Giurisprudenza di legittimità CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II, 28 settembre 2006, n. 21085
CARTELLA ESATTORIALE – OPPOSIZIONE –
LEGITTIMAZIONE PASSIVA A STARE IN GIUDIZIO
Legittimato
passivo nel giudizio d’opposizione promosso a norma dell’art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689, contro una cartella
esattoriale emessa per la riscossione delle somme dovute per l’applicazione di
una sanzione amministrativa, concernente violazioni al codice della strada, è
il Comune da cui dipende l’organo accertatore (e per esso il sindaco protempore
al quale spetta la rappresentanza dell’ente) e non già lo stesso ufficio di
polizia municipale che ha accertato la Violazione.
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LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente
Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ceccano, con
sentenza del 29 ottobre 2002, dichiarò inammissibile l’opposizione proposta il
21 settembre 1995 da A. A. avverso l’avviso di mora n. 5044898 relativo ad
infrazioni al codice della strada commesse con le autovetture tg. XXX e YYY,
perché non era stato impugnato l’atto presupposto, costituito dalla cartella
esattoriale n. 5013679. L’A. è ricorso con quattro
motivi per la cassazione della sentenza e l’intimato Comando dei VV.UU. del
Comune di Ceccano non ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Legittimato passivo nel
giudizio d’opposizione promosso a norma dell’art. 22, 1. 24 novembre 1981, n.
689, contro una cartella esattoriale (id est: un avviso di mora) emessa per la
riscossione delle somme dovute per l’applicazione di una sanzione
amministrativa concernente violazioni al codice della strada, nel quale si
lamenti l’irregolarità delle notificazione dei verbali di accertamento redatti
dalla polizia municipale e l’insussistenza delle violazioni, è il Comune da cui
dipende l’organo accertatore e per esso il sindaco al quale spetta la
rappresentanza dell’ente (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 29 aprile 2005, n.
8960; cass. civ., sez. I, sent. 27 agosto 2004, n. 17140). Essendo la polizia municipale
un ufficio privo della capacità di contraddire nel giudizio e dovendosi
escludere che l’individuazione dell’autorità cui notificare l’atto di
opposizione debba essere effettuata dal cancelliere a norma dell’art. 23, 2°
co., I. n. 689/81, giacché spetta all’opponente indicare nel ricorso l’autorità
nei cui confronti intendere promuovere il giudizio (cfr.: cass. civ., sez. I,
sent. 2 settembre 2005, n. 17708), il difetto di legittimazione passiva che
deriva dalla sua evocazione in giudizio, attenendo alla regolare costituzione
del contraddittorio, va rilevato d’ufficio anche in sede di legittimità, non
essendosi sul punto formato alcun giudicato interno, e comporta l’inammissibilità
dell’opposizione proposta avverso l’accertamento delle violazioni da questa
compiuto. Conseguono a detta
inammissibilità la relativa declaratoria e la cassazione senza rinvio della
sentenza impugnata. La costituzione nel giudizio di
merito del Comando dei Vigili Urbani a mezzo di proprio funzionario e l’omessa
documentazione delle spese, diverse da quelle generali, concretamente
affrontate per lo svolgimento della difesa davanti al Giudice di Pace,
escludono la liquidazione in suo favore degli oneri processuali relativi alla
precedente fase processuale (cfr.: cass. civ., sez. III, sent. 28 gennaio 2000,
n. 966; cass. civ., sez. I, sent. 11 settembre 1998, n. 9019).
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa
senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’opposizione
proposta nei confronti del Comando dei Vigili Urbani di Ceccano.
Roma, 3 luglio 2006.
Depositata in
Cancelleria il 28 settembre 2006
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