Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 28/10/2006

Abbaiare dei cani disturba il sonno, bisogna risarcire la “vittima”

(Corte di Cassazione sentenza n. 26107 del 1 luglio 2005

(ASAPS) – Can che abbaia non... fa dormire? Si può ottenere il risarcimento. A stabilirlo è stata la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha accordato il pagamento di mille euro a un signore di Catania. L’uomo è riuscito a dimostrare, presentando anche certificati medici, che l’abbaiare incessante dei cani del vicino di casa gli aveva impedito di riposare. La Suprema Corte ha evidenziato che: “il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola. Inoltre l’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore”. (ASAPS)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VII PENALE

ORDINANZA

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del 1° lug. del 2005, il tribunale di Catania condannava D.B. V. alla pena di euro 100,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno nei confronti della parte offesa costituitasi parte civile, liquidato nella misura di euro 1000,00 nonché al rimborso delle spese sostenute dalla stessa parte civile, quale responsabile del reato di cui all’art. 659 c.p. perché, no impedendo l’ininterrotto abbaiare, anche notturno dei due cani presenti nell’immobile del quale aveva la disponibilità, disturbava il riposo e l’occupazione di P.R.

A fondamento della decisione il tribunale osservava che la responsabilità si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale più volte, anche per iscritto, aveva inviato il prevenuto a far cessare lo strepitio degli animali; che le dichiarazioni della parte lesa erano intrinsecamente attendibili ed erano state riscontrate sia pure in parte dalle dichiarazioni dell’ispettore S.M., il quale era intervenuto due volte sui luoghi ed aveva avuto modo di constatare, nel corso dei suoi accessi, che i due cani abbaiavano in maniera ininterrotta; che il danno patito dalla parte civile poteva essere liquidato equitativamente in euro 1000,00 avuto riguardo alla certificazione medica prodotta ed alla durata del disturbo.

Ricorre per cassazione l’imputato denunciando la violazione della norma incriminatrice nonché dell’art. 521 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.

Assume che la configurabilità del reato presuppone che sia disturbata al quiete di un numero indeterminato di persone e non in una sola persona, che nella fattispecie non era stato provato il superamento del limite di tollerabilità; che era stata violata la norma di cui all’art. 521 per aver il tribunale preso in considerazione anche l’abbaiare verificatosi di giorno mentre la parte offesa aveva affermato che di giorno l’abbaiare non dava fastidio; che il tribunale aveva liquidato il danno in mancanza di prove sul suo ammontare.

Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo perché sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità si risolve in censure in fatto non consentite in questa sede.

In secondo luogo per la manifesta infondatezza dei motivi.

In proposito si osserva che non v’è alcun difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza in quanto nel capo di imputazione si era fatto riferimento a strepitii che si verificavano sia di giorno che di notte.

Secondo l’orientamento di questa corte e della dottrina prevalente oggetto della tutela penale preveduta dalla norma di cui all’art. 569 c.p., è l’ordine pubblico considerato nel suo particolare aspetto concernente la tranquillità pubblica.

Tuttavia nel concetto di tranquillità pubblica parte della giurisprudenza e della dottrina suole comprendere anche la quiete privata, posto che anche quest’ultima deve essere inclusa nel concetto di ordine pubblico.

Da ciò consegue che anche il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato de quo potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola o di più persone determinate (Cass. sez. V, 17 sett. 1987 n. 9862, Cancellier; Cass. sez. I, 12 mar. 1997, n. 2355, Pulatti).

Nella fattispecie però tale problema non si pone perché l’abbaiare di cani specialmente di notte è fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte di rumore.

L’attitudine del rumore a disturbare il riposo delle persone no va necessariamente accertata mediante perizia, ma può essere desunta dal giudice anche in base a fatti notori o a testimonianze.

In questa materia il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare per cui è legittimo il ricorso al criterio equitativo utilizzato dal tribunale.

D’altra parte la somma attribuita non appare spropositata.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in euro 1000, 00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 186 del 2000.

P.Q.M.

La Corte letti gli artt. 610, coma 1, e 616 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 mag. 2006.

Depositata in Cancelleria il 26 agosto 2006.


© asaps.it
Sabato, 28 Ottobre 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK