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Corte di Cassazione 25/10/2006

da Altalex - Sospensione provvisoria della patente di guida impugnabile autonomamente

Cassazione, sez. II civile, sentenza 11 aprile 2006 n° 8466

La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del Codice della strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, avverso il quale è immediatamente ed autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 8455 dell’11 aprile 2006, precisando che rispetto a tale provvedimento cautelare non si pongono in posizione di pregiudizialità nell’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, nell’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Sentenza 11 aprile 2006, n. 8466

(Presidente M. Spadone, Relatore S. Bognanni)

Svolgimento del processo

Con ricorso al giudice di pace di Piombino depositato il 28.12.2001 A.F. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto di Livorno il 5.11.2001, con la quale gli era stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di un mese. Egli era stato sorpreso da agenti della polizia stradale mentre circolava alla guida di un’autovettura in località (OMISSIS) il giorno (OMISSIS) ad una velocità di km. 169/h in un tratto, in cui invece il limite massimo previsto era di km. 110 all’ora. Al medesimo era stata applicata anche la sanzione amministrativa.

All’udienza fissata l’interessato compariva, mentre invece l’ufficio pubblico che aveva emanato il provvedimento impugnato non svolgeva alcuna difesa.

Con sentenza del 24 aprile 2002 il giudice dichiarava improponibile il ricorso, e, nonostante la mancata costituzione dell’amministrazione, compensava le spese, osservando che A. non poteva proporre l’opposizione in questione, atteso che era ancora pendente quella relativa al verbale di contestazione redatto per l’occasione da agenti della polizia stradale, per la quale perciò l’impugnazione in questione non era proponibile.

Avverso questo provvedimento egli ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi.

L’amministrazione non si è costituita.

Motivi della decisione

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 205 e 218 C.d.S., in quanto il giudice non poteva ritenere pregiudiziale la decisione sull’opposizione avverso il verbale inerente la sanzione principale, e cioè la definizione dell’impugnativa in via amministrativa, atteso che tra il relativo procedimento e l’opposizione avverso l’ordinanza del prefetto concernete la misura accessoria della sospensione della patente non vi era connessione. Infatti si trattava di procedimenti del tutto diversi,e quindi il secondo non poteva essere condizionato dal primo.

Il motivo è fondato.

Il giudice di pace ha osservato che il ricorso in opposizione avverso l’ordinanza del prefetto era improponibile, dal momento che era pendente quello amministrativo relativo alla sanzione pecuniaria presentato al prefetto.

L’assunto non è esatto.

Infatti l’opposizione era limitata al provvedimento prefettizio di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il cui procedimento è autonomo rispetto a quello amministrativo relativo all’applicazione della sanzione principale pecuniaria. Invero la sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’articolo 223 C.d.S. è un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità nell’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, nell’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale (Cfr. anche Sentenza n. 11377 del 11/10/1999; Sez. U, Sentenza n. 6636 del 29/04/2003;Sentenza n. 1446 del 09/02/2000).

Su tale, punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Il secondo motivo rimane assorbito dal primo.

Ne deriva che il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata cassata per quanto di ragione, con rinvio.

Quanto alle spese del giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice "ad quem".

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione, e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Livorno.

Così deciso in Roma, nella Sezione Seconda Civile nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006.

 


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Mercoledì, 25 Ottobre 2006
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