| l limitatore di velocità è un apposito strumento elettronico che, generalmente, interagisce sul dispositivo di iniezione del motore riducendo l’afflusso di carburante nelle camere di combustione dove sono allocati i cilindri ed i pistoni, al fine di limitare la velocità a quella massima consentita per la categoria alla quale il veicolo appartiene. Il Decreto di attuazione della Direttiva n. 92/6 CEE relativa al montaggio ed all’impiego del limitatore di velocità, indica i veicoli sui quali vige l’obbligo dell’installazione, ovvero: • della categoria M3, aventi massa massima complessiva superiore a 10 tonnellate, per i quali sul dispositivo di cui trattasi la velocità massima deve essere regolata a 100 Km/h (autobus) • della categoria N3, per i quali il dispositivo deve essere regolato in maniera tale che il veicolo non superi la velocità di 90 Km/h, ma in considerazione della tolleranza tecnicamente ammissibile tra il valore di regolazione e la velocità reale di circolazione, la velocità massima del dispositivo deve essere regolata a 85 Km/h (ora 90 km/h – così modificato dal Decreto 19 novembre 2004 G. U. n° 50 del 02 marzo 2005) per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate.. |
Installazione a) il limitatore di velocità deve essere installato entro il 1° gennaio 1995 sui predetti veicoli, non muniti di serie del limitatore ed immatricolati a partire dal 15 maggio 1994; b) il limitatore di velocità deve essere installato sui predetti veicoli, non muniti di serie del limitatore, immatricolati per la prima volta dal gennaio 1988, a decorrere: 1. dal 1° gennaio 1995, se detti veicoli sono utilizzati anche per i trasporti internazionali; 2. dal 1° gennaio 1996, se invece sono utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali Sono esentati dall’installazione i veicoli: • delle Forze Armate, • della Protezione Civile, • dei Vigili del fuoco • dei servizi di emergenza; • delle Forze responsabili per il mantenimento dell’ordine pubblico; • che per costruzione non superano i limiti di velocità predetti; • utilizzati su strada a scopo di prove scientifiche; • che assicurano un servizio pubblico unicamente in zone urbane. APPLICAZIONE DEL DECRETO 19 NOVEMBRE 2004 Gazzetta Ufficiale N. 50 del 2 Marzo 2005 Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità. Il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 30 marzo 2004, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, è stato così modificato: • gli autoveicoli delle categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.) possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100km/h. • i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare ad essere muniti di dispositivi di limitazione della velocità sui quali la velocità massima è regolata a 100 km/h. • gli autoveicoli della categoria N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t. ma non superiore a 12 t.) ed N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.) possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 90 km/h. Nota: Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N3 le predette prescrizioni si applicano: a) ai veicoli immatricolati dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, sin dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, b) ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE: • dal 1° gennaio 1995, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali; • dal 1° gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti internazionali. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, ed i veicoli della categoria N2, le predette prescrizioni si applicano: a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005; b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 5 giugno 1989, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 ed il 1° gennaio 2005: • a partire dal 1° gennaio 2006, se trattasi di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali; • a partire dal 1° gennaio 2007, se trattasi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007, i veicoli delle categorie M2 ed N2 aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati e circolanti esclusivamente nel territorio nazionale, sono esonerati dall’applicazione delle predette prescrizioni (montaggio del limitatore di velocità). NOTA: I veicoli (M2, M3, N2, N3) immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2005 possono continuare ad essere dotati dei dispositivi di limitazione della velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalla normativa nazionale vigente alla data della immatricolazione dei veicoli stessi. Inoltre i limitatori di velocità omologati come entità tecniche possono essere montati unicamente da officine designate dai titolari delle relative omologazioni debitamente autorizzate dagli Uffici Provinciali del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
VIOLAZIONE | NORMA | SANZIONE | Mancato montaggio del limitatore di velocità | Articolo 179/2° bis 9° C. d. S. | Euro 800,00 Detrazione 10 punti Sospensione patente | Munito di limitatore di velocità con caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento | Articolo 179/2° bis 9° C. d. S. | Euro 800,00 Detrazione 10 punti Sospensione patente | Munito di limitatore di velocità non funzionante | Articolo 179/2° bis 9° C. d. S. | Euro 800,00 Detrazione 10 punti Sospensione patente
| Limitatore di velocità alterato | Articolo 179/2° bis 9° C. d. S. | Euro 1.600,00 Detrazione 10 punti Revoca patente | Titolare di licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto del limitatore di velocità | Articolo 179/3° C. d. S. | Euro 688,00 Sospensione della licenza per 3 violazioni in un anno | Titolare di licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o persone che mette in circolazione un veicolo con limitatore di velocità manomesso o non funzionante | Articolo 179/3° C. d. S. | Euro 688,00 Sospensione della licenza per 3 violazioni in un anno |
Precisazione: il comma 6 bis dell’articolo 179 del Codice della Strada riconosce una particolare facoltà agli operatori in quanto “quando si abbia fondato motivo di ritenere che il limitatore di velocità sia alterato, manomesso ovvero comunque non funzionante, gli organi di polizia stradale, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità del dispositivo stesso”. L’operatore di polizia stradale dovrà farsi attestare la manomissione o l’alterazione, ovvero l’inefficienza del limitatore di velocità per potere validamente contestare l’articolo 179/2° bis 9° del Codice della Strada. L’attestazione rilasciata dall’officina durante il controllo deve essere allegata al verbale di contestazione. * Ispettore Superiore SUPS
della Polizia Stradale |