La
sentenza n. 2956/2006 emessa dal Giudice di Pace di Viterbo è la prima in
Italia che riguarda una richiesta di lesioni personali in presenza
dell’apparecchio denominato Unibox su di una delle auto coinvolte in un
incidente stradale: si tratta in questo caso di un tamponamento avvenuto il 30
aprile 2004 tra una Fiat Marea (tamponata) ed una Volkswagen Passat
(tamponante).
Quest’ultima, assicurata presso Unipol aveva installato, dal 27 maggio 2003 il
dispositivo satellitare elettronico Unibox, in grado di misurare le
accelerazioni e decelerazioni di un veicolo: in particolare l’accelerometro è
tarato per rilevare urti di intensità superiore a 2 g, essendo g
l’accelerazione di gravità.
Questa soglia minima di rilevazione è stata fissata tenendo conto, fra le altre
cose, degli studi riportati dalla letteratura specializzata, relativi anche a
prove di crash con volontari, i quali suggeriscono che forze inerziali
applicate al capo, quali quelle ad esempio che si realizzano nel colpo di
frusta da tamponamento, se di entità inferiore a 4 g, non sono idonee a
produrre danni alle strutture del collo.
Altri studi del genere, effettuati per rendere meglio esplicativi questi dati,
hanno ad esempio dimostrato che il collo è sottoposto quotidianamente a
sollecitazioni durante le normali attività giornaliere, volontarie ed
involontarie, quali girare il capo, tossire, starnutire, saltare, lasciarsi
cadere su di una sedia, tutte evidentemente prive di effetti nocivi.
La entità delle forze inerziali che queste attività generano sul capo è stata
scientificamente misurata ed espressa in g: facendo rilevare misure che vanno
da un minimo tra gli 0,1 e 0,6 g (voltarsi di lato) ad un massimo tra gli 1,8
ed i 5,6 g (lasciarsi cadere su una sedia).
Ritornando al cosiddetto colpo di frusta va ricordato che il collo è una
struttura relativamente sottile e flessibile che, quando viene sottoposta ad
una accelerazione improvvisa e violenta, come nel caso del tamponamento, esegue
un movimento simile allo schioccare di una frusta, dapprima si estendendosi
all’indietro, poi flettendosi in avanti. È però intuitivo che, avendo il capo
un suo peso e realizzandosi lesioni al collo solo quando movimenti di
estensione e flessione superano il normale arco di movimento, un tamponamento
può generare un colpo di frusta produttivo di lesioni solo se dotato di una
sufficiente forza a realizzare quel brusco e violento movimento di cui sopra si
diceva.
Nel caso dell’incidente in oggetto sia il conducente che la trasportata
chiedevano un risarcimento per le lesioni personali subite. Nel corso della CTU
dinamica venivano evidenziate sia le deformazioni minime riportate dalle auto
(la Passat tamponante riportava unicamente la piegatura della targa anteriore,
mentre la Marea tamponata subiva danni di lieve entità consistenti in una
abrasione di circa 20 cm del paraurti posteriore profondi da 0 a 0,5 cm. per un
importo periziato di € 300 circa) sia i dati riportati dal dispositivo Unibox,
che essendo come sopra detto tarato per segnalare urti di entità maggiore di 2
g, nel caso de quo non registrava proprio nessun urto. In sede di CTU medico
legale, correttamente disposta dal Giudice dopo quella cinematica, entrambi i
danneggiati dichiaravano inoltre di aver avuto le cinture di sicurezza
regolarmente allacciate al momento dell’urto.
In sentenza pertanto il Giudice, fatte proprie le valutazioni espresse da
entrambi i CTU ha affermato che le lesioni lamentate ed addirittura certificate
“non sono in rapporto causale …… con il fatto lesivo sofferto dagli attori e
come risultante dagli atti. Non vi fu inabilità assoluta o relativa derivata
agli attori del sinistro. Non sussistono postumi permanenti a carico degli
stessi …… In questo caso il tamponamento fu così lieve da non avere in sé la
capacità di provocare lesioni …”.
Ed ancora, nelle ben articolate motivazioni della sentenza “In conclusione, il
dispositivo Unibox, installato dalla Società assicuratrice sul veicolo del
convenuto, ha permesso di accertare che non necessariamente ad ogni urto
debbano conseguire lesioni da colpo di frusta del rachide cervicale”.
La sentenza ha quindi respinto in toto le richieste degli attori relativamente
al risarcimento dei danni fisici “per mancanza di nesso causale” liquidando
unicamente la somma di € 308,23 per il danno alla vettura Fiat Marea.
(Si ringrazia il Prof. Massimo
Franzoni)
Giudice di pace di Viterbo, sentenza n. 2956 del 21 settembre 2006.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VITERBO
nella persona dell’avv. Gaetano Addeo ha emesso la
seguente
SENTENZA
** * **
Svolgimento del processo
Con
atti di citazione ritualmente notificati, P.M. e S.G. hanno convenuto in
giudizio D.G. e Unipol Assicurazione Spa nelle rispettive qualità di
proprietario - presumibile conducente – ed assicuratore dell’autovettura
targata XXXXXX per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei
danni tutti subiti in occasione dal sinistro verificatosi in data 30 aprile
2004.
Gli attori hanno esposto che mentre l’autovettura Fiat Marea targata XXX,
condotta da P.M., con a bordo la proprietaria S.G., il giorno 30 aprile 2004
alle ore 13.25, usciva lentamente da Piazza della Rocca in Viterbo, con
direzione Porta Fiorentina, seguendo le altre autovetture, veniva tamponata
dall’autovettura VW Passata targata XXXXXXX di proprietà e probabilmente
condotta da D.G.
A seguito dell’urto l’auto della signora S. rimaneva danneggiata mentre lesioni
personali subiva quest’ultima e il P.M.. La compagnia Unipol respingeva le
richieste di risarcimento danni inoltrata dagli attori in quanto
l’apparecchiatura elettronica installata a bordo dell’autovettura del D. non
aveva rilevato alcun sinistro né quest’ultimo aveva denunciato l’incidente.
Costituitasi all’udienza di prima comparizione, la Compagnia Unipol (rimaneva
contumace D.G.) ha contestato che le lesioni possano essere conseguenza diretta
dell’incidente. Sull’autovettura di parte convenuta è, infatti, installato
l’apparecchio Unibox che nell’occasione non ha segnalato alcun urto superiore
alla soglia di “2G”. Tale misura, prosegue la difesa della convenuta, è stata
fissata dallo Studio Ania-Cestar sui danni da colpo di frusta come soglia
minima al di sotto della quale non possono verificarsi danni fisici.
Nel corso del giudizio questo giudicante ha acquisito agli atti la
documentazione prodotta dalle parti, si è quindi provveduto ad assumere le
prove testimoniali e per interpello ammesse (D.G. non rendeva
l’interrogatorio). Espletata la consulenza tecnica ergonometrica al fine di
accertare l’entità dell’urto avvenuto fra le due autovetture nonché ctu medico
legale sulle persone degli attori, la causa è stata trattenuta in decisione
all’udienza del 27 aprile 2006 con termine di 30 giorni per note conclusionali
ed ulteriori 30 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre
preliminarmente premettere che, secondo quanto hanno riferito i testi di parte
convenuta, sig. P.N., agente Unipol per l’agenzia di Narni, e Lamberti Eugenio,
direttore operativo di Octo Telematica, sull’autovettura del D. venne
installato a seguito di contratto in data 27 maggio 2003 con l’agenzia Unipol e
registrato nel Centro servizio Octo Telematica “il dispositivo elettronico
Unibox che è un dispositivo satellitare in grado di misurare le accelerazioni e
decelerazioni sia in senso di marcia dell’automobile sia lateralmente”. Nel
caso di specie, siccome l’accelerometro è tarato per rilevare urti da 2g in
poi, il dispositivo Unibox non ha rilevato urti superiori o uguali a 2g.
La conferma che l’Unibox non segnalò un’accelerazione dinamicamente rilevante
ci viene dalla Ctu dell’ing. Giannuzzi, le cui conclusioni, immuni da vizi
logici o scientifici, devono essere integralmente condivise, hanno consentito
di accertare che: “la velocità d’urto fra Passat e Marea non superò i 7 kmh. A
tale velocità relativa d’urto corrisponde decelerazione per la Passat minore o
uguale a 2g a prescindere dalla presenza e dal funzionamento dell’apparecchio
Unibox, tarato per tale valore limite inferiore, non abbia rilevato il
sinistro. Alla velocità relativa d’urto dell’ordine di 7 kmh corrisponde
accelerazione per gli occupanti della Marea dello stesso ordine di grandezza di
2g, e, pertanto, inefficace a determinare sintomi e conseguenze da colpo di
frusta, stante gli studi di medicina legale visitati dallo scrivente che
pongono tale limite a 4g. l’entità delle accelerazioni provocate da un tamponamento
dove la velocità relativa d’urto sia di ordine di 7 kmh, è paragonabile a
quella che si sviluppa nel compimento di molte azioni quotidiane, volontarie o
involontarie, come sedersi o tossire”.
A queste conclusioni il Ctu perviene dopo avere descritto le caratteristiche
tecniche dell’apparecchio, che garantiscono la precisione della rilevazione, ed
accertato il funzionamento dell’apparecchio al momento dell’incidente. A tal
proposito è utile riportare alcuni passaggi della Ctu.
L’apparecchio Unibox rileva “le accelerazioni che si determinano nella
circolazione stradale, quando queste siano riferibili, per intensità ed
intervallo in ci si verificano, ad un urto, e quindi superano anche la soglia
minima, stabilita in 2g; registrarle memorizzandole; inviare un messaggio alla
centrale operativa Octo Telematica tramite sistema di comunicazione Gsm dual
band, comprensivo della posizione topografica rilevata tramite Gps a 12 canali
con precisione a 10 m. che attiva anche il soccorso stradale nel caso che tali
accelerazioni siano talmente elevate da configurare un incidente grave. Se vi è
urto, ma con accelerazione di entità minore di 2m/s2, esso non viene rilevato e
neppure trasmesso alla centrale operativa”… “la misura dell’accelerazione viene
fornita in multipli e sottomultipli di “g” essendo “g” l’accelerazione di
gravità pari a 9.81 m/sec2 “…” Lo strumento non è omologato quale unità di
misura, per carenza della legislazione nazionale, ma risponde a specifiche
tecniche testate in sede di produzione delle celle accelerometriche ed in sede
di prova, secondo la specifica allegata che garantisce entro limiti ampi la
precisione della rilevazione…Nel caso d specie, interessa solo ritenere
attendibile la presenza o l’assenza di segnalazione da parte del Centro servizi
in ordine alla presenza o meno di evento qualificabile come “crash”, in quanto
il valore di soglia, per la decelerazione della vettura tamponante rilevato, è
pari a 2g, e solo per valori di 3g, corrispondenti a velocità d’urto prossime
ai 9 kmh, si possono raggiungere valori di decelerazione al capo nell’ordine
dei 4g, come tali suscettibili di produrre colpo di frusta. Ne discende quindi
che, visti i bassi valori della risoluzione, almeno nell’ordine del centesimo
di “g”, per apparecchiatura funzionante certamente sarebbe stato rilevato un
valore “g” compreso fra 2, 1g e 3g e per converso, il fatto che non vi sia
stata alcuna rilevazione assicura, nei limiti in cui lo strumento fosse
efficiente e funzionante al momento dell’urto, che la decelerazione fu minore
di 2,01g, e pertanto statisticamente inefficace a produrre patologie
conseguenti al colpo di frusta”. Quanto alla funzionalità dello strumento
“dalla data di installazione 21 maggio 2003, l’apparecchio Unibox montato a
titolo sperimentale sulla Passat di D.G. ha registrato un solo evento di
“crash” con accelerazione di 2.1g, mentre la registrazione costante dei dati di
posizione e di utilizzazione della vettura testimoniano che esso non ha mai
desunto di funzionare dalla data di attivazione ad oggi, come testimonia la
stringa dei dati di percorrenza rilevati nel giugno e luglio dell’anno in
corso, forniti dalla Octo Telematica e riportati di seguito a partire dalle
deformazioni riportate dai veicoli, il Ctu determina la velocità d’urto fra gli
stessi. “Dalle foto in atti e dalla diretta visione della Passat non ancora
riparata, si rileva l’esiguità delle deformazioni riportate che si limitano
alla deformazione della targa della Passat, senza coinvolgimento di altri
particolari, per urto contro parte a spigolo vivo, ed ai corrispondenti danni
sui paraurti della Marea periziata dal Perito Lamantini, consistenti in lievi
abrasioni nella zona centrale del paraurti di profondità prossima a zero e
senza deformazioni permanenti apprezzabili. L’urto descritto appartiene al
genere di quelli avvenuti nel limite della restituzione elastica dei soli
paraurti, e poiché il regolamento Ece 42 prevede che nei paraurti non debbano
insorgere deformazioni permanenti al di sotto dei 7km/h di velocità di impatto
contro barriera fissa, corrispondente a differenza di velocità dell’ordine dei
7-8 kmh per urto contro veicolo mobile ed animato da velocità concorrente
(tamponamento), si ritiene, in concordia con quanto affermato dal perito Dr.
Pier Luca Bartolini, che la differenza di velocità d’urto debba essere stimata
non superiore ad 8 km.
L’insieme delle risultanze probatorie sin qui evidenziate non può essere
scalfito dalla mancata risposta del D. all’interrogatorio formale inteso a
dimostrare circostanze emerse in corso di causa e comunque ininfluenti ai fini
del decidere. Il D., come ha riferito il teste P., “mi telefonò il giorno
dell’incidente e mi disse che aveva avuto una situazione nella quale delle
persone gli chiedevano i danni per un urto avvenuto in Viterbo e lui opponeva
di non avere procurato nessun danno, io gli risposi che era difficile dargli
una risposta sul da farsi ma che avendo montato sulla sua autovettura il
sistema Unibox la risposta l’avrebbe potuta dare tale meccanismo”.
La svolta consulenza medica, che ha tenuto conto anche delle risultanze della
perizia cinematica, come disposto con verbale di udienza del 27 giugno 2005, ha
permesso di accertare che le lesioni repertate e successivamente certificate
non sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con
il fatto lesivo sofferto dagli attori e come risultante dagli atti.
Non vi è inabilità assoluta o relativa derivata agli attori dal sinistro. Non
sussistono postumi permanenti a carico degli stessi.
Il rachide cervicale, spiega il ctu nella sua relazione è costituito da 7
vertebre intervallate tra loro da dischi intervertebrali ed è completato da
robuste strutture legamentose longitudinali che rendono solidali tra loro i
vari elementi, consentendone comunque una fisiologia possibilità di movimento
sui vari piani e cioè in flessoestensione, rotazione ed inclinazione laterale.
Esistono però ovviamente limiti fisiologici per varie escursioni sopra
descritte, superati i quali si realizzano danni alle strutture anatomiche del
rachide stesso; dapprima, per sollecitazioni modeste oltre il fisiologico, si
ledono soltanto le strutture legamentose per poi arrivare nei casi più gravi
anche a lesioni delle strutture ossee e financo a lesioni midollari che
interessano il tratto del midollo spinale che corre all’interno delle vertebre
cervicali stesse.
Da quanto brevemente esposto, prosegue il ctu, si evince che il collo è
sottoposto a sollecitazioni cinetiche determinate dai movimenti della testa;
molteplici possono essere le sollecitazioni che ad esso prevengono dal capo in
virtù dei movimenti determinati dalla massa inerziale del capo stesso che
vengono trasmessi alle strutture del rachide cervicale il quale viene pertanto
deformato sui vari piani per poi recuperare la originale posizione. Occorre
però osservare che molteplici eventi della vita giornaliera impongono
sollecitazioni articolari anche di notevole intensità, quali ad esempio
saltare, tossire, starnutire, a seguito delle quali il capo viene sottoposto ad
accelerazioni inerziali trasmesse come flessoestensioni al rachide cervicale
che vengono perfettamente assorbite dalle strutture cervicali stesse senza
alcuna conseguenza, rientrando tra gli atti fisiologici della vita che
l’organismo è predisposto a sopportare normalmente. Queste accelerazioni
appartenenti agli atti della vita di tutti i giorni sono state misurate e
arrivano fino al limite, talora superandolo, di 4g, essendo “g” l’unità di
misura della accelerazione. Viene così stabilito un valore di cut off entro il
quale si trovano sollecitazioni in accelerazione che vengono sopportate
tranquillamente dalle strutture anatomiche del rachide cervicale ed oltre il
quale le stesse strutture non sono in grado di assorbirle determinando pertanto
una escursione del rachide cervicale stesso oltre i limiti fisiologici che
provoca danni alle strutture anatomiche stesse. Nel caso dell’incidente de
quo, la velocità relativa dei due veicoli fu, come si evince dalla perizia
tecnica, di 7 kmh con accelerazione sui passeggeri pari a poco meno di 2g. per
tali valori, per quanto sopra esposto, si considera che non intervengono
lesioni alle strutture anatomiche del rachide cervicale di nessuna entità,
essendo tale valore ben al di sotto del limite di 4g oltre il quale si eccedono
i limiti della fisiologica capacità di assorbimento. Pertanto bisogna
concludere che vi fu certamente a seguito del tamponamento una sollecitazione
inerziale del capo e quindi cinetica sul collo degli occupanti del veicolo
tamponato, ma che essa fu ben dentro i limiti del fisiologico essendo stata,
come da perizia tecnica, di circa 2g.
Da tali considerazioni, conclude il ctu, si evince che sussistono carenze per
quanto riguarda il nesso causale, in quanto viene meno uno dei cardini del
nesso causale stesso e cioè l’efficienza lesiva del fatto che provocava
lesione. In questo caso il fatto, il tamponamento cioè, fu così live da non
avere in sé la capacità di provocare lesioni a livello del rachide cervicale
degli occupanti del veicolo tamponato, essendo stato in grado di provocare
soltanto una accelerazione di 2g, ampiamente entro i limiti di 4 g oltre i
quali il meccanismo può provocare lesioni alla struttura del rachide cervicale
stesso.
Per quanto riguarda la certificazione medica, osserva il ctu, essa origina due
giorni dopo il sinistro con un referto di ps nel quale è riportato per entrambi
gli odierni attori: “riferisce in sede cervicale trauma da incidente stradale”.
All’esame del medico del ps nulla era riscontrato tanto che veniva riportato
“cervicalgia” per P. e “cervicalgia e stato ansioso” per S..
L’esame radiologico eseguito sul primo evidenziava la rettilineizzazione del
rachide cervicale, ma nulla è in grado di dire tale indagine in merito al
momento in cui si sia verificata la rettilineaizzazione stessa e pertanto nulla
apporta al rapporto causale.
Per quanto riguarda lo stato ansioso, denunciato dalla seconda, esso non è
certamente in relazione con il sinistro in oggetto in quanto vi è carenza di
nesso causale, dato che, in questo specifico caso, l’entità dei danni riportati
dal veicolo particolarmente modesta porta ad escludere una componente emotiva
determinate per lo sviluppo di una patologia di tale natura. Inoltre tale
patologia non trova successivamente alcun seguito ed è quindi da ritenersi completamente
risolta.
Ci si trova, pertanto, di fronte ad un incidente, conclude il ctu, in cui si è
verificato un urto non in grado di provocare lesioni sul collo degli occupanti
con inoltre assenza di rilievi obiettivi a parte dei sanitari del ps di lesioni
recenti al rachide cervicale, ma solo di dati soggettivi.
In conclusione, il dispositivo Unibox, installato dalla Società assicuratrice
sul veicolo del convenuto, ha permesso di accertare che non necessariamente ad
ogni urto debbano conseguire lesioni da colpo di frusta del rachide cervicale.
Il fatto che, nel caso di specie, non vi fu alcuna rilevazione da parte dello
strumento assicura che la decelerazione fu minore di 2.01g e pertanto
inefficace a produrre patologie da colpo di frusta che si possono verificare,
secondo la letteratura specialistica del settore, soltanto per valori di
decelerazioni al capo nell’ordine dei 4g.
Le risultanze del dispositivo Unibox hanno trovato conferma nella espletata
ctu.
Ne consegue che la domanda attrice intesa ad ottenere il risarcimento dei danni
fisici deve essere respinta per mancanza del nesso causale fra danni fisici
lamentati ed il sinistro in oggetto e comunque non vi fu inabilità assoluta o
relativa derivata agli autori del sinistro né tantomeno sussistono postumi
permanenti a carico degli stessi.
Per quanto riguardo il danno sofferto dall’autovettura della S. in mancanza di
documentazione di parte attrice, va corrisposta la somma di euro 308.23
stabilita dal perito della compagnia assicuratrice Unipol, che si ritiene equa,
con interessi legai dal dì del sinistro.
La novità delle questioni trattate e la parziale soccombenza del convenuto
assicuratore consigliano di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Viterbo definitivamente decidendo: respinge la
domanda spiegata da P.M. e S.G. intesa ad ottenere il risarcimento dei danni
fisici; condanna Unipol Spa e D.G., in solido fra loro, al pagamento in favore
di S.G. della somma di euro 308.23 per i danni subiti dall’autovettura Fiat
Marea, con interessi come specificato in motivazione; compensa fra le parti le
spese del giudizio; pone definitivamente a carico delle parti che le hanno
anticipate le spese della Ctu.
Così
deciso in Viterbo addì 13 settembre 2006.
Il Giudice di Pace
Gaetano Addeo
DEPOSITATO
IL 21-9-06
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