Disegno
di legge recante: (Testo
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 ottobre 2006) EMANA il seguente disegno di legge: 1. Nel comma 1 dell’articolo 133 del codice di
procedura penale, dopo le parole: “il perito”, sono inserite le seguenti: “la
persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato”. Art.
2 1. Dopo l’articolo 224 del codice di procedura
penale è inserito il seguente: “ART. 224-bis. 1. Se per l’esecuzione della perizia è necessario
procedere al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone
viventi, ovvero ad accertamenti medici e non vi è il consenso della persona
sottoposta all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, dispone con
ordinanza motivata l’esecuzione obbligatoria del prelievo o dell’accertamento,
se esso risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti e si
procede per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o
per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la
reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. L’ordinanza che dispone il prelievo obbligatorio
contiene, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio: 3. L’ordinanza è notificata all’interessato, alla
persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di
quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali. 4. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della
dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. 5. Non possono in alcun caso essere disposte
operazioni che contrastano con espressi divieti previsti dalla legge, ovvero
che mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la salute della persona o
del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze
di non lieve entità. 6. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per
essere sottoposto alle attività indicate nel comma 1 non compare senza addurre
un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato, anche
coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. L’uso di mezzi di
coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario
all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 132, comma 2.”. Art.
3 1. Dopo l’articolo 359 del codice di procedura
penale è inserito il seguente: “ART. 359-bis. 1. Il pubblico ministero, quando procede ad
indagini per cui sono necessarie specifiche competenze e che richiedono il
prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai
fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero accertamenti medici, se
non vi è il consenso della persona sottoposta all’esame, richiede al giudice
per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni di cui
all’articolo 224-bis. L’autorizzazione è data con ordinanza quando le
operazioni risultano assolutamente indispensabili per l’accertamento dei fatti
e si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo o per delitto non
colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il
pubblico ministero dispone, con decreto motivato, le necessarie operazioni.
Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle
operazioni di cui all’articolo 224-bis non compare senza addurre un legittimo
impedimento, il pubblico ministero ne dispone l’accompagnamento, se occorre
anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Il pubblico
ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del
decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo entro
quarantotto ore dalla relativa emissione. Il giudice provvede con ordinanza al
più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza
ritardo, al pubblico ministero e al difensore. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5 a pena di
inutilizzabilità del prelievo.”. Art.
4 1. All’articolo 392, comma 2, del codice di procedura
penale, dopo le parole: “sessanta giorni”, sono inserite le seguenti: “ovvero
che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente
previsti dall’articolo 224-bis”. Art.
5 1. All’articolo 354, comma 3, del codice di
procedura penale, l’ultimo periodo è soppresso. Art.
6 1. Dopo l’articolo 72 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: “ART. 72-bis 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e
359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni
biologici o ad accertamenti medici è minore degli anni sedici ovvero interdetta
per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore. 2. Qualora la persona interessata è comunque
incapace di intendere e di volere, il consenso è prestato dal coniuge non
legalmente separato o, in mancanza, dal parente più prossimo entro il terzo
grado, purché maggiore degli anni diciotto e non interdetto per infermità di
mente. 3. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o
non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona
interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal
giudice. 4. Le persone indicate nei commi 1, 2 e 3 sono
invitate a comparire nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati per la
comparizione. Nel caso di mancata comparizione, si applicano le disposizioni
dell’articolo 133 del codice. ART. 72-ter 1. Del verbale relativo alle operazioni di prelievo
di campioni biologico o alla effettuazione di accertamenti medici è fatta
espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta
ad esame. ART. 72-quater 1. All’esito della perizia o della consulenza
tecnica su campioni biologici, il giudice dispone l’immediata distruzione del
campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente
indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito
che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli
atti. 2. Dopo la definizione del procedimento con decreto
di archiviazione, o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione,
la cancelleria procede, in ogni caso senza ritardo, alla distruzione dei
campioni biologici prelevati.”. |
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