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Corte di Cassazione 26/10/2006

Madre che mente per proteggere il figlio non è punibile Il gesto è motivato dalla volontà di evitare conseguenze gravi al proprio ragazzo

Cassazione-Sezione Sesta Penale-sentenza n. 29769/2006

(ASAPS) – Una madre che mente alle forze dell’ordine per difendere il proprio figlio non è punibile. A stabilirlo è stata la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna per favoreggiamento personale, inflitta dal Tribunale di Udine a una donna che aveva fornito una falsa testimonianza ai carabinieri per tutelare il figlio accusato di concorso in ricettazione. Secondo la Cassazione la condotta della madre non è punibile perché determinata dalla volontà di evitare al figlio le gravi conseguenze sulla libertà e sull’onore derivate dall’accertamento della sua colpevolezza. (ASAPS)


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
SENTENZA

FATTO

Con sentenza in data 17/12/2004 il GUP del tribunale di Udine applicava ex art. 444 c.p.p., a H.M. la pena di mesi due di reclusione per il delitto di cui all’art. 378 c.p.
Propone ricorso l’imputata, deducendo che la sua condotta non è punibile ex art. 384 c.p. [1], in quanto posta in essere per la necessità di proteggere il figlio H.C., imputato di concorso nel delitto ex art. 648 c.p.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come, invero, risulta in atti, H.C., accusato di concorso nel delitto di ricettazione, in relazione al quale furono rese ai carabinieri le dichiarazioni false e reticenti che hanno dato luogo al presente procedimento, è figlio della prevenuta.
La stessa, quindi, andava e va ritenuta non punibile per il reato ascritto, a sensi del co. 1, dell’art. 384 c.p., essendo evidente che la sua condotta fu determinata dalla necessità di evitare al figlio le gravi e inevitabili conseguenze sulla libertà e sull’onore che gli sarebbero derivate dall’accertamento della sua colpevolezza per il delitto ex art. 648 c.p.
L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 620, annulla la sentenza impugnata senza rinvio, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell’art. 384, co. 1, c.p.

Roma, 10 mag. 2006.

Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2006.


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Giovedì, 26 Ottobre 2006
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