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TUTTOADR 18/07/2001

MERCI PERICOLOSE: imballaggio ed etichettature di sostanze pericolose

MINISTERO DELLA SANITA’
DECRETO 26 gennaio 2001
Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla direttiva 2000/32/CE. (GU n. 164 del 17-7-2001- Suppl. Ordinario n.187)
IL MINISTRO DELLA SANITA’

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come
modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in
particolare l’art. 37, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive
modifiche ed integrazioni, di attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Vista la direttiva 2000/32/CE della Commissione del 19 maggio
2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura
delle sostanze pericolose (Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee
L 136 dell’8 giugno 2000);
Attuata con ministeriale del 10 gennaio 2001 la disposizione
prevista dall’art. 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai
Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
dell’ambiente;

Decreta:
Art. 1.
1. L’allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e
successive modifiche ed integrazioni, e’ cosi’ ulteriormente
modificato:
a) le voci di cui all’allegato 1A sostituiscono le voci
corrispondenti;
b) sono aggiunte le voci di cui all’allegato 1B.
2. La frase di rischio dell’allegato 2 sostituisce la
corrispondente frase dell’allegato III al decreto ministeriale 28
aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’allegato IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e
successive modifiche ed integrazioni, e’ cosi’ ulteriormente
modificato:
4.
a) il consiglio di prudenza S 56 dell’allegato 3A sostituisce la
voce corrispondente;
b) la combinazione delle frasi S 29/56 dell’allegato 3B
sostituisce la voce corrispondente.
5. L’allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e
successive modifiche ed integrazioni, e’ cosi’ ulteriormente
modificato:
a) il testo dell’allegato 4A sostituisce il testo della parte B,
punto 10;
b) il testo dell’allegato 4B sostituisce il testo della parte B,
punto 11;
c) il testo dell’allegato 4C sostituisce il testo della parte B,
punto 12;
d) il testo dell’allegato 4D sostituisce il testo della parte B,
punti 13 e 14;
e) il testo dell’allegato 4E sostituisce il testo della parte B,
punto 17;
f) il testo dell’allegato 4F sostituisce il testo della parte B,
punto 23; viene anche modificato il titolo del punto B.23 nella nota
esplicativa all’introduzione generale della parte B;
g) e’ aggiunto il testo dell’allegato 4G come parte B, punto 39;
h) e’ soppresso il quarto trattino dell’introduzione generale alla
parte C.
6. L’allegato 5 sostituisce l’allegato IX al decreto ministeriale
28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.
1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera’ in vigore il 1o giugno 2001.

Roma, 26 gennaio 2001
Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanita’, foglio n. 338.

 

Mercoledì, 18 Luglio 2001
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