(Asaps) ““La notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata concessionaria a norma dell’art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia ("suoi fattorini", così definiti dall’art. 131 del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto della estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’art. 14 legge n. 689/1981.”(Asaps)
Giurisprudenza
di legittimità CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE Sezione
I, 21 settembre 2006, n. 20440
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento
del processo
Con
ricorso al Giudice di pace di Catania, B. C. impugnò la cartella esattoriale
notificatagli dal concessionario del servizio riscossione tributi (Impresa XXX)
il 10 maggio 2001 e relativa a sanzione pecuniaria di lire 192.730 emessa a suo
carico per violazione del codice della strada accertata con sommario processo
verbale il 28 agosto 1997 dalla polizia municipale di quella città.
L’adito
giudice respinse l’opposizione osservando, a confutazione dei relativi motivi,
che, il processo verbale era stato notificato, nei termini di cui all’art. 201
c.d.s., nelle mani della madre del B. la quale, in data 4 novembre 1997, in
nome e per conto del figlio, sottoscrisse la ricevuta, ritirando il piego
presso gli uffici dell’agenzia recapiti YYY; per provvedimento dei sindaco di
Catania del 3 ottobre 1999, detta agenzia aveva assunto la qualifica di messo
notificatore; in tale veste, esercitava le funzioni di ufficiale giudiziario e
aveva valido titolo a compiere tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione
previsti per l’amministrazione postale dalla legge n. 890/1982, l’avviso di
ricevimento del piego raccomandato, munito del bollo dell’ufficio recante la
data del giorno della consegna e la firma del delegato al ritiro da parte del
destinatario, costituiva prova dell’avvenuta notificazione, l’impresa XXX
difettava di legittimazione passiva dacché non partecipa alla formazione del
ruolo, di competenza. dell’ente impositore.
Di tale
sentenza il B. chiede la cassazione per tre motivi con ricorso proposto nei
confronti del Comune di Catania e dell’impresa XXX.
Nessuno
degli intimati svolge difese in questa sede.
Motivi
della decisione
Con il
primo motivo il ricorrente denunzia letteralmente la "violazione dell’art.
360 n. 3 c.p.c., 14, comma 4 e ultimo comma, legge n. 689/1981, 149 c.p.c., 201
comma 3, cod. strad., 12 legge n. 890/1982". Il giudice di pace - lamenta
- ha ritenuto valida la notifica del sommario processo verbale benché eseguita
due anni prima del presunto atto amministrativo del 3 ottobre 1999 con cui si
era attribuita alla agenzia recapiti YYY la qualifica di messo notificatore,
consentendole di esercitare appieno le funzioni di ufficiale giudiziario. La
notificazione era quindi inesistente, non essendo avvenuta pel tramite
dell’amministrazione postale come prescritto dalle richiamate disposizioni di
legge. E, in mancanza di valida notificazione nei termini, si è verificata
l’estinzione della obbligazione del pagamento della sanzione amministrativa.
Peraltro, il giudice di pace, violando il principio del contraddittorio e
procedendo arbitrariamente ex officio, ha basato la decisione su un
provvedimento amministrativo da nessuno dedotto né tampoco prodotto in corso di
giudizio. Quand’anche equiparata a un messo notificatore, l’agenzia avrebbe
potuto effettuare la notifica ai sensi degli arti. 137 ss. c.p.c., avvalendosi
del servizio postale, come i messi notificatori e gli ufficiali giudiziari, ma
non certamente trasformarsi in un ufficio postale e compierne, come avvenuto
nella specie, le specifiche attività. Con il
secondo motivo il ricorrente, ribadendo le argomentazioni di cui al precedente
motivo, denunzia come "violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c." la
"nullità del procedimento", conseguita anche dalla violazione del
principio dispositivo e del contraddittorio da parte del giudice di pace. Con il
terzo motivo, il ricorrente denunzia la "violazione dell’art. 360 n. 5
c.p.c.". Riproponendo, ancora una volta, quanto detto in precedenza,
segnala la contraddittorietà e illogicità della motivazione adottata dal
giudice di pace nel valorizzare, ex officio, il provvedimento sindacale
intervenuto dopo la contestata notificazione e nel ritenere comunque valida
l’attività notificatoria avvenuta a mezzo posta, ma con recapito a cura di una
agenzia privata, tributaria di servizi postali. A parte
l’erronea indicazione, tra le norme violate, dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - che è
ovviamente norma strumentale in base alla quale gli errori, in iudicando
e/o in procedendo, possano essere denunciati - il primo motivo si
appalesa fondato nel suo nucleo essenziale incentrato sulla invalidità della
eseguita notificazione del verbale di accertamento della infrazione al codice
dalla strada. Come
già rilevato da questa Corte con le sentenze nn. 563/1994, 8079/1996,
2889/2002, 12533/2003, l’art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impronta a
rigore formale l’atto della contestazione differita attuata con la
notificazione degli "estremi della violazione" all’interessato,
indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedere alla notificazione
stessa e prevedendo le modalità esecutive secondo le disposizioni dettate dalle
leggi vigenti e dal codice di procedura civile, essendo al riguardo ammesso -
in difetto di un espresso divieto - anche l’impiego del servizio postale. Da
parte sua, l’art. 201, terzo comma, del nuovo codice della strada prevede
invece espressamente la notificazione della violazione a mezzo posta. Il rigore
formale dell’atto di notificazione ben si spiega anche avuto riguardo agli
effetti che la legge (ultimo comma dell’art. 14) riconduce alla omissione della
notificazione nel previsto termine, cui consegue l’estinzione della
obbligazione di pagare la somma dovuta dal trasgressore per la violazione.
Ebbene, quando l’Amministrazione alla quale appartiene il funzionario o
l’agente che ha accertato la violazione si avvalga del servizio postale per la
notificazione degli estremi della violazione, è tenuta ad osservare le norme
sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e dal complesso di tale minuziosa
disciplina si deve con certezza desumere che i relativi adempimenti non possono
formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi
postali dall’art. 29 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) e
dagli artt. da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 29
maggio 1982 n. 655. La legge n. 890/1982 riserva, infatti, all’amministrazione
postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, dalla
accettazione (art. 3), al recapito (artt. 7 e 8), alla spedizione, infine,
dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato che, "munito del bollo
dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno della consegna",
"costituisce prova della eseguita notificazione". Non può dunque
dubitarsi che le complesse formalità previste dalla legge n. 890/1982,
finalizzate insieme a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte
del destinatario e ad attribuire certezza all’esito in ogni caso del
procedimento di notificazione, costituiscano una attribuzione esclusiva degli
uffici postali e degli "agenti" e "impiegati" addetti, con
connotati di specialità essenzialmente estranei a quei "servizi
postali" di "accettazione" e "recapito" "per
espresso" di corrispondenza che il direttore provinciale delle poste ha
facoltà di dare in concessione secondo la previsione del citato art. 29 del
d.p.r. 156/1973 ad agenzie private alle quali gli artt. 129 e 138 del relativo
regolamento attribuiscono le denominazioni rispettivamente di "Agenzia
privata autorizzata alla accettazione e al recapito degli espressi in
loco" e "Agenzia per il recapito degli espressi postali". Con la
conseguenza necessitata che la notificazione degli estremi della violazione
affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata
concessionaria a norma dell’art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti
della stessa agenzia ("suoi fattorini", così definiti dall’art. 131
del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a
omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto della estinzione della
obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione
dell’ultimo comma dell’art. 14 legge n. 689/1981. Le
particolarità della notifica a mezzo posta sono state, non a caso, confermate
dal d.lgs. n. 261/1999 che, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione
della direttiva 97/67/CE (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del
servizio), all’art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva
"al fornitore del servizio universale", ovverosia all’organismo che
fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale
(id est all’Ente Poste), "gli invii raccomandati attinenti alle
procedure amministrative e giudiziarie". Detto
intervento legislativo ha, in un certo senso, avallato l’orientamento
giurisprudenziale inaugurato in subiecta materia da questa Corte in
epoca antecedente. Non é
controverso, nella specie, che i vigili urbani di Catania affidarono la
notificazione degli estremi della violazione alla agenzia privata concessionaria
per quel Comune del servizio recapito espressi. L’affermazione
del giudice a quo circa la validità della notifica così eseguita integra
violazione delle norme che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari
a mezzo del servizio postale. L’accoglimento
del primo e pregiudiziale motivo comporta l’assorbimento degli altri. Cassata
perciò la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti
di fatto (in ordine ai modi non controversi della eseguita notificazione), a
norma dell’art. 384 c.p.c. la causa deve essere decisa nel merito con
l’accoglimento della opposizione da B. C. proposta avverso la cartella
esattoriale e la conseguenziale dichiarazione di estinzione dell’obbligazione
sanzionatoria, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, legge 689/1981. Il
Comune va, infine, condannato al rimborso delle spese del giudizio, di merito e
di cassazione, a favore del B. Il
ricorso è, invece, inammissibile nei confronti dell’impresa XXX Il giudice di
pace ha rigettato l’opposizione nei confronti del predetto esattore per difetto
di legittimazione passiva in quanto estraneo alla formazione del ruolo, di
competenza dell’ente impositore. Tale decisione non è stata censurata con
alcuno dei motivi in cui si articola il ricorso ed è pertanto divenuta
regiudicata. Non vi
è luogo a statuizione sulle spese relativamente al predetto intimato,
astenutosi da qualsivoglia difesa in questa sede.
P.Q.M.
La
Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso proposto nei
confronti del Comune di Catania, dichiara assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e condanna il
Comune di Catania alle spese del giudizio a favore del ricorrente, liquidate in
complessivi euro 300,00, di cui euro 180,00 per onorari di avvocato e euro
80,00 per diritti di procuratore, quanto al giudizio davanti al Giudice di
pace, e in euro 400,00, di cui euro 300,00, per onorari di avvocato, quanto al
giudizio di cassazione, oltre spese generali e accessori di legge. Dichiara
inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’impresa XXX.
Così
deciso in Roma, il 28 giugno 2006
Depositata in
Cancelleria il 21 settembre 2006
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