La
sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del
Codice della strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con
funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, avverso il quale è
immediatamente ed autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a
sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. Lo
ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 8455 dell’11 aprile 2006,
precisando che rispetto a tale provvedimento cautelare non si pongono in
posizione di pregiudizialità nell’esercizio dell’azione penale per reati da
circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, nell’eventuale ricorso
amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle
norme di circolazione stradale. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (Presidente M. Spadone, Relatore S. Bognanni) Svolgimento del processo Con
ricorso al giudice di pace di Piombino depositato il 28.12.2001 A.F. proponeva
opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto di Livorno il
5.11.2001, con la quale gli era stata applicata la sanzione accessoria della
sospensione della patente per la durata di un mese. Egli era stato sorpreso da
agenti della polizia stradale mentre circolava alla guida di un’autovettura in
località (OMISSIS) il giorno (OMISSIS) ad una velocità di km. 169/h in un
tratto, in cui invece il limite massimo previsto era di km. 110 all’ora. Al
medesimo era stata applicata anche la sanzione amministrativa. All’udienza
fissata l’interessato compariva, mentre invece l’ufficio pubblico che aveva
emanato il provvedimento impugnato non svolgeva alcuna difesa. Con
sentenza del 24 aprile 2002 il giudice dichiarava improponibile il ricorso, e,
nonostante la mancata costituzione dell’amministrazione, compensava le spese,
osservando che A. non poteva proporre l’opposizione in questione, atteso che era
ancora pendente quella relativa al verbale di contestazione redatto per
l’occasione da agenti della polizia stradale, per la quale perciò
l’impugnazione in questione non era proponibile. Avverso
questo provvedimento egli ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due
motivi. L’amministrazione
non si è costituita. Motivi della decisione 1)
Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 205 e 218 C.d.S., in quanto il giudice non poteva ritenere pregiudiziale
la decisione sull’opposizione avverso il verbale inerente la sanzione
principale, e cioè la definizione dell’impugnativa in via amministrativa,
atteso che tra il relativo procedimento e l’opposizione avverso l’ordinanza del
prefetto concernete la misura accessoria della sospensione della patente non vi
era connessione. Infatti si trattava di procedimenti del tutto diversi,e quindi
il secondo non poteva essere condizionato dal primo. Il
motivo è fondato. Il
giudice di pace ha osservato che il ricorso in opposizione avverso l’ordinanza
del prefetto era improponibile, dal momento che era pendente quello
amministrativo relativo alla sanzione pecuniaria presentato al prefetto. L’assunto
non è esatto. Infatti
l’opposizione era limitata al provvedimento prefettizio di applicazione della
sanzione accessoria della sospensione della patente, il cui procedimento è
autonomo rispetto a quello amministrativo relativo all’applicazione della
sanzione principale pecuniaria. Invero la sospensione provvisoria della patente
di guida di cui all’articolo 223 C.d.S. è un provvedimento amministrativo di
esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non
si pongono in posizione di pregiudizialità nell’esercizio dell’azione penale
per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa,
nell’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione
della violazione delle norme di circolazione stradale (Cfr. anche Sentenza n.
11377 del 11/10/1999; Sez.
U, Sentenza n. 6636 del 29/04/2003;Sentenza n. 1446 del 09/02/2000). Su
tale, punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo
giuridicamente corretto. 2)
Il secondo motivo rimane assorbito dal primo. Ne
deriva che il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata cassata per quanto di
ragione, con rinvio. Quanto
alle spese del giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice "ad
quem". P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione, e rinvia, anche per
le spese, al giudice di pace di Livorno. Così
deciso in Roma, nella Sezione Seconda Civile nella Camera di consiglio, il 9
marzo 2006. Depositato
in Cancelleria il 11 aprile 2006. |
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