Tutte le novità dell’Adr 2001 |
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Come preannunciato, anche in Italia Ë stata recepita la nuova direttiva europea 2001/7/CE, che contiene il testo integrale dell’accordo Adr edizione 2001, dopo un periodo di transizione in cui verranno applicate ancora le norme contenute nell’Adr 1999, la nuova edizione 2001 entrerà definitivamente in vigore dal 1° Gennaio 2003, solo per il trasporto di materiale radioattivo, le nuove regole sono già operative. Entro quest’anno, però, tutte le imprese del settore dovranno adeguarsi alle nuove indicazioni della normativa sia per quello che riguarda le procedure interne, che istruendo in modo adeguato tutto il personale. Il periodo di transazione così lungo Ë da attribuire al fatto che le nuove disposizioni, contenute nell’edizione 2001 dell’Adr, sono alquanto radicali. Le norme tecniche sono state completamente riformulate e i marginali sono stati eliminati. L’accordo Ë ora suddiviso in 9 parti: 7 contenenti le prescrizioni comuni relative al trasporto su strada e a quello su ferrovia, 2 contenenti le specifiche per l’autotrasporto. Per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, il testo internazionale Ë stato totalmente ristrutturato e le principali modifiche riguardano i criteri di classificazione dei prodotti e le specifiche disposizioni relative al trasporto di ciascuna materia. Nella 2° parte dell’Adr 2001, sono riportati tutti i nuovi criteri di classificazione delle merci pericolose. Per ogni prodotto già classificato nella precedente edizione, o di nuova introduzione, vengono indicati la classe corrispondente e i criteri in base ai quali Ë stato assegnato a quella specifica categoria. E’ prevista, anche, una classificazione pi˜ articolata e relativa al livello di pericolosità del prodotto. La novità maggiore, introdotta nella nuova edizione, consiste nella non pi˜ possibile identificazione di ogni materia pericolosa con dei numeri “ordinali”, ma da una sigla che, oltre a quella che identifica l’Unione Europea (Un), indicherà la natura della materia. A tale proposito Ë prevista l’applicazione di 13 lettere identificative, accanto alle quali verrà riportata una delle 3 classi d’imballaggio richiesta per quel particolare prodotto. Queste andranno a sostituire le lettere minuscole (a, b e c) che in precedenza indicavano il grado di pericolosità della materia.
La 3° parte dell’Adr sostituisce le appendici da A1 a A9, e indica dettagliatamente per ogni materia, tutti gli obblighi e previsioni da rispettare durante il trasporto. Si tratta, in pratica, di una grande tabella che riporta l’elenco delle sostanze in ordine progressivo secondo la numerazione proposta dall’ONU, numerazione di 4 cifre che identifica il prodotto pericoloso. Nella tabella, per ciascuna sostanza, possono essere presenti fino a 20 colonne, e ognuna di queste riporta, nel dettaglio, tutte le prescrizioni da adottare per quel particolare tipo di merce pericolosa. La tabella indica, oltre al numero e alla classe di identificazione, eventuali disposizioni speciali per il trasporto, etichette di pericolo, istruzioni per l’imballaggio, norme per la movimentazione di quantità limitate di prodotto, modo di trasportare, divieto di carico in comune con altre sostanze, disposizioni per il trasporto in colli o alla rinfusa.
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