«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di
cui all’art. 187 C.d.S. -guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti- è
necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato
nei modi previsti dallo stesso art. comma 2, attraverso un esame tecnico su
campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, pertanto, che lo stato di
alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è
ammesso per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto l’accertamento
richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed
alla quantificazione delle sostanze (sul punto, di recente, Cass., Sez. 4^, 7
ottobre 2004, Melani e Sez. 4^, 15 gennaio 2003, Casali). Nel nuovo codice della strada il legislatore, infatti, ha
distinto lo stato di ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione da
stupefacenti ed in relazione a queste ultime ha fissato i termini
procedimentali di un articolato controllo che richiede conoscenze tecniche
specialistiche, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione delle
sostanze. L’art. 187 C.d.S., prevede infatti, al comma 2, che in
caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti della polizia stradale lo accompagnano
(necessariamente) presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
e per la relativa visita medica. E’ conseguentemente escluso un accertamento
diretto da parte degli operanti stessi e, comunque, il ricorso a metodiche di
accertamento diverse. Nell’ipotesi dell’alterazione da abuso di sostanze
alcoliche, l’art. 186 C.d.S., invece, non prevede come obbligatorio un
accertamento del tipo di quello previsto per l’eventuale abuso di sostanze
stupefacenti, configurando a tal fine (come facoltà) la possibilità del ricorso
da parte degli operanti stessi direttamente al c.d. etilometro. [...] Nell’ipotesi del possibile abuso di sostanze
stupefacenti, pertanto, all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria è rimessa
una valutazione nel momento iniziale, in ordine a circostanze oggettive e
sintomatiche che, per la loro contingenza egli soltanto può apprezzare, quali
difficoltà di linguaggio, tremore e lentezza nei movimenti. Dopodichè, è sulla
base di tale valutazione che l’operante è tenuto necessariamente ad
accompagnare il soggetto presso una delle strutture abilitate per
l’effettuazione dell’accertamento tecnico. Solo gli esiti di questo, in ipotesi
positivi, consentono di dimostrare la condizione di abuso, senza la possibilità
di surroga attraverso il ricorso a modalità anche tecniche alternative e,
soprattutto, senza la possibilità di ritenere a tal fine satisfattivo, come
pacificamente per la contravvenzione ex art. 186 C.d.S. (ex pluribus, Cass.,
Sez. 4^, 2 duicembre 2003, Mazzedda), l’apprezzamento diretto da parte
dell’operante, veicolabile nel processo mediante l’escussione testimoniale del
medesimo».
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