Ai sensi del punto 9 dell’allegato II al D.M. 30 settembre
2003, n. 40T, la prova pratica per il conseguimento della patente di guida deve
riflettere la padronanza del candidato nel controllare il veicolo e
nell’affrontare in piena sicurezza il traffico.
Durante la prova, di conseguenza, il candidato deve dimostrare di saper
manovrare, con la necessaria dimestichezza, le categorie di veicoli cui lo
abilita a guidare la patente che intende conseguire.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, dunque, non può essere consentito di
sostenere la prova d’esame per il conseguimento della patente di guida della
categoria A con un motociclo con due ruote anteriori; con tale veicolo,
infatti, non è possibile valutare, con sufficiente certezza, l’equilibrio del
candidato sui veicoli a due ruote.
Parimenti, ad un candidato non può essere consentito di sostenere la prova
d’esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie B, B+E, C,
C+E, D e D+E con un autoveicolo munito dei “sensori di parcheggio”, giacché
detto dispositivo non consente all’esaminatore di valutare compiutamente se il
candidato è abile ad effettuare manovre di retromarcia anche in presenza di
ostacoli ravvicinati.
Le suddette disposizioni non si applicano agli esami di candidati al conseguimento
delle patenti speciali.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini
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