Giurisprudenza di legittimità ********** CIRCOLAZIONE
STRADALE – SCONTRO FRA VEICOLI - MANOVRA DI RETROMARCIA – OBBLIGO DI CEDERE LA
PRECEDENZA AI VEICOLI IN MARCIA NORMALE – CONSEGUENZE Spetta all’eventuale ricorrente, che di dette violazioni si
ritiene indenne, dimostrare che il conducente del veicolo antagonista non era
in marcia normale o che era stato impedito a concedere la precedenza da cause
di forza maggiore.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha
pronunciato la seguente Sentenza Svolgimento del
processo Con sentenza 26.11/10.12.01 il GdP di Pesaro rigettava la
opposizione proposta da P. A. avverso il p.v.c. elevato a suo carico dalla
polizia municipale di Pesaro, a seguito della collisione avvenuta tra l’autovettura
condotta dal P. ed il ciclomotore condotto da S. M. che, nell’urto, aveva
riportato lesioni. Rilevava la sentenza che la ricostruzione dell’incidente da
parte dei vigili accertatori era supportata dalle foto del sinistro in atti,
oltre che dalla testimonianza dei vigili stessi. Invece il P. - assunto in
libero interrogatorio - ed il suo passeggero G. erano incorsi in “difformità”
che ne rendeva non accettabile la ricostruzione dell’incidente. Poiché l’incidente
era avvenuto mentre l’autovettura effettuava la retromarcia, poiché tale
manovra è di indubbia pericolosità e richiedeva la massima cautela, doveva
ritenersi sussistente la violazione dell’art. 154/3 e 154/8 CdS contestata dai
vigili urbani. Ricorre, con atto notificato il 3.12.02 al Comune di Pesaro
presso i procuratori costituiti in primo grado, P. A., proponendo due motivi di
censura. La controparte non ha svolto attività difensiva. Motivi della
decisione Sostiene il ricorrente col primo motivo che la sentenza
impugnata è incorsa in violazione dell’art. 154/3 lett. c e 148/11 CdS perché,
una volta ricostruito l’incidente nel senso precisato dal teste G. (e cioè che
il P. aveva già ultimato la manovra quando, superando da destra, in violazione
dell’art. 148/11 CdS, le auto che si erano fermate per consentire la manovra di
retromarcia, era sopraggiunto a velocità sostenuta il ciclomotore) la colpa del
ciclomotorista costituiva la causa unica ed assorbente del sinistro. Col
secondo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza è incorsa in vizio della
motivazione e travisamento dei fatti quando ha disatteso la deposizione G.,
unico teste oculare, a favore di un rapporto privo di riferimento alcuno a dati
oggettivi, redatto da agenti sopravvenuti quando i veicoli erano stati rimossi,
basato solo sulle dichiarazioni della parte offesa e di un teste interpellato,
per telefono, alcuni giorni dopo il fatto. Il ricorso va rigettato. Tenuto conto della trasgressione contestata (l’art. 154/3
CdS impone ai conducenti “c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel
flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”)
spettava al P. dimostrare che il ciclomotore non era in marcia normale o che
era stato impedito a concedere la precedenza da cause di forza maggiore. Il GdP ha basato il proprio giudizio di fatto - ed è solo
il giudizio di fatto che il ricorso, in ultima analisi, vuole censurare - su
due rilievi, attinenti alla presenza di foto che avvalorano la ricostruzione operata
dai verbalizzanti ed alle contraddizioni nelle quali sono incorsi sia il
trasgressore sia il suo passeggero, nel presentare la versione della difesa. Su
tali ragioni del decidere, entrambe idonee a supportare la soluzione accolta,
il ricorrente tace, pur insistendo su altri argomenti, in parte apodittici (il
passeggero G. sarebbe stato l’unico testimone oculare; il ciclomotore sarebbe
sopraggiunto a grande velocità dopo aver superato da destra gli altri veicoli)
in parte supposti e comunque opinabili (i vigili urbani non potevano
ricostruire l’incidente perché non v’erano tracce materiali e perché
sopraggiunti a mezzi rimossi; la ricostruzione si baserebbe sulle sole
dichiarazioni della parte offesa). Conseguentemente, risultando la motivazione in fatto esente
da errori logici e giuridici, non possono prendersi in esame le censure di
violazione di legge che presuppongono che l’incidente venga ricostruito come
sostiene, ma non dimostra, la difesa. Non luogo a provvedere sulle spese perché la controparte
non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta
il ricorso. Roma,
4 luglio 2006 Depositata in Cancelleria il 28
settembre 2006 |
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