Giurisprudenza di merito °°°°°°°°°°°°°°°°° REPUBBLICA ITALIANA
nella
pubblica udienza del 2 ottobre 2006,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle
motivazioni, la seguente (art.
23, 8° comma, L. 689/1981) con
domanda depositata in data 09 agosto 2006 da omissis OPPONENTE
contro PREFETTURA DI UDINE-UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA NON COMPARSA CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE: previa sospensione
della sua esecutività, annullarsi il verbale opposto. Il sig omissis,
quale conducente dell’autoarticolato targato WZ2….-WZ….. PL, (di proprietà
della ditta omissis) è stato fermato
al Km. 45,000 dell’autostrada A23, in località Gemona del Friuli (UD) da una
pattuglia della Polstrada di Udine, che gli ha contestato la violazione degli
artt. 44-46 della L. 298/1974 perché: “Disponeva
un trasporto di cose in conto terzi tra Italia e Kazakistan, sprovvisto di
qualsiasi autorizzazione per effettuare tale trasporto. Nella fattispecie lo stesso esibiva solamente
licenza europea, pertanto al momento effettuava un trasporto abusivo tra Italia
e paese extra-CEE. Da CMR numero 602895
risultava aver caricato a Montecchio di Sant’Angelo in Lizzola (PU), con
destinazione Atyrau City (Kazakistan). Il veicolo, con separato verbale, viene sottoposto a fermo
amministrativo per mesi tre”. Il
verbale riporta altre indicazioni, tra cui: “non è ammesso il pagamento in misura ridotta” e “Ricorso Giudice di Pace non consentito”. Nella
medesima occasione, con verbale a parte, gli Agenti disponevano il fermo
amministrativo del veicolo con la seguente motivazione: “Effettuava un trasporto abusivo di cose in conto terzi tra Italia e
Russia, sprovvisto di autorizzazione CEMT. La merce non è sottoposta a fermo amministrativo e rimane a completa
disposizione dell’autista”. Il mezzo veniva affidato in custodia alla
“OFFICINA DEL DIESEL Di Giusto Carmelo”, di Gemona del Friuli.
1)
Il conducente non conosce la lingua italiana e quindi non ha potuto spiegare
agli agenti che il documento di trasporto CMR n. 602895 erroneamente riportava
unicamente la destinazione finale (Kazakistan) e non anche la destinazione
effettiva delle merci trasportate (terminal della Jeuro a Malaszewice in
Polonia), come si può rilevare dalla dichiarazione della committente Polimplex
Srl dd. 07.08.2006 e dal “order of transport” n. 05/07/06 dd. 2807206, allegati
agli atti. 2)
La merce successivamente sarebbe stata trasportata su treno in Kazakistan. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il
Giudicante, con decreto del 10 agosto 2006, ha fissato l’udienza di
comparizione del 2 novembre 2006, accogliendo la richiesta sospensione per i gravi
motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981. Tuttavia, in previsione dell’impossibilità,
per l’amministrazione procedente, di riscuotere la sanzione amministrativa
eventualmente dovuta e in attesa di entrare nel merito della questione, il
Giudicante (con la stessa ordinanza di cui sopra) disponeva la sospensione del
fermo amministrativo previa esibizione della ricevuta di versamento del
deposito cauzionale di €. 2.065,00 (pari alla sanzione minima prevista
dall’art. 46, L. 298/1974). L’organo
accertatore ha fatto pervenire gli atti e le proprie controdeduzioni in data 25
ottobre 2006. Fra gli atti è presente la
copia della ricevuta del versamento dd. 10.08.2006 del deposito cauzionale di
€. 2.065,00 a favore della Polizia Stradale di Udine. La
Prefettura si è costituita in data 31.10.2006, inviando comparsa di risposta
nella quale osserva: “Si ritiene che il
ricorso risulti inammissibile perché avverso il verbale n. 700002488790, l’art.
204-bis del C.d.S. non sembra trovare applicazione, nel presente caso, in
quanto per la violazione dell’art. 44-46 della L. 298/74, depenalizzata dal D.
Lgs. 507/1999, non risulta possibile provvedere al pagamento in misura ridotta”. All’udienza
di comparizione la procuratrice dell’opponente insiste per l’accoglimento del
ricorso, nonché la restituzione del deposito cauzionale. Il
Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza
mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo. MOTIVI
DELLA DECISIONE (ex art. 23, 8° comma, L. 689/91) Viste
le osservazioni della Prefettura, rivalutata più attentamente la legislazione
in materia, il Giudicante è giunto
alla convinzione che il ricorso avverso il verbale in oggetto deve dichiararsi
inammissibile perché trattasi di accertamento della violazione prevista dagli artt.
44-46 della L. 6 giugno 1974, n. 298, per la quale, ai sensi dell’art.
60,4°comma, della stessa legge e dell’art. 16 della legge 689/81 non é
ammesso il pagamento in misura ridotta. Nella
fattispecie il verbale non contiene alcuna ingiunzione di pagamento e non è
suscettibile di diventare atto esecutivo per mancata impugnazione, ma deve essere
trasmesso al Prefetto ai sensi del 1° comma dell’art. 17 L. 689/1981 per i
provvedimenti di sua competenza (art. 18 L. 689/1981: ordinanza-ingiunzione
ovvero ordinanza di archiviazione). Non
è pertanto ammessa opposizione all’Autorità giudiziaria, mentre l’eventuale ordinanza
prefettizia è opponibile dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell’art. 22 L.
689/1981. Per
quanto riguarda il fermo amministrativo del veicolo, competente per
l’opposizione è il Tribunale, ai sensi del 3° comma, lettera c) dell’art.
22-bis, L. 689/1981 (L’opposizione si
propone altresì davanti al tribunale: c) quando è stata applicata una sanzione
di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta
eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285). P.Q.M. Il
Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede: *Dichiara inammissibile l’opposizione di omissis avverso il verbale di
contestazione n. 700002488790, emesso il 06.08.2006 dalla SEZIONE POLIZIA
STRADALE di Udine. *Dichiara ex art. 38 c.p.c. la propria incompetenza
per materia sull’opposizione di omissis
al fermo amministrativo disposto il 06.08.2006 dalla SEZIONE POLIZIA STRADALE
di Udine sull’autoarticolato targato WZ23552 – WZ29526 PL, di proprietà della
ditta “STAROSTA WARSAWSKI ZACHODNI”, con sede a Ozarow Mazowiecki, Poznanska
129/233 (PL). *Concede termine all’opponente per la riassunzione
della causa, entro 60 giorni dal
deposito della presente sentenza, davanti al Tribunale di Tolmezzo competente
per materia (artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.). *Revoca la propria ordinanza R. G. n. 98/A/06,
cron. n. 550/06 dd. 10.08.2006, esclusivamente per quanto riguarda la
sospensione del fermo amministrativo. *Demanda alla Prefettura di Udine l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 46, L. 298/1974, tenendo conto
della somma di €. 2.065,00, già versata dall’opponente a titolo di cauzione. *Rimette in termini l’opponente omissis, ai fini dell’eventuale
presentazione degli scritti difensivi previsti dall’art. 18, L. 689/1981. *Spese
compensate. *Sentenza
provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Gemona del Friuli, li 2 novembre 2006.
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