(Asaps) Viene dichiarato illegittimo il disposto dell’art. 6 del decreto interdirigenziale 30.3.2004 con il quale il Ministero dell’Interno, di concerto con l’Agenzia del demanio, ha dettato la disciplina relativa al "procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli" in quanto non fa menzione del consenso dell’interessato nell’ambito delle procedure di alienazione: il decreto viene quindi annullato.(Asaps) Giurisprudenza di merito T.A.R.
LAZIO Sentenza per l’annullamento previa sospensione "del decreto dirigenziale del 30.3.2004 emanato di
concerto dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno e dal Direttore dell’Agenzia del demanio, nella parte in
cui prevede le modalità di svolgimento dell’alienazione e delle attività ad
essa funzionali e connesse di cui all’art. 38, comma 3, del DL n. 269/2003,
conv. con modifiche in L. n. 326/2003"; Visto il
ricorso con i relativi allegati; Visti gli
atti tutti di causa; Data per
letta nella pubblica udienza del 25.5.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo
e uditi altresì i difensori come da verbale; Ritenuto in fatto I ricorrenti
- qualificandosi soggetti svolgenti l’attività di custodi giudiziari ed
amministrativi di veicoli - impugnano il provvedimento dirigenziale con il
quale il Ministero dell’Interno di concerto con l’Agenzia del demanio ha
dettato la disciplina relativa al "procedimento di alienazione, anche ai
soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati dall’art. 38, comma 2,
del DL n. 269/2003, conv. nella L. n. 326/2003". Nel ricorso
gli interessati prospettano i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione
art. 38 DL. n. 269/2003; violazione e falsa applicazione art. 2 del DPR n.
189/2001; violazione e falsa applicazione artt. 3 e 42 della Costituzione;
eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; contraddittorietà;
ingiustizia manifesta; perplessità; illogicità; sviamento. 2) Violazione e falsa applicazione
art. 38 DL. n. 269/2003; violazione e falsa applicazione art. 2 del DPR n.
189/2001; violazione e falsa applicazione artt. 3 e 42 della Costituzione;
eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; contraddittorietà;
ingiustizia manifesta; perplessità; illogicità; sviamento. 3) Illegittimità costituzionale
art. 38 DL n. 269/2003 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della
Costituzione. In data
14.4.2005 si è costituita controparte che - il 13.5.2006 - ha depositato
memoria. Considerato in diritto La questione
portata all’esame del Collegio concerne la legittimità del decreto dirigenziale
del 30.3.2004, emanato di concerto dal Capo del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell’Interno e dal Direttore dell’Agenzia
del demanio, nella parte in cui prevede le modalità di svolgimento
dell’alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse di cui all’art.
38, comma 3, del DL n. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003. Il ricorso è fondato. Per una
migliore comprensione della vicenda occorre richiamare la normativa in materia.
L’art. 38
del DL. 30-9-2003 n. 269 detta norme di semplificazione in materia di
sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli. Tanto
premesso, con il decreto dirigenziale del 30.3.2004 sono state, appunto,
dettate le norme per disciplinare il "procedimento di alienazione, anche
ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati dall’art. 38, comma 2,
del DL n. 269/2003, conv. nella L. n. 326/2003". Pertanto,
nel nostro sistema sono previste due procedure per l’alienazione dei predetti
veicoli: a) art. 38, 1° comma : procedura
tramite convenzione; b) art. 38, 2° comma: procedura
disciplinata con il decreto impugnato. In buona
sostanza, il decreto in data 30.3.2004 prevede: a) l’istituzione di una
Commissione per l’espletamento delle attività di cui al citato art. 38 che
predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo
custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione, e
loro valutazione (cfr., artt. 2 - 3 e 4 del DM 30.3.2004); b) l’attribuzione ai titolari
delle depositerie del compito di indicare i veicoli in custodia che si trovano
nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 2 (cfr., art. 3, comma 2, del DM
30.3.2004); c) l’alienazione dei veicoli al
custode-acquirente (cfr., art. 4). In
proposito, quest’ultima disposizione testualmente dispone che "i veicoli
immatricolati per la prima volta da oltre 10 anni alla data del 30.9.2003 e non
dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini
della rottamazione". In ultimo, l’art. 6 del decreto, dispone che "il
Prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a
ciascun custode, previa approvazione dell’elenco dei veicoli da alienare e
l’alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario
acquirente". Premesso
questo, la questione di diritto che si deve affrontare in questa sede riguarda
due profili: a) la verifica della immediata
lesività del decreto dirigenziale impugnato; b) l’esame della sua legittimità. Con
riferimento al punto sub a), è ben possibile che gli atti amministrativi
generali non siano sempre in grado di arrecare un pregiudizio diretto ed
immediato proprio perché rivolti ad una pluralità di soggetti. Nel caso di
specie, tuttavia, il Collegio ritiene che la prescrizione censurata, (art. 6),
è in grado di arrecare un pregiudizio diretto ed immediato e, pertanto, è
impugnabile autonomamente davanti al giudice adito, senza bisogno di attendere
l’adozione dell’atto applicativo, tenuto conto della formulazione dell’articolo
4 del decreto impugnato, che detta un sistema pressocchè autentico di cessione
dei veicoli d’immatricolazione ultradecennale e della situazione di incertezza
dei titolari della custodia fino al momento di concreta attuazione della
disposizione regolamentare. In ordine al
profilo sub b), si precisa quanto segue. Il Collegio
rileva che - ad una prima lettura - c’è coincidenza tra la norma primaria di
legge e il decreto impugnato (cfr., art. 6 del DM 30.3.2004 e comma 5 dell’art.
38 più volte citato). In
particolare: a) non si può configurare un
perfezionamento dell’alienazione con la (sola) notifica del provvedimento al
soggetto senza menzionare il consenso di quest’ultimo; Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe n. 7405/2004 e, per l’effetto,
annulla l’atto impugnato. Compensa tra
le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio. Che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. |
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