie integrazioni”.
Infatti, tenuto conto di quanto stabilito con decreto dirigenziale 8 giugno
2005, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e della conseguente gestione
informatizzata dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di veicoli,
appare indispensabile acquisire, presso la competente Amministrazione finanziaria,
un parere circa la portata applicativa della nuova disposizione, affinchè
questo Dipartimento possa diramare corrette istruzioni al riguardo.
Pertanto, nelle more della conversione in legge del citato decreto-legge e dei
chiarimenti che saranno forniti dall’Agenzia delle Entrate, appare opportuno
prorogare sino al 3 dicembre 2006 la validità della procedura di controllo
preventivo della documentazione relativa ai veicoli di importazione
“parallela”, provenienti dagli altri Stati membri della U.E. e dagli Stati
aderenti allo S.E.E., da immatricolare in Italia.
La presente comunicazione viene diramata esclusivamente via terminale e sarà
pubblicata sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.it.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
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