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Corte di Cassazione 13/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – ATTI DI ACCERTAMENTO – VERBALE DI CONTESTAZIONE – CONTENUTO DELL’ATTO – INDICAZIONE DEL GIORNO E DELL’ORA, NATURA DELLA VIOLAZIONE, TIPO E TARGA DEL VEICOLO – SUFFICIENZA

(Cass. Civ., sez. II, 28 settembre 2006, n. 21058)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione I, 28 settembre 2006, n. 21058
 

CIRCOLAZIONE STRADALE – ATTI DI ACCERTAMENTO – VERBALE DI CONTESTAZIONE – CONTENUTO DELL’ATTO – INDICAZIONE DEL GIORNO E DELL’ORA, NATURA DELLA VIOLAZIONE, TIPO E TARGA DEL VEICOLO – SUFFICIENZA.

Relativamente ad infrazione al codice stradale, il requisito della specificità dell’atto di accertamento si ritiene rispettato tramite l’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato. Per vero, l’infrazione deve essere contestata alla parte in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, talché il soggetto possa compiutamente esercitare il diritto di difesa.

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 Svolgimento del processo

Con sentenza 25 luglio 2001, il giudice di pace dell’Aquila respinse l’opposizione proposta da I. M. avverso l’ordinanza emanata il 10 gennaio 2001 dal locale Prefetto che le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 256.900 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 158 del codice della strada, accertata in data 17 maggio 2000 dai vigili urbani con sommario processo verbale notificato il successivo 31 agosto. A confutazione dei motivi dell’opposizione osserva detto giudice che: il verbale, redatto su modulo prestampato, conteneva tutte le indicazioni previste dalla norma e suggerite da consolidata giurisprudenza anche ai fini della trasparenza degli atti amministrativi; la contestazione non era generica perché l’autovettura era parcheggiata all’incrocio tra le vie Castello e Zara, in prossimità di curva; lo stesso veicolo era ben identificato, per tipo e targa, dacché i dati riportati nel verbale di accertamento notificato alla I. corrispondevano a quelli riscontrati negli archivi della Motorizzazione Civile.

Di tale sentenza la I. ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da cinque motivi.

Resiste con controricorso la Prefettura dell’Aquila.

 Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 200 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 3 d.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39. Diversamente da quanto sembra opinare il giudice di pace, il verbale di accertamento notificato alla contravventrice, sprovvisto della sottoscrizione autografa dell’agente accertatore, non era redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, ex artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993, ma era costituito da un foglio dattiloscritto del quale non era individuato né individuabile il soggetto firmatario, comunque diverso dall’agente accertatore C. P., e nel quale il responsabile del procedimento C.P. risultava depennato e sostituito con una sigla di diverso soggetto.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, Capo II n. 5. 3. in quanto dal verbale di contestazione non risulta chiaramente indicato il responsabile del procedimento, essendo stato depennato il nominativo (C. P.), ivi indicato.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “omessa, insufficiente e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia”. La sentenza impugnata è carente di motivazione nella parte in cui non vi risulta specificato se il verbale era redatto con sistemi meccanizzati o elaborazione dati, unico caso in cui, per la giurisprudenza richiamata dal giudice di pace, è consentito omettere la sottoscrizione autografa da parte degli accertatori.

Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 158, lettera f, del codice della strada. Alla ricorrente è stata contestata la sosta della propria autovettura “in corrispondenza o in prossimità” di una curva. In tali termini, la contestazione risulta generica poiché, se riferita a sosta in prossimità di una curva, da parte dell’agente accertatore si sarebbe dovuto indicare la distanza intercorrente tra la curva e l’autovettura, giusta il disposto della norma rubricata, che vieta la sosta a meno di 5 metri dai punti ivi descritti.

Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 383, comma 1, Reg.to al C.d.S. e 14 legge n. 689/1981. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, nel verbale manca l’indicazione del tipo del veicolo. Dai dati effettivamente riportati (targa e marca dell’autovettura) non si ricava con certezza che il veicolo cui la contestazione fa riferimento è proprio quello della ricorrente, essendo possibile un errore materiale del verbalizzante nella trascrizione del numero di targa.

Il primo e il terzo motivo, concernenti la forma e la redazione del verbale di accertamento dell’infrazione notificato alla contravventrice, possono esaminarsi congiuntamente per rilevarne la totale infondatezza.

Essi si scontrano contro un accertamento di fatto insindacabile in questa sede. Nel parlare di “modulo prestampato”, il giudice di pace non ha potuto che riferirsi proprio alla fattispecie, contemplata nelle disposizioni di legge richiamate dal ricorrente, di verbale di accertamento redatto “con sistema meccanizzato o di elaborazione dati" che, per conforme giurisprudenza di questa Corte, è legittimamente notificato senza la sottoscrizione autografa degli accertatori, giusta il disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, nonché dell’art. 3, comma secondo, del d.lgs n. 39/1993, a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, “dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile” e, quindi, nella specie, del verbalizzante. Si è, invero, più volte affermato che in tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto dell’art. 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dati con la sola indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, delle generalità dell’accertatore, la sottoscrizione autografa dell’agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell’atto a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive (cfr. sent. nn. 1752/2006, 1226/2005, 16417/2002, 1923/1999).

Il secondo motivo è del tutto privo di giuridico fondamento.

Come già affermato da questa Corte, la disposizione dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990, che impone, tra l’altro, la indicazione espressa, nel provvedimento amministrativo, del responsabile del relativo procedimento, risponde a esigenze diverse da quelle tutelate dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981; sicché l’eventuale omissione, nell’atto di contestazione di una infrazione amministrativa, delle predette indicazioni non ne determina la nullità (cfr. Cass. n. 389/2006).

Anche il quarto motivo è infondato.

Il giudice di pace ha ritenuto comprensibile l’oggetto del divieto e della violazione; l’autovettura era parcata in un crocevia, in prossimità di una curva.

La ricorrente definisce vago e generico l’accertamento, da parte dei vigili, della violazione di cui all’art. 158, lett. f, del codice stradale, non contenendo la misurazione prevista dal legislatore in termini numerici. In tal modo, però, essa contesta solo le modalità di illustrazione della infrazione e non specificamente la legittimità del processo verbale sotto l’aspetto sostanziale, ovverosia l’identificazione della fattispecie operata dall’organo di polizia procedente tenendo presente le situazioni contingenti del caso, quali l’esatto crocevia, l’esistenza di una curva e la posizione dell’auto in violazione della norma richiamata; nemmeno eccepisce la I. che il processo verbale non recava gli estremi necessari a individuare l’imputazione, con conseguente menomazione del di lei diritto di difesa.

Del resto, di fronte alla generica contestazione dell’opponente la impugnata sentenza, con adeguata, ancorché sintetica, motivazione ha sottolineato la sufficiente determinatezza del verbale di accertamento, stante l’indicazione del crocevia formato dalle vie Castello e Zara e della prossimità di una curva, dando per implicitamente accertata la reale distanza dell’autovettura dal predetto tratto di strada.

Siffatte indicazioni e la specificazione del modello dell’autovettura, della relativa targa e del tipo di infrazione, costituiscono, poi, elementi idonei a consentire alla parte adeguato diritto di difesa.

Si rileva, in proposito, che, in relazione ad infrazione al codice stradale, il requisito della specificità dell’atto di accertamento deve ritenersi osservato tramite l’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato (vedi Cass. nn. 5635/1990, 163/1973). Per vero, l’infrazione deve essere contestata alla parte in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, di modo che il soggetto possa, anche con la semplice indicazione della via, sostenere, e provare, che la sua vettura non si trovava affatto in detta località, ovvero che si trovava in un settore nel quale non vigeva il divieto contestato; ciò è sufficiente perché il diritto di difesa possa considerarsi tutelato.

Il quinto motivo è inammissibile.

Il giudice a quo ha affermato in sentenza che la contestazione era sufficientemente circostanziata, riportando il tipo e la targa del veicolo. Secondo il ricorrente il tipo di autovettura in realtà non era indicato.

Con il motivo in esame si prospetta, quindi, un travisamento del fatto processuale che - ove mai corrispondente al vero - identificherebbe un vizio revocatorio da far valere nelle forme di cui all’art. 395 c.p.c. In altri termini, ove effettivamente la sentenza avesse supposto l’indicazione del tipo del veicolo in contrasto con le risultanze degli atti del giudizio escludenti incontestabilmente siffatta circostanza, la censura avrebbe finito per prospettare un errore di fatto risultante dagli atti stessi della causa e integrante un vizio revocatorio della sentenza impugnata ex art. 395 n. 4 c.p.c., non suscettibile di essere dedotto in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione di cui all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 12807/2002, 3024/2002, 10122/2000, 1195/2000, 4310/1997, 6038/1995, 6086/1991).

Peraltro, l’argomento alquanto specioso del possibile errore nella trascrizione del numero di targa, trova smentita nell’accertamento in fatto insidacabilmente operato dal giudice di pace, secondo cui i dati del veicolo riportati nel verbale avevano trovato piena corrispondenza in quelli tratti dagli archivi della motorizzazione civile.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità.

 
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 350,00, oltre spese prenotate a debito.

 Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.

 
 Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2006


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Lunedì, 13 Novembre 2006
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