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Corte di Cassazione 09/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - Sanzione pecuniaria - superamento dei limiti di velocità consentita sulle autostrade - omessa contestazione immediata - legittimità della contestazione differita

CAS Sezione civile 18 agosto 2006 n.18198 sez.I

(omissis)
Svolgimento del processo
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Pratola Peligna (AQ) ha accolto l’opposizione di ………… al verbale n. ………. della Polizia stradale di L’Aquila, notificato il 28 ottobre 2000, che gli aveva comminato una sanzione pecuniaria per violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, comma 8, (da ora C.d.S.), per avere superato i limiti di velocità consentita sulle autostrade in data 18 ottobre 2000.
L’opponente aveva dedotto la violazione dalla Polstrada dell’art. 200 C.d.S. per la omessa contestazione immediata della violazione, intervenuta al di fuori dei casi di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384 (Regolamento d’attuazione del c.d.s., da ora Reg.) e la Polizia stradale aveva inviato la documentazione richiesta dal giudice invitando la Prefettura di l’Aquila a rappresentarla in giudizio, senza costituirsi.
Il Giudice di pace adito ha ritenuto fondata la censura dell’opponente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che afferma la illegittimità della contestazione differita, ogni volta che sia possibile procedere ai sensi dell’art. 200 c.d.s.. Secondo la sentenza impugnata le caratteristiche della strada e la buona visibilità all’atto della rilevazione consentivano la contestazione immediata, anche per le caratteristiche dell’autovelox usato nel caso munito di avvisatore acustico e display, che, con particolari accorgimenti tecnici nell’organizzazione del servizio, rendeva possibile fermare l’auto del trasgressore e contestare subito la violazione. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Prefettura di L’Aquila con unico articolato motivo e il D.C. non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione
1. Il ricorso della Prefettura di L’Aquila denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 c.d.s., comma 8, e artt. 200 e 201 c.d.s. e dell’art. 384 reg., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, pure per la omessa e insufficiente motivazione della sentenza su punti decisivi, in ordine ai motivi di differimento della contestazione nel caso. Il giudice del merito ha censurato la organizzazione e le modalità di rilievo della violazione, così eccedendo dai suoi poteri.
L’art. 384 reg., nell’indicare a titolo di esempio i casi in cui è consentita la contestazione differita, afferma che la stessa può aversi sia allorchè la infrazione è accertata con apparecchi che consentono solo la rilevazione successiva della violazione, sia quando sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.
In effetti, secondo la Corte Suprema, solo quando il giudice del merito, con suo prudente apprezzamento, abbia accertato che era "possibile" in concreto la contestazione immediata, deve ritenersi illegittima la notifica differita del verbale e in tal senso non basta l’affermazione della sentenza impugnata sul fatto che l’autovelox utilizzato avrebbe consentito alla Polizia stradale di procedere ai sensi dell’art. 200 c.d.s. per ritenere illegittimo il comportamento degli agenti accertatori.
Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 384 reg., l’impossibilità di contestazione immediata deve presumersi, (rendendo pienamente legittimo il differimento del diritto di difesa del trasgressore, che già in sede amministrativa può opporsi alla contestazione e può poi proporre opposizione in sede giurisdizionale.
Poichè è stato affermato più volte dalla Suprema Corte che l’A.G.O. non può sindacare l’organizzazione del servizio di rilevazione, la motivazione data dal giudice di pace per annullare il verbale è sicuramente contra legem.
L’esigenza di procedere alla contestazione immediata con rischi per l’incolumità del trasgressore e degli altri utenti della strada giustifica il comportamento degli accertatori nel caso, non rispondendo a principi di economicità e efficienza della P.A. la predisposizione di un posto di blocco per contestare la violazione come pretenderebbe il giudice di merito.
2. il ricorso della Prefettura di L’Aquila, ammissibile per essere stata evocata in giudizio nel merito senza contestazioni sulla legittimazione, neppure proposte con la impugnazione (S.U. 14 febbraio 2006 n. 3117), è fondato e da accogliere. L’affermazione della sentenza impugnata che le caratteristiche dell’autovelox utilizzato avrebbero consentito "di fermare il veicolo del trasgressore, sia pure con particolari accorgimenti organizzativi", contiene un chiaro giudizio del Giudice di pace in ordine al comportamento degli organi accertatori e sulla organizzazione del servizio di rilevazione da parte della Polizia stradale, precluso all’A.G.O. Come chiarito da questa Corte: "In materia di accertamento di violazioni di norme sui limiti di velocità mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni indicate dell’art. 384 reg. esec. c.d.s. (quale ad es. l’impossibilità di fermare in tempo utile l’auto nei modi regolamentari) rende ispo facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di discrezionalità, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò da un lato perchè non è consentito al giudice ordinario sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la immediata contestazione delle violazioni del C.d.S. e in particolare di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia." (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1752, 27 luglio 2005 n. 15348, 17 febbraio 2004 n. 3017 e 7 novembre 2003 n. 16714). La sentenza nel caso risulta chiara nel qualificare illegittima la contestazione differita, in relazione ad una possibile astratta diversa organizzazione del servizio, che, con l’autovelox usato, l’avrebbe consentito, costituisce per sè una inammissibile ingerenza del giudice ordinario nell’uso della discrezionalità amministrativa, superando la presunzione di legittimità del differimento della contestazione che all’uso di apparecchi di rilevazione è collegata dall’art. 384 reg. (Cass. 17 novembre 2005 n. 23301, 4 maggio 2005 n. 922, 17 marzo 2005 n. 5861 e 28 dicembre 2004 n. 24066, tra molte).
La stessa alta velocità in genere tenuta sulle autostrade rendeva "impossibile" fermare "in tempo utile" il veicolo dell’opponente (art. 384 reg.) e quindi costituiva un legittimo motivo di differimento, con notifica successiva del verbale.
Il giudice del merito non può neppure censurare i motivi di differimento solo sulla base della mera utilizzazione dalla P.A. di un apparecchio autovelox che consente la rilevazione della violazione prima del passaggio del veicolo davanti agli agenti, quando detti motivi si rifanno ad una espressa previsione normativa e regolamentare.
Il ricorso è quindi fondato e la sentenza impugnata deve cassarsi;
non risultando prospettati nel merito altri motivi di opposizione e non essendo necessari altri accertamenti di fatto, l’opposizione può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ed essere respinta, sussistendo giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito rigetta l’opposizione di D.C.N. al verbale della Polizia stradale di L’Aquila n. (omissis). Compensa le spese dell’intero giudizio.
(omissis)

 


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Giovedì, 09 Novembre 2006
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