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Corte di Cassazione 31/10/2006

Guida sotto l’effetto di stupefacenti: necessario l’accertamento su liquidi biologici presso struttura sanitaria.

(Cassazione penale, sez. IV, 01 marzo 2006, n. 14803)

«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. -guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti- è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dallo stesso art. comma 2, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, pertanto, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (sul punto, di recente, Cass., Sez. 4^, 7 ottobre 2004, Melani e Sez. 4^, 15 gennaio 2003, Casali).
Nel nuovo codice della strada il legislatore, infatti, ha distinto lo stato di ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione da stupefacenti ed in relazione a queste ultime ha fissato i termini procedimentali di un articolato controllo che richiede conoscenze tecniche specialistiche, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze.
L’art. 187 C.d.S., prevede infatti, al comma 2, che in caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti della polizia stradale lo accompagnano (necessariamente) presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. E’ conseguentemente escluso un accertamento diretto da parte degli operanti stessi e, comunque, il ricorso a metodiche di accertamento diverse.
Nell’ipotesi dell’alterazione da abuso di sostanze alcoliche, l’art. 186 C.d.S., invece, non prevede come obbligatorio un accertamento del tipo di quello previsto per l’eventuale abuso di sostanze stupefacenti, configurando a tal fine (come facoltà) la possibilità del ricorso da parte degli operanti stessi direttamente al c.d. etilometro.
[...] Nell’ipotesi del possibile abuso di sostanze stupefacenti, pertanto, all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria è rimessa una valutazione nel momento iniziale, in ordine a circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro contingenza egli soltanto può apprezzare, quali difficoltà di linguaggio, tremore e lentezza nei movimenti. Dopodichè, è sulla base di tale valutazione che l’operante è tenuto necessariamente ad accompagnare il soggetto presso una delle strutture abilitate per l’effettuazione dell’accertamento tecnico. Solo gli esiti di questo, in ipotesi positivi, consentono di dimostrare la condizione di abuso, senza la possibilità di surroga attraverso il ricorso a modalità anche tecniche alternative e, soprattutto, senza la possibilità di ritenere a tal fine satisfattivo, come pacificamente per la contravvenzione ex art. 186 C.d.S. (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 2 duicembre 2003, Mazzedda), l’apprezzamento diretto da parte dell’operante, veicolabile nel processo mediante l’escussione testimoniale del medesimo».


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Martedì, 31 Ottobre 2006
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