Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II, 4 agosto 2006, n.
17680
CIRCOLAZIONE
STRADALE -RISARCIMENTO DANNI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA -
ANNULLAMENTO DI INFRAZIONE
Il provvedimento amministrativo
di sospensione della patente di guida per eccesso di velocità, dichiarato
illegittimo ed annullato, può dar luogo al risarcimento del solo danno
patrimoniale effettivamente subito dall’utente, che deve comunque essere
allegato e provato, dovendosi escludere la risarcibilità di un danno
esistenziale alla persona.
*******************
Fatto
e diritto
Con
citazione 18.10.02 C. Antonio conveniva in giudizio la Prefettura di Foggia in persona del Prefetto pro-tempore, davanti al giudice di pace
di Foggia per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni, da liquidarsi
nei limiti fissati per il giudizio di equità necessario, causatigli della
sospensione della patente di guida per il periodo di un mese, applicata in base
a provvedimento amministrativo annullato perché illegittimo. Assumeva
l’attore che con verbale n. 745434 del 23.8.01, notificatogli
contestualmente, la Polizia Stradale di Foggia gli contestava la violazione
dell’art. 142 co. 9 C.d.S.,
perché, in abitato di Foggia, alla guida dell’autovettura tg. AM…LH, viaggiava alla velocità di Km 97 su strada ove vigeva il limite di km 50, e , detratta la tolleranza del 5%, superava di 41 km il detto limite; in seguito
a ciò gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria, con la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto. Il
giudice di pace di Foggia con sentenza n. 268/02, in accoglimento dell’opposizione
da lui proposta, aveva dichiarato la nullità del verbale di contestazione
impugnato. Si
costituiva la Prefettura contestando in fatto e in diritto l’avverso dedotto e rilevando
l’eccessività della somma richiesta a titolo risarcitorio. Il
giudice adito con sentenza n. 139103, depositata il 10.3.03, in accoglimento
della domanda, condannava la Prefettura al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 500,00, oltre interessi dalla domanda
al soddisfo e spese di lite. Per la cassazione
della decisione ricorre il Ministero
dell’Interno, per mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, deducendo
violazione e falsa applicazione
dell’art. 2043 cc., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per la mancata verifica della
sussistenza nella fattispecie sostanziale dei presupposti di fatto e di diritto
della fattispecie astratta quali la sussistenza di un danno effettivo, del nesso eziologico col comportamento della P.A. e dell’elemento soggettivo.
Motivi
della decisione
Il
ricorso merita accoglimento sotto il profilo dell’insussistenza di un danno
risarcibile o della mancanza della prova della sussistenza di un danno patrimoniale
eziologicamente connesso all’adozione di un atto dovuto da parte del Prefetto,
secondo i principi informatori della materia. Vale,
innanzitutto, considerare che la patente di guida, rientrando nella categoria
delle autorizzazioni abilitative, caratterizzate
dai fatto di avere, come
base necessaria, un giudizio d’idoneità tecnica di chi la richiede ad
esercitare l’attività ad essa inerente, non afferisce alla sfera della
personalità come un attributo della persona, bensì ha una validità condizionata
all’osservanza della disciplina sulla circolazione stradale, al precipuo fine
di evitare che il suo esercizio ponga in pericolo la sicurezza della
circolazione stradale in generale o arrechi danno ai terzi. In presenza
di fatti pertubatori della circolazione stradale o che pongano in pericolo la
sicurezza dei terzi, la legge prevede che la patente di guida sia sospesa o
revocata con atto
dovuto dall’organo governativo preposto a tale funzione, qualora non vi siano contestazioni
in ordine al fatto accertato come violazione delle singole disposizioni di
legge, nel senso che è dato al titolare della patente di guida contestare
immediatamente con ricorso al Prefetto il contenuto del verbale di accertamento
della infrazione al codice della strada ovvero addurre a sua discolpa la
sussistenza di una causa di giustificazione, di modo che il Prefetto, espletata
la dovuta istrutturia, può soprassedere all’applicazione del provvedimento restrittivo
di utilizzazione della patente di guida. Non può,
d’altro canto, omettersi di considerare che la natura del provvedimento
restrittivo dell’utilizzazione della patente di guida (atto dovuto) e la
garanzia offerta all’utente di evitare l’adozione dello stesso provvedimento, con
il ricorso al Prefetto avverso la contestazione dell’infrazione, inducono a ritenere che il provvedimento restrittivo
dell’utilizzazione della patente di guida viene adottato, con le garanzie
necessarie, a tutela di un interesse superiore a quello proprio dell’utente e
cioè quello di preservare i terzi dal pericolo dalla circolazione stradale. Nel
caso in esame, nonostante la contestazione immediata della violazione dell’art.
142/9 C.d.S., il presunto trasgressore non si avvalse della facoltà accordatagli
dall’art. 203 C.d.S., al fine di
evitare l’applicazione
della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, e l’annullamento del
relativo verbale di contestazione fu motivato
con la ritenuta inidoneità del
Telelaser a misurare la velocità in relazione ai parametri previsti
dall’art. 345 Regolamento del C.d.S., benché i dati forniti da
tale apparecchio avessero registrato che in zona ove vigeva il limite di velocità di 50 km/h, il trasgressore viaggiava a velocità di 97 km/h. Orbene,
esclusa la sussistenza di
un danno esistenziale alla persona dipendente da un atto dovuto della P.A., assunto
con l’adozione delle garanzie
accordate al presunto trasgressore, può affermarsi, senza scomodare i sostenitori della
irrisarcibilità del danno
dipendente da provvedimenti
discrezionali di natura pubblica, che, la risarcibilità del danno dipendente
dalla adozione del provvedimento restrittivo
dell’utilizzazione della patente di
guida dichiarato illegittimo, si restringe all’ipotesi di un danno patrimoniale effettivamente riportato dall’utente
in dipendenza di un tale provvedimento, ma tale danno non può ritenersi
sussistente per presunzione, bensì deve essere allegato e provato, il che non è avvenuto nel caso in esame. Ne
consegue che, in accoglimento
del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. L’assenza dell’intimato esime della pronuncia sulle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa senza
rinvio; nulla per le spese.
Così deciso in Roma addì 17.5.06.
Depositata in Cancelleria
il 4 agosto 2006
|