Giurisprudenza di legittimità DEPENALIZZAZIONE – OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE – RAPPRESENTANZA
DELL’AUTORITA’ CHE HA EMESSO IL
PROVVEDIMENTO OPPOSTO – CANDANNA DELL’OPPONENTE, SOCCOMBENTE, AL PAGAMENTO DI
ONORARIO DI AVVOCATO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ – ILLEGITTIMITA’ – CONSEGUENZE. Sentenza FATTO E DIRITTO 1. V. G. ricorre per cassazione
avverso la sentenza in data 17 marzo 2001, con la quale il GdP di Genova ha
respinto l’opposizione ex art. 205 C.d.S. da lui proposta in relazione ad un’ordinanza
prefettizia, che gli ingiungeva il pagamento di sanzione pecuniaria (di L. 203.200)
per violazione degli artt. 7 e 158 stesso codice. 2. Con i tre motivi nei quali si
articola l’odierna impugnazione, a cui resiste la Prefettura con controricorso,
il ricorrente, rispettivamente, lamenta che il Giudice a quo: a) abbia omesso di motivare in
ordine alla eccezione di nullità dell’ordinanza opposta per “violazione del
diritto di difesa dei cittadino”, da lui formulata in relazione al rigetto per
preteso difetto di legittimazione attiva, del ricorso al Prefetto
precedentemente proposto, avverso i suddetti verbali, da suo figlio G., nella
qualità di “presunto trasgressore”; b) abbia errato nel non rilevare
gli ulteriori dedotti profili di nullità di quella ordinanza per difetto di
motivazione e per sua emissione, comunque, sul presupposto di precedenti atti
nulli, quali i due verbali di contestazione, tali perché privi di
sottoscrizione autografa; c) abbia, infine, violato l’art.
23 della L. n. 689/91 con il condannarlo alla rifusione degli onorari di
avvocato in favore della Prefettura che si era costituita in giudizio tramite
suo funzionario appositamente delegato e non tramite legale. 3. La prima doglianza è
manifestamente infondata, poiché - contrariamente all’apodittico assunto dal
ricorrente - il GdP non ha affatto omesso di esaminare la sua eccezione di
“violazione del diritto di difesa”, per il profilo su riferito, e
correttamente, nel respingerla, ha rilevato che il rigetto, da parte del
Prefetto, del ricorso del sedicente presunto trasgressore nessun vulnus aveva arrecato al V. G., che con
quella stessa ordinanza prefettizia era stato, comunque, rimesso in termini per
l’opposizione alla ingiunzione, che egli aveva innanzi a quel Giudice di fatto
poi, appunto, proposto. Mentre la violazione, qui ora adombrata, dell’art. 203
C.S. - in cui si assume sarebbe incorso il Prefetto nel ritenere non
legittimato attivamente al ricorso il “presunto trasgressore” (non destinatario
dell’ingiunzione) - avrebbe dovuto formare semmai oggetto di impugnazione da
parte dell’interessato e non dell’odierno ricorrente estraneo a quel
provvedimento (ed al sottostante procedimento) e da esso comunque non
pregiudicato. 4. Non maggiore consistenza ha anche
la successiva seconda censura, risultando l’ordinanza opposta adeguatamente
motivata con il richiamo dei verbali di contestazione. Dei quali non sussiste,
per altro, il profilo di nullità, per mancanza di firma autografa
dell’accertatore, dedotto dal ricorrente. E ciò in quanto, nel caso di uso di
sistemi informatici, come nella fattispecie, la chiara indicazione, sulla copia
del verbale notificata, della firma a stampa dell’agente accertatore ne integra
il requisito di validità, per il profilo individuativo dell’operante, anche
senza la sua, firma autografa (cfr. n. 11499/05, da ultimo). 5. È viceversa fondato il residuo terzo motivo del
ricorso. Come, infatti, già chiarito quando nel giudizio oppositorio ex art. 22 L.
689/81 l’autorità, che ha emesso il provvedimento opposto, vi si costituisca
personalmente o, come nella specie, avvalendosi di un funzionario appositamente
delegato, la stessa non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia
soccombente, al pagamento degli onorari d’avvocato, in difetto della relativa
qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (cfr. ex plurimis, sent. 23 settembre 1997
n. 9365). In tal caso, l’autorità opposta ha solo diritto al rimborso delle
spese diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per
lo svolgimento della difesa, a condizione, peraltro, che tali particolari spese
siano indicate in apposita nota (cfr. sent, 28 gennaio 2000, n. 966/00). Nella fattispecie, il
funzionario delegato della Prefettura di Genova non era abilitato a stare in
giudizio in qualità di legale (perché solo munito di delega ex art 23 comma 4
L. 689/81 a margine della comparsa di risposta) e l’Amministrazione non ha
depositato alcuna nota spese, in una causa peraltro esente ex lege. Pertanto le spese liquidate dal
Giudice devono essere considerate quali “onorari" e ciò comporta, per
quanto detto, la illegittimità della correlativa liquidazione, con l’accoglimento
del ricorso per questa parte. 6. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza
rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese. 7. I ridotti limiti di accoglimento del ricorso
giustificano la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di
cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo e il
secondo motivo del ricorso; e in accoglimento del terzo, cassa la statuizione
di condanna dell’opponente al pagamento di euro 100,00 per spese del giudizio a
quo. Compensa le spese di questa fase. Depositata in
Cancelleria il 28 settembre 2006 |
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