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Articoli 31/10/2006

Gli agenti non sono obbligati ad inseguire il trasgressore

La Cassazione: “notifica valida se non c’è stata contestazione immediata”

Infrazione non contestata dagli agenti su strada? Verbale nullo. A smentire questa equazione favorevole all’automobilista che, incappando nell’autovelox, riceve il verbale per posta piuttosto che direttamente, a mano, dagli agenti, è intervenuta ancora una volta la Cassazione con la sentenza 7107/2006, che ha ribadito la validità della multa spedita al domicilio per mezzo del servizio postale. Vita difficile, dunque, per gli impenitenti della velocità: fino a qualche anno fa era invalsa l’idea, sulla sponda delle decisioni dei giudici territoriali e della stessa Cassazione, che tutto quello che non venisse contestato al momento, su strada, rendeva invalida la multa. Così, quando a casa arrivava la sgraditissima cartolina gialla, con tanto di notifica della sanzione, spesso i trasgressori non si davano per vinti e, davanti ai giudici, ne tentavano di tutte pur di vedere cestinato l’odiato verbale.
Chi se la prendeva con l’autovelox, inteso come strumento meccanico, mettendone in dubbio la precisione; chi ne riteneva invalida l’omologazione; chi sosteneva di non aver certezze sulla taratura; chi contestava le modalità del servizio (l’autovelox era troppo nascosto, oppure c’erano solo due agenti, se fossero stati quattro o sei avrebbero potuto fermare il trasgressore senza problemi); chi infine lamentava che il codice prevede che gli agenti diano l’alt e contestino immediatamente, altrimenti, il trasgressore, come si può difendere? Così, se l’automobilista aveva la fortuna di non essere fermato immediatamente, pazienza, la multa perdeva di efficacia ed era legittimo pretenderne l’annullamento. Del resto, proprio su questo ultimo problema, quello della contestazione immediata, la migliore giurisprudenza della Cassazione incoraggiava a fare ricorso.
L’art. 200 del codice della strada stabilisce testualmente: “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”. Non si tratta solo di una norma procedurale, ma di una pietra angolare del diritto di difesa: il trasgressore deve avere la possibilità di giustificarsi immediatamente, introducendo addirittura le proprie dichiarazioni nel verbale redatto dagli agenti. Data l’importanza della prescrizione sulla questione è nata una interessante disputa giurisprudenziale: si trattava, in buona sostanza di stabilire il significato dell’espressione “quando è possibile” contenuta nell’art. 200, e cioè di circoscrivere i casi in cui la contestazione immediata può essere legittimamente omessa. Secondo un consolidato indirizzo, l’omissione della contestazione, avrebbe rilevanza solo sul piano disciplinare, nei confronti degli agenti che non avevano contestato, senza comportare l’illegittimità dell’atto. Certo, il giudice chiamato a decidere su un eventuale ricorso avrebbe potuto far rilevare l’omissione, ma valutandola assieme a tutti gli altri elementi in causa. In altri termini, la mancata contestazione, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, non comporterebbe l’automatico annullamento del verbale, ma solo un elemento negativo sulla bilancia della giustizia (si sono espresse in questo senso, Cass. Sez. I, 6527/1992; Cass. Sez. I, 8024/1992; Cass. Sez. I, 11176/1992;
Cass. Sez. I, 8768/1994; Cass. Sez. I, 4973/1995; Cass. Sez. I, 6674/1995; Cass. Sez. I, 7331/1995, nonché la circolare del Dipartimento della P.S. 300/A342222/144/5/20/3 del 20 giugno 1992). Del resto, questa giurisprudenza si collegava a quella più datata della Cassazione penale che, in tema di reati previsti dal codice della strada, aveva già chiarito che la mancata contestazione immediata non poteva mai tradursi in una causa di improcedibilità dell’azione penale, quando in ogni caso era intervenuta la notificazione del verbale nel termine previsto (Cass. Sez. IV Pen. 624/1988; Cass. Sez. IV Pen. 1490/1970; Cass. Sez. IV Pen. 209/1969).
Un altro indirizzo della Cassazione, sviluppatosi più di recente e più caro agli automobilisti, dava invece peso essenziale alla contestazione immediata. Secondo i giudici dell’alta Corte, seguiti a ruota dalla quasi generalità dei giudici di pace, la mancata contestazione su strada estingueva la sanzione (Cass. Sez. III, 6123/1999). Ancora di più si considerava valido questo principio, quanto più la tecnologia utilizzata si riteneva avanzata. Per i radar muniti di monitor, l’infrazione era rilevata a subito, per cui si poteva procedere a contestazione immediata dando l’alt o inseguendo il trasgressore (Cass. Sez III, 10107/2000). Ed è proprio su questo che con l’ultima pronuncia, la Corte di Cassazione, ha mutato orientamento: con la sentenza 7107 del 28 febbraio 2006, l’alto collegio ha ricordato come il principio secondo cui la contestazione deve essere immediata, valido in generale per le violazioni amministrative, sia stato dalla legge temperato, con le modifiche al codice della strada. Così, deve ritenersi legittima la contestazione non contestuale delle violazioni stradali, tutte le volte in cui, nel verbale, siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall’art. 384 del regolamento di esecuzione (DPR n. 495 del 1992) e, per l’appunto, costituiti anche dalla impossibilità, da parte della polizia di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e dall’accertamento dell’eccesso di velocità a mezzo di "autovelox". E non è facoltà del multato, né del giudice, recriminare che, se il servizio fosse stato diversamente organizzato, la polizia avrebbe avuto più facilità a raggiungere il veicolo: infatti, come aveva già ricordato la Cassazione nella sentenza n. 9222/2005 “resta esclusa la possibilità di censurare le scelte dell’amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della stessa amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario”.
Un po’ di chiarezza, dunque, ed anche di pragmaticità. Velocità, autovelox, contestazione immediata: Cassazione “indietro tutta”. Sbaglia chi non rispetta i limiti ed il verbale resta valido al di là dei cavilli bizantini che avvantaggiano il trasgressore, anche quando è certo e provato che ha trasgredito.

 

*Funzionario della Polizia di Stato e
 Docente di Politiche della Sicurezza
presso l’Università di Bologna
  


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di Ugo Terracciano
da "il Centauro" n. 106
Martedì, 31 Ottobre 2006
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