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Circolari 17/10/2006

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Art. 3, comma 2, direttiva 2002/51/CE (Euro 3). Tipi di veicoli dei quali nell’Unione europea non vengono venduti più di 5000 esemplari all’anno

CIR 26/9/2006 prot.Div6 36059/23.40.05

Com’è noto, a partire dal 1° gennaio 2007, fatta salva l’applicazione di procedure di “fine serie”, non sarà più possibile procedere all’immatricolazione di talune categorie di veicoli a due e tre ruote se gli stessi non sono conformi alle prescrizioni contenute nella direttiva indicata in oggetto.
Tuttavia, l’obbligo di conformità, per l’immatricolazione, la vendita o la prima immissione in circolazione, alla direttiva 2002/51/CE è posticipata al 1° gennaio 2008 per i tipi di veicoli dei quali nell’Unione europea non vengono venduti più di 5000 esemplari all’anno. Conseguentemente, questi ultimi veicoli, sebbene non conformi alla citata direttiva 2002/51/CE, potranno essere immatricolati nel corso dell’anno 2007 secondo la procedura di seguito descritta.
Il Costruttore o il suo legale rappresentante invierà a questa sede, entro il 30 novembre 2006, apposita dichiarazione, contenente l’elenco dei tipi di veicoli, individuati dal numero di omologazione e relativo codice di immatricolazione “OA”, non conformi alle disposizioni sull’emissioni inquinanti di cui alla citata direttiva 2002/51/CE, immatricolabili nel corso dell’anno 2007 in quanto venduti in non più di 5000 esemplari all’anno nell’Unione europea. Detto limite dovrà essere rispettato nel biennio 2006-2007. Conseguentemente, la dichiarazione riporterà:
- il numero di esemplari venduti nel corso dell’anno 2006 (per il periodo residuo si procederà ad una stima in base ai dati dell’anno precedente);
- l’impegno che nel corso del 2007 il numero di esemplari venduti non supererà il limite di 5000 unità.
In sede di immatricolazione dei tipi di veicoli interessati dalla descritta procedura, alla domanda dovrà essere allegata, tra l’altro, una dichiarazione del Costruttore del veicolo redatta secondo il modello allegato. Tale dichiarazione può essere sostituita da una specifica indicazione sul C.O.C..

Si chiarisce, infine, che la procedura per ’immatricolazione di “fine serie” (art. 16, Direttiva 2002/24/CE) verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2008 per i veicoli cui trattasi, dal 1° gennaio 2007 per gli altri tipi di veicoli a due tre ruote non conformi alle prescrizioni contenute nella direttiva 2002/51/CE.

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Martedì, 17 Ottobre 2006
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