Diventano legge le nuove norme per la
funzionalità dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza che prevedono il
mantenimento in servizio di agenti ausiliari e allievi ufficiali. E’ stato
infatti approvato in via definitiva dal Senato, il 7 novembre, il decreto con
le misure urgenti con le quali, per le esigenze connesse con la prevenzione ed
il contrasto al terrorismo, anche internazionale, e alla criminalità
organizzata, si autorizza e si finanzia il trattenimento in servizio di 1316
agenti ausiliari di Pubblica sicurezza e dei frequentatori del 1° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo
tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri. Articolo 1. 1. Per le
esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la
funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno,
entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, può autorizzare l’ulteriore
trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari
trattenuti frequentatori del 63º e 64º corso di allievo agente ausiliario di
leva, i quali ne facciano domanda. 2.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per
l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 1-bis. 1. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni
nell’Arma dei carabinieri autorizzate per l’anno 2006 dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni
internazionali e al fine di garantire la funzionalità e l’operatività dei
comandi, degli enti e delle unità, entro il limite di spesa di 282.740 euro per
l’anno 2006, il Ministro della difesa può autorizzare il trattenimento in
servizio a domanda, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 14 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell’Arma
dei carabinieri, frequentatori del 1º corso allievi ufficiali in ferma
prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell’Arma
dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l’ulteriore ferma annuale
di cui alla lettera a) del citato articolo 24, comma 6, del decreto
legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni. 2.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per l’anno
2006, si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006. Da Cittadinoliex |
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