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Articoli 07/11/2006

Infortunistica stradale e diritto di accesso


foto Blaco

Con la pubblicazione del DPR 12 aprile 2006 n° 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) sono state disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n° 241 (modificata e integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n° 15 e dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n° 80). Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’articolo 2, comma 1 del DPR 184/2006 prescrive che “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitatile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”. Una peculiarità è stata introdotta dall’articolo 3 (Notifica ai controinteressati) ponendo a carico dell’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso agli atti amministrativi, l’onere di dare comunicazione ai controinteressati mediante l’invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso (decorso il prescritto termine, la P.A. provvede alla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione effettuata con R.R.) Pertanto si presume che essendo la comunicazione parte integrante del “procedimento di accesso”, una sua eventuale omissione da parte della P.A. comporterebbe il diritto al risarcimento del danno a favore del privato in quanto parte lesa perché controinteressato. Alla luce di quanto esposto, una osservazione deve essere fatta per quanto riguarda l’accesso agli atti amministrativi relativi ai rilievi dei sinistri stradali con danni alle persone e alle cose; infatti i responsabili degli uffici infortunistica saranno tenuti ad osservare le disposizioni annoverate nel DPR 184/2006. L’accesso agli atti amministrativi potrà essere:

INFORMALE: (qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente - articolo 5, comma 1, DPR 184/2006)

FORMALE: (qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità a identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta –articolo 6, comma 1, DPR 184/2006) Il rilascio di copia dell’atto amministrativo è subordinato al pagamento del costo di riproduzione (vedi delibere del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia del 24 giugno 1994 e del Consiglio di Amministrazione degli archivi notarili del 08 novembre 1993; nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993 Prot. UCA/27720/928/46) quantificato con un importo fisso da • 0,52 per il rilascio da una a due copie e di euro 1,04 per il rilascio da tre a quattro copie e così di seguito). Con circolare datata 8 marzo 2006 (Misure organizzative sul diritto d’accesso) il Ministero della Giustizia ha disposto che: a) all’atto della presentazione della richiesta d’accesso, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione;

b) coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità;

c) nel caso di rappresentanza di persone fisiche il predetto titolo consisterà in un atto di delega dell’interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell’articolo 30 del DPR 445/2000;

d) per l’accesso a documenti che concernono la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica.

*Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale  


© asaps.it

di Franco Medri
da "il Centauro" n. 106
Martedì, 07 Novembre 2006
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