foto Blaco Con la
pubblicazione del DPR 12 aprile 2006 n° 184 (Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi) sono state disciplinate le
modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in
conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n° 241
(modificata e integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n° 15 e dal D.L. 14 marzo
2005 n° 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n° 80).
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’articolo 2, comma 1 del DPR
184/2006 prescrive che “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitatile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti
di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto
l’accesso”. Una peculiarità è stata introdotta dall’articolo 3 (Notifica
ai controinteressati) ponendo a carico dell’Amministrazione
destinataria della richiesta di accesso agli atti amministrativi, l’onere di
dare comunicazione ai controinteressati mediante l’invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che
abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della predetta comunicazione, i controinteressati possono presentare
una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso
(decorso il prescritto termine, la P.A. provvede alla richiesta, accertata la
ricezione della comunicazione effettuata con R.R.) Pertanto si presume che
essendo la comunicazione parte integrante del “procedimento di accesso”, una
sua eventuale omissione da parte della P.A. comporterebbe il diritto al
risarcimento del danno a favore del privato in quanto parte lesa perché
controinteressato. Alla luce di quanto esposto, una osservazione deve essere
fatta per quanto riguarda l’accesso agli atti amministrativi relativi ai
rilievi dei sinistri stradali con danni alle persone e alle cose; infatti i
responsabili degli uffici infortunistica saranno tenuti ad osservare le
disposizioni annoverate nel DPR 184/2006. L’accesso agli atti amministrativi
potrà essere: INFORMALE: (qualora in base alla natura del documento richiesto non
risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere
esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio
dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o
a detenerlo stabilmente - articolo 5, comma 1, DPR 184/2006) FORMALE: (qualora non sia possibile l’accoglimento immediato
della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità a identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di
controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare
richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta –articolo 6,
comma 1, DPR 184/2006) Il rilascio di copia dell’atto amministrativo è
subordinato al pagamento del costo di riproduzione (vedi delibere del Consiglio
di Amministrazione del Ministero della Giustizia del 24 giugno 1994 e del
Consiglio di Amministrazione degli archivi notarili del 08 novembre 1993; nota
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993 Prot.
UCA/27720/928/46) quantificato con un importo fisso da • 0,52 per il rilascio
da una a due copie e di euro 1,04 per il rilascio da tre a quattro copie e così
di seguito). Con circolare datata 8 marzo 2006 (Misure organizzative sul
diritto d’accesso) il Ministero della Giustizia ha disposto che: a) all’atto
della presentazione della richiesta d’accesso, il richiedente deve esibire un
valido documento di identificazione; b) coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di
persone giuridiche o di enti, nonché i tutori e i curatori delle persone
fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale,
idoneo titolo che attesti tale qualità; c) nel caso di rappresentanza di persone fisiche il predetto titolo
consisterà in un atto di delega dell’interessato con sottoscrizione
autenticata a norma dell’articolo 30 del DPR 445/2000; d) per l’accesso a documenti che concernono la sfera di
riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica. *Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale |
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