(omissis)
Svolgimento del processo
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Pratola Peligna (AQ)
ha accolto l’opposizione di ………… al verbale n. ………. della Polizia stradale di
L’Aquila, notificato il 28 ottobre 2000, che gli aveva comminato una sanzione
pecuniaria per violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, comma 8,
(da ora C.d.S.), per avere superato i limiti di velocità consentita sulle
autostrade in data 18 ottobre 2000.
L’opponente aveva dedotto la violazione dalla Polstrada dell’art. 200 C.d.S.
per la omessa contestazione immediata della violazione, intervenuta al di fuori
dei casi di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384 (Regolamento
d’attuazione del c.d.s., da ora Reg.) e la Polizia stradale aveva inviato la documentazione
richiesta dal giudice invitando la Prefettura di l’Aquila a rappresentarla in
giudizio, senza costituirsi.
Il Giudice di pace adito ha ritenuto fondata la censura dell’opponente,
richiamando la giurisprudenza di questa Corte che afferma la illegittimità
della contestazione differita, ogni volta che sia possibile procedere ai sensi
dell’art. 200 c.d.s.. Secondo la sentenza impugnata le caratteristiche della
strada e la buona visibilità all’atto della rilevazione consentivano la
contestazione immediata, anche per le caratteristiche dell’autovelox usato nel
caso munito di avvisatore acustico e display, che, con particolari accorgimenti
tecnici nell’organizzazione del servizio, rendeva possibile fermare l’auto del
trasgressore e contestare subito la violazione. Per la cassazione di tale
sentenza propone ricorso la Prefettura di L’Aquila con unico articolato motivo
e il D.C. non svolge attività difensiva.
Motivi
della decisione
1. Il ricorso della Prefettura di L’Aquila denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 142 c.d.s., comma 8, e artt. 200 e 201 c.d.s. e
dell’art. 384 reg., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, pure
per la omessa e insufficiente motivazione della sentenza su punti decisivi, in
ordine ai motivi di differimento della contestazione nel caso. Il giudice del
merito ha censurato la organizzazione e le modalità di rilievo della
violazione, così eccedendo dai suoi poteri.
L’art. 384 reg., nell’indicare a titolo di esempio i casi in cui è consentita
la contestazione differita, afferma che la stessa può aversi sia allorchè la
infrazione è accertata con apparecchi che consentono solo la rilevazione
successiva della violazione, sia quando sia impossibile fermare il veicolo in
tempo utile e nei modi regolamentari.
In effetti, secondo la Corte Suprema, solo quando il giudice del merito, con
suo prudente apprezzamento, abbia accertato che era "possibile" in
concreto la contestazione immediata, deve ritenersi illegittima la notifica
differita del verbale e in tal senso non basta l’affermazione della sentenza
impugnata sul fatto che l’autovelox utilizzato avrebbe consentito alla Polizia
stradale di procedere ai sensi dell’art. 200 c.d.s. per ritenere illegittimo il
comportamento degli agenti accertatori.
Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 384 reg., l’impossibilità di
contestazione immediata deve presumersi, (rendendo pienamente legittimo il
differimento del diritto di difesa del trasgressore, che già in sede
amministrativa può opporsi alla contestazione e può poi proporre opposizione in
sede giurisdizionale.
Poichè è stato affermato più volte dalla Suprema Corte che l’A.G.O. non può
sindacare l’organizzazione del servizio di rilevazione, la motivazione data dal
giudice di pace per annullare il verbale è sicuramente contra legem.
L’esigenza di procedere alla contestazione immediata con rischi per
l’incolumità del trasgressore e degli altri utenti della strada giustifica il
comportamento degli accertatori nel caso, non rispondendo a principi di
economicità e efficienza della P.A. la predisposizione di un posto di blocco
per contestare la violazione come pretenderebbe il giudice di merito.
2. il ricorso della Prefettura di L’Aquila, ammissibile per essere stata
evocata in giudizio nel merito senza contestazioni sulla legittimazione,
neppure proposte con la impugnazione (S.U. 14 febbraio 2006 n. 3117), è fondato
e da accogliere. L’affermazione della sentenza impugnata che le caratteristiche
dell’autovelox utilizzato avrebbero consentito "di fermare il veicolo del
trasgressore, sia pure con particolari accorgimenti organizzativi",
contiene un chiaro giudizio del Giudice di pace in ordine al comportamento
degli organi accertatori e sulla organizzazione del servizio di rilevazione da
parte della Polizia stradale, precluso all’A.G.O. Come chiarito da questa
Corte: "In materia di accertamento di violazioni di norme sui limiti di
velocità mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel
relativo verbale notificato di una delle ragioni indicate dell’art. 384 reg.
esec. c.d.s. (quale ad es. l’impossibilità di fermare in tempo utile l’auto nei
modi regolamentari) rende ispo facto legittimi il verbale medesimo e la
conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun
margine di discrezionalità, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta
possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di
permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò da un lato perchè
non è consentito al giudice ordinario sindacare le modalità organizzative del
servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino
specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione;
dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento
di una pluralità di pattuglie per garantire la immediata contestazione delle
violazioni del C.d.S. e in particolare di quelle sui limiti di velocità,
legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia."
(Cass. 27 gennaio 2006 n. 1752, 27 luglio 2005 n. 15348, 17 febbraio 2004 n.
3017 e 7 novembre 2003 n. 16714). La sentenza nel caso risulta chiara nel
qualificare illegittima la contestazione differita, in relazione ad una
possibile astratta diversa organizzazione del servizio, che, con l’autovelox
usato, l’avrebbe consentito, costituisce per sè una inammissibile ingerenza del
giudice ordinario nell’uso della discrezionalità amministrativa, superando la
presunzione di legittimità del differimento della contestazione che all’uso di
apparecchi di rilevazione è collegata dall’art. 384 reg. (Cass. 17 novembre
2005 n. 23301, 4 maggio 2005 n. 922, 17 marzo 2005 n. 5861 e 28 dicembre 2004
n. 24066, tra molte).
La stessa alta velocità in genere tenuta sulle autostrade rendeva
"impossibile" fermare "in tempo utile" il veicolo
dell’opponente (art. 384 reg.) e quindi costituiva un legittimo motivo di
differimento, con notifica successiva del verbale.
Il giudice del merito non può neppure censurare i motivi di differimento solo
sulla base della mera utilizzazione dalla P.A. di un apparecchio autovelox che
consente la rilevazione della violazione prima del passaggio del veicolo
davanti agli agenti, quando detti motivi si rifanno ad una espressa previsione
normativa e regolamentare.
Il ricorso è quindi fondato e la sentenza impugnata deve cassarsi;
non risultando prospettati nel merito altri motivi di opposizione e non essendo
necessari altri accertamenti di fatto, l’opposizione può essere decisa nel
merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ed essere respinta, sussistendo giusti
motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel
merito rigetta l’opposizione di D.C.N. al verbale della Polizia stradale di L’Aquila
n. (omissis). Compensa le spese dell’intero giudizio.
(omissis)
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