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Corte di Cassazione 11/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – SCONTRO FRA VEICOLI - MANOVRA DI RETROMARCIA – OBBLIGO DI CEDERE LA PRECEDENZA AI VEICOLI IN MARCIA NORMALE – CONSEGUENZE

(Cass. Civ., sez. I, 28 settembre 2006, n. 21059)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione I, 28 settembre 2006, n. 21059
 

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CIRCOLAZIONE STRADALE – SCONTRO FRA VEICOLI - MANOVRA DI RETROMARCIA – OBBLIGO DI CEDERE LA PRECEDENZA AI VEICOLI IN MARCIA NORMALE – CONSEGUENZE

Se un incidente avviene mentre un veicolo effettua manovra di retromarcia, poiché tale manovra è di indubbia pericolosità e richiede la massima cautela, deve ritenersi sussistente la violazione dell’art. 154/3 e 8 c.

Spetta all’eventuale ricorrente, che di dette violazioni si ritiene indenne, dimostrare che il conducente del veicolo antagonista non era in marcia normale o che era stato impedito a concedere la precedenza da cause di forza maggiore.

 
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Svolgimento del processo

Con sentenza 26.11/10.12.01 il GdP di Pesaro rigettava la opposizione proposta da P. A. avverso il p.v.c. elevato a suo carico dalla polizia municipale di Pesaro, a seguito della collisione avvenuta tra l’autovettura condotta dal P. ed il ciclomotore condotto da S. M. che, nell’urto, aveva riportato lesioni. Rilevava la sentenza che la ricostruzione dell’incidente da parte dei vigili accertatori era supportata dalle foto del sinistro in atti, oltre che dalla testimonianza dei vigili stessi. Invece il P. - assunto in libero interrogatorio - ed il suo passeggero G. erano incorsi in “difformità” che ne rendeva non accettabile la ricostruzione dell’incidente. Poiché l’incidente era avvenuto mentre l’autovettura effettuava la retromarcia, poiché tale manovra è di indubbia pericolosità e richiedeva la massima cautela, doveva ritenersi sussistente la violazione dell’art. 154/3 e 154/8 CdS contestata dai vigili urbani.

Ricorre, con atto notificato il 3.12.02 al Comune di Pesaro presso i procuratori costituiti in primo grado, P. A., proponendo due motivi di censura. La controparte non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Sostiene il ricorrente col primo motivo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione dell’art. 154/3 lett. c e 148/11 CdS perché, una volta ricostruito l’incidente nel senso precisato dal teste G. (e cioè che il P. aveva già ultimato la manovra quando, superando da destra, in violazione dell’art. 148/11 CdS, le auto che si erano fermate per consentire la manovra di retromarcia, era sopraggiunto a velocità sostenuta il ciclomotore) la colpa del ciclomotorista costituiva la causa unica ed assorbente del sinistro. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza è incorsa in vizio della motivazione e travisamento dei fatti quando ha disatteso la deposizione G., unico teste oculare, a favore di un rapporto privo di riferimento alcuno a dati oggettivi, redatto da agenti sopravvenuti quando i veicoli erano stati rimossi, basato solo sulle dichiarazioni della parte offesa e di un teste interpellato, per telefono, alcuni giorni dopo il fatto. 

Il ricorso va rigettato.

Tenuto conto della trasgressione contestata (l’art. 154/3 CdS impone ai conducenti “c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”) spettava al P. dimostrare che il ciclomotore non era in marcia normale o che era stato impedito a concedere la precedenza da cause di forza maggiore.

Il GdP ha basato il proprio giudizio di fatto - ed è solo il giudizio di fatto che il ricorso, in ultima analisi, vuole censurare - su due rilievi, attinenti alla presenza di foto che avvalorano la ricostruzione operata dai verbalizzanti ed alle contraddizioni nelle quali sono incorsi sia il trasgressore sia il suo passeggero, nel presentare la versione della difesa. Su tali ragioni del decidere, entrambe idonee a supportare la soluzione accolta, il ricorrente tace, pur insistendo su altri argomenti, in parte apodittici (il passeggero G. sarebbe stato l’unico testimone oculare; il ciclomotore sarebbe sopraggiunto a grande velocità dopo aver superato da destra gli altri veicoli) in parte supposti e comunque opinabili (i vigili urbani non potevano ricostruire l’incidente perché non v’erano tracce materiali e perché sopraggiunti a mezzi rimossi; la ricostruzione si baserebbe sulle sole dichiarazioni della parte offesa).

Conseguentemente, risultando la motivazione in fatto esente da errori logici e giuridici, non possono prendersi in esame le censure di violazione di legge che presuppongono che l’incidente venga ricostruito come sostiene, ma non dimostra, la difesa.

Non luogo a provvedere sulle spese perché la controparte non ha svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
 

Roma, 4 luglio 2006

Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2006


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Sabato, 11 Novembre 2006
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