In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il
verbale di contestazione elevato dalla polizia stradale, la legittimazione
passiva non spetta al Prefetto, ma al Ministero dell’interno, dal quale
dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione: Qualora peraltro,
dinanzi al giudice di pace, la cancelleria abbia evocato in causa il Prefetto,
che in qualità di organo periferico del Ministero è normalmente privo di
capacità di stare in giudizio, ma è legittimato a resistere in sede di
opposizione all’ordinanza-ingiunzione, il ricorso per cassazione proposto dal
Ministero dell’interno unitamente al Prefetto comporta la ratifica della
condanna di quest’ultimo, sanando il difetto di legittimazione dell’ufficio
periferico e l’attività difensiva da esso svolta nel merito. (Cass. Civ., Sez.
I, 8 febbraio 2006, n. 2819). [RIV-0708P730] |
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