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Giurisprudenza di merito - Trasporto di cose – Autorizzazione al trasporto di merci tra paesi extracomunitari – Mancanza di autorizzazione CEMT – Conseguenze – Opposizione a verbale di accertamento – Competenza

(Giudice di Pace di Gemona del Friuli, 2 novembre 2006, n.140)

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace di Gemona del Friuli
Sentenza n. 140 del 2 novembre 2006

 Trasporto di cose – Autorizzazione al trasporto di merci tra paesi extracomunitari – Mancanza di autorizzazione CEMT – Conseguenze – Opposizione a verbale di accertamento – Competenza.

 Il verbale non contiene alcuna ingiunzione di pagamento e non è suscettibile di diventare atto esecutivo per mancata impugnazione, ma deve essere trasmesso al Prefetto ai sensi del 1° comma dell’art. 17 L. 689/1981 per i provvedimenti di sua competenza

°°°°°°°°°°°°°°°°°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

 
Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà

nella pubblica udienza del 2 ottobre 2006, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

 SENTENZA

(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

 nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700002488790, emesso il 06.08.2006 dalla SEZIONE POLIZIA STRADALE di Udine e connesso verbale di fermo amministrativo dell’autoarticolato targato WZ2….-WZ….. PL, avente ad oggetto: violazione degli artt. 44-46 della L. 6 giugno 1974, n. 298.

 promossa

con domanda depositata in data 09 agosto 2006

da

omissis

OPPONENTE

contro

PREFETTURA DI UDINE-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

 

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione della sua esecutività, annullarsi il verbale opposto.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: dichiararsi inammissibile il ricorso per incompetenza del Giudice adìto.

 FATTO E DIRITTO

Il sig omissis, quale conducente dell’autoarticolato targato WZ2….-WZ….. PL, (di proprietà della ditta omissis) è stato fermato al Km. 45,000 dell’autostrada A23, in località Gemona del Friuli (UD) da una pattuglia della Polstrada di Udine, che gli ha contestato la violazione degli artt. 44-46 della L. 298/1974 perché: “Disponeva un trasporto di cose in conto terzi tra Italia e Kazakistan, sprovvisto di qualsiasi autorizzazione per effettuare tale trasporto. Nella fattispecie lo stesso esibiva solamente licenza europea, pertanto al momento effettuava un trasporto abusivo tra Italia e paese extra-CEE. Da CMR numero 602895 risultava aver caricato a Montecchio di Sant’Angelo in Lizzola (PU), con destinazione Atyrau City (Kazakistan). Il veicolo, con separato verbale, viene sottoposto a fermo amministrativo per mesi tre”.

Il verbale riporta altre indicazioni, tra cui: “non è ammesso il pagamento in misura ridotta” e “Ricorso Giudice di Pace non consentito”.

Nella medesima occasione, con verbale a parte, gli Agenti disponevano il fermo amministrativo del veicolo con la seguente motivazione: “Effettuava un trasporto abusivo di cose in conto terzi tra Italia e Russia, sprovvisto di autorizzazione CEMT. La merce non è sottoposta a fermo amministrativo e rimane a completa disposizione dell’autista”. Il mezzo veniva affidato in custodia alla “OFFICINA DEL DIESEL Di Giusto Carmelo”, di Gemona del Friuli.

 
MOTIVI DEL RICORSO

1) Il conducente non conosce la lingua italiana e quindi non ha potuto spiegare agli agenti che il documento di trasporto CMR n. 602895 erroneamente riportava unicamente la destinazione finale (Kazakistan) e non anche la destinazione effettiva delle merci trasportate (terminal della Jeuro a Malaszewice in Polonia), come si può rilevare dalla dichiarazione della committente Polimplex Srl dd. 07.08.2006 e dal “order of transport” n. 05/07/06 dd. 2807206, allegati agli atti.

2) La merce successivamente sarebbe stata trasportata su treno in Kazakistan.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudicante, con decreto del 10 agosto 2006, ha fissato l’udienza di comparizione del 2 novembre 2006, accogliendo la richiesta sospensione per i gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981. Tuttavia, in previsione dell’impossibilità, per l’amministrazione procedente, di riscuotere la sanzione amministrativa eventualmente dovuta e in attesa di entrare nel merito della questione, il Giudicante (con la stessa ordinanza di cui sopra) disponeva la sospensione del fermo amministrativo previa esibizione della ricevuta di versamento del deposito cauzionale di €. 2.065,00 (pari alla sanzione minima prevista dall’art. 46, L. 298/1974).

L’organo accertatore ha fatto pervenire gli atti e le proprie controdeduzioni in data 25 ottobre 2006. Fra gli atti è presente la copia della ricevuta del versamento dd. 10.08.2006 del deposito cauzionale di €. 2.065,00 a favore della Polizia Stradale di Udine.

La Prefettura si è costituita in data 31.10.2006, inviando comparsa di risposta nella quale osserva: “Si ritiene che il ricorso risulti inammissibile perché avverso il verbale n. 700002488790, l’art. 204-bis del C.d.S. non sembra trovare applicazione, nel presente caso, in quanto per la violazione dell’art. 44-46 della L. 298/74, depenalizzata dal D. Lgs. 507/1999, non risulta possibile provvedere al pagamento in misura ridotta”.

All’udienza di comparizione la procuratrice dell’opponente insiste per l’accoglimento del ricorso, nonché la restituzione del deposito cauzionale.

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

Viste le osservazioni della Prefettura, rivalutata più attentamente la legislazione in materia, il Giudicante è giunto alla convinzione che il ricorso avverso il verbale in oggetto deve dichiararsi inammissibile perché trattasi di accertamento della violazione prevista dagli artt. 44-46 della L. 6 giugno 1974, n. 298, per la quale, ai sensi dell’art. 60,4°comma, della stessa legge e dell’art. 16 della legge 689/81 non é ammesso il pagamento in misura ridotta.

Nella fattispecie il verbale non contiene alcuna ingiunzione di pagamento e non è suscettibile di diventare atto esecutivo per mancata impugnazione, ma deve essere trasmesso al Prefetto ai sensi del 1° comma dell’art. 17 L. 689/1981 per i provvedimenti di sua competenza (art. 18 L. 689/1981: ordinanza-ingiunzione ovvero ordinanza di archiviazione). Non è pertanto ammessa opposizione all’Autorità giudiziaria, mentre l’eventuale ordinanza prefettizia è opponibile dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell’art. 22 L. 689/1981.

Per quanto riguarda il fermo amministrativo del veicolo, competente per l’opposizione è il Tribunale, ai sensi del 3° comma, lettera c) dell’art. 22-bis, L. 689/1981 (L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale: c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

*Dichiara inammissibile l’opposizione di omissis avverso il verbale di contestazione n. 700002488790, emesso il 06.08.2006 dalla SEZIONE POLIZIA STRADALE di Udine.

*Dichiara ex art. 38 c.p.c. la propria incompetenza per materia sull’opposizione di omissis al fermo amministrativo disposto il 06.08.2006 dalla SEZIONE POLIZIA STRADALE di Udine sull’autoarticolato targato WZ23552 – WZ29526 PL, di proprietà della ditta “STAROSTA WARSAWSKI ZACHODNI”, con sede a Ozarow Mazowiecki, Poznanska 129/233 (PL).

*Concede termine all’opponente per la riassunzione della causa, entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza, davanti al Tribunale di Tolmezzo competente per materia (artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.).

*Revoca la propria ordinanza R. G. n. 98/A/06, cron. n. 550/06 dd. 10.08.2006, esclusivamente per quanto riguarda la sospensione del fermo amministrativo.

*Demanda alla Prefettura di Udine l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 46, L. 298/1974, tenendo conto della somma di €. 2.065,00, già versata dall’opponente a titolo di cauzione.

*Rimette in termini l’opponente omissis, ai fini dell’eventuale presentazione degli scritti difensivi previsti dall’art. 18, L. 689/1981.

*Spese compensate.

*Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 2 novembre 2006.

  IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2006

© asaps.it
Lunedì, 06 Novembre 2006
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