Giurisprudenza di merito
La legge nazionale non prevede che
l’apparecchiatura Autovelox sia sottoposta a verifica e taratura. La legge
prevede, quale unico requisito per la legittimità dell’impiego di tali
strumenti l’omologazione. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° REPUBBLICA ITALIANA Il
Giudice di Pace di Sanluri (CA), dott.ssa Lorena Traverso, ha pronunciato
mediante lettura del dispositivo con contestuale motivazione nella pubblica
udienza del 20.07.2006 la seguente SENTENZA nella
causa ex artt. 22 bis e segg. L. 24/11/1981 n. 689 iscritta al n. 153/C/05 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l’anno 2005, promossa da: omissis,
difeso da sé medesimo OPPONENTE CONTRO COMUNE
DI SANLURI, rappresentato e difeso come in atti; OPPOSTO All’udienza
del 20.07.2006 la causa è stata decisa sulle seguenti CONCLUSIONI Nell’interesse
dell’opponente: "Chiede
che la S.V., esaminata ogni contraria istanza, si pronunci a favore
dell’accoglimento del ricorso, ritenendo che sussistano motivazioni oggettive
che determinano la nullità dell’atto" Nell’interesse
dell’Amministrazione opposta: "Voglia
l’Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza, ed eccezione disattesa,
rigettare la domanda attrice, confermando il verbale di accertamento e
contestazione n° AV10005186. REG. N. 355/2005 poiché del tutto infondato in
fatto e in diritto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con
ricorso depositato in Cancelleria in data 28.07.2005, proponeva opposizione
avverso il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. AV10005186
REG. N. 355/2005, per una violazione accertata dal Comando Polizia Municipale
di Sanluri in data 10.06.2005, notificato in data 21.06.2005, con il quale, a
seguito di rilevazione effettuata alle ore 10,09, dello stesso 10.06.2005,
sulla S.S. 131, territorio del Comune di Sanluri, alla progressiva chilometrica
45,400 all’altezza dell’incrocio a raso del Bivio Nord dell’abitato di Sanluri-
direzione Oristano-Cagliari, gli veniva comminata la sanzione amministrativa di
Euro 149,89 per violazione della norma di cui all’art. 142, co. 8°, del C.D.S.,
perché alla guida dell’autovettura Volkswagen Passat Tg.
CT937BC,"...circolava alla velocità
di Km/h 104, eccedendo, concessa la tolleranza del 5% di Km/h 24 il limite
massimo stabilito in Km/h 80". Nel detto verbale si precisava che la
violazione era stata accertata con apparecchiatura AUTOVELOX mod. 104/C2 matr.
n° 41748, omolog. Ministero LL.PP. Prot. 2483 del 10.11.1993 della quale
preventivamente veniva accertata la perfetta funzionalità come da relazione
tecnica agli atti d’ufficio. All’accertamento conseguiva la segnalazione per la
decurtazione dalla stessa di n.2 punti dalla patente di guida. Nel
verbale si leggeva inoltre "..non si è proceduto a contestazione immediata
perché trattasi di violazione accertata su tratto di strada di cui al decreto
del Prefetto della Provincia di Cagliari n. 23 5/2003-S datato
18.06.2003..". Il
ricorrente deduceva la nullità della notifica del verbale di contestazione per
essere stata la stessa eseguita in violazione degli artt. 139 e 160 c.p.c,
essendo stato il plico consegnato al proprio figlio minore di anni quattordici.
Rilevava inoltre, per questo motivo, di essere venuto a conoscenza in ritardo
precisamente solo in data 23.07.2005 "e un po’ per caso"
dell’esistenza della contestazione, non avendo il proprio figlio riposto il
verbale notificato in luogo " immediatamente visibile", non avendo così potuto adempiere, entro
il termine prescritto, a comunicare le generalità del conducente
dell’autovettura essendosi esposto così, non per sua volontà, all’ulteriore
sanzione di cui all’art 126/bis C.D.S, come previsto dall’ari 180 comma 8 del
C.D.S. Nel
merito assumeva l’opponente, in sintesi: -
mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo
elettronico; -
mancata prova in ordine alla corretta taratura dello strumento utilizzato; -
mancata certezza circa la violazione accertata. Il
ricorrente supportava le eccezioni sollevate con una nutrita serie di argomentazioni
dettagliatamente esplicitate. Si
è costituito in giudizio il Comune di Sanluri, eccependo, in sintesi, e al
riguardo: *
che la legge 273/1991, che istituisce il sistema nazionale di taratura, non è
applicabile ai misuratori di velocità, poiché trattasi di procedura che
concerne i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo,
distanza e massa, tra i quali non sono annoverati i misuratori di velocità; *
che la materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha
una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolamentano gli
altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29110/1997, relativo
all’approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento
dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità d’impiego.
Rilevava, pertanto, l’insussistenza dell’obbligo della verificazione periodica
dell’Autovelox, poiché tenuti, sulla base della normativa attuale, a rispettare
le modalità di installazione e di impiego, descritte nei manuali d’uso.
Precisava che tale verifica annuale, tendente a valutare la corretta
funzionalità dei meccanismi dì rilevazione deve essere effettuata a cura del
costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza
al massimo annuale, solo per quegli apparecchi di più recente approvazione
utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza dell’operatore,
approvati nel corso del 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, nonché per quelle commercializzate prima del 16 maggio 2005 ma solo
se a seguito del decreto di conferma, si intende impiegarle nella modalità
automatica. *
L’insussistenza, all’attualità di direttive o regolamenti comunitari
particolari in materia di misuratori di velocità, e conseguentemente, nessun
controllo CEE deve essere posto in essere sui dispositivi da loro in uso; II
ricorso è infondato e non merita accoglimento. Si
osserva in primo luogo che l’eccepita nullità della notifica del verbale,
sull’assunto che la persona che aveva ricevuto la stessa era di età inferiore
agli anni quattordici (circostanza peraltro allegata ma rimasta sfornita di
prova in giudizio), deve ritenersi sanata, avendo il ricorrente presentato il
ricorso avverso il verbale correttamente nei termini di legge, dimostrando così
di essere venuto a conoscenza dello stesso e avendo pertanto l’atto raggiunto
lo scopo a cui era destinato, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa. Nel
merito si osserva. La
materia del rilevamento della velocità è disciplinata dagli artt. 142, comma 6°
del C.d.S. e dall’art 345 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. La norma
primaria dispone che "..per la determinazione dell’osservanza dei limiti
di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate...". L’art. 345 del detto Regolamento, sotto la
rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei
limiti di velocità", a sua volta dispone, al primo comma, che "le
apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità
devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità
del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la
riservatezza dell’utente"; quindi, nel suo secondo comma, recita che
"le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei
Lavori Pubblici" ed infine, al quarto comma, la disposizione in questione
stabilisce che "per l’accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente
dagli organi di polizia stradale". Le apparecchiature elettroniche di
controllo della velocità devono, dunque, essere omologate, devono consentire di
fissare la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, e possono
essere usate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12
Codice della Strada. In
conclusione deve essere evidenziato che le risultanze dell’apparecchio
utilizzato per l’accertamento, in quanto omologato, ai fini della
determinazione della velocità, costituisce fonte di prova iuris tantum del
regolare funzionamento dello stesso e conformità al modello tipo omologato, la
cui prova contraria e specifica deve essere allegata e provata dall’opponente,
conformemente a quanto prevede l’art. 142, comma 6 e relativo regolamento del
C.D.S. P.Q.M. Il Giudice di Pace definitivamente
pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1)
Rigetta il ricorso siccome infondato. Conferma il verbale di accertamento n. AV10005186.
REG. N.355/2005 del Comando Polizia Municipale di Sanluri; 2)
dichiara non esservi luogo a decidere sulle spese di giudizio. Così
deciso in Sanluri il 20.07.2006.
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