IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l’art. 37, comma 2; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52; Vista la direttiva 2000/32/CE della Commissione del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee L 136 dell’8 giugno 2000); Attuata con ministeriale del 10 gennaio 2001 la disposizione prevista dall’art. 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente;
Decreta: Art. 1. 1. L’allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e’ cosi’ ulteriormente modificato: a) le voci di cui all’allegato 1A sostituiscono le voci corrispondenti; b) sono aggiunte le voci di cui all’allegato 1B. 2. La frase di rischio dell’allegato 2 sostituisce la corrispondente frase dell’allegato III al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. 3. L’allegato IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e’ cosi’ ulteriormente modificato: 4. a) il consiglio di prudenza S 56 dell’allegato 3A sostituisce la voce corrispondente; b) la combinazione delle frasi S 29/56 dell’allegato 3B sostituisce la voce corrispondente. 5. L’allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e’ cosi’ ulteriormente modificato: a) il testo dell’allegato 4A sostituisce il testo della parte B, punto 10; b) il testo dell’allegato 4B sostituisce il testo della parte B, punto 11; c) il testo dell’allegato 4C sostituisce il testo della parte B, punto 12; d) il testo dell’allegato 4D sostituisce il testo della parte B, punti 13 e 14; e) il testo dell’allegato 4E sostituisce il testo della parte B, punto 17; f) il testo dell’allegato 4F sostituisce il testo della parte B, punto 23; viene anche modificato il titolo del punto B.23 nella nota esplicativa all’introduzione generale della parte B; g) e’ aggiunto il testo dell’allegato 4G come parte B, punto 39; h) e’ soppresso il quarto trattino dell’introduzione generale alla parte C. 6. L’allegato 5 sostituisce l’allegato IX al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2. 1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera’ in vigore il 1o giugno 2001.
Roma, 26 gennaio 2001 Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanita’, foglio n. 338.
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