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ORDINANZA nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 172 del codice della strada (decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285), come modificato dal decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante
modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del
14 luglio 2005 dal Giudice di pace di Manduria, nel procedimento civile
vertente tra De Valerio Lucia e il Prefetto di Taranto, iscritta al n. 594 del
registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2006. Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di
consiglio del 27 settembre 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che – nel corso del giudizio
di opposizione a verbale della Compagnia Carabinieri di Manduria del 10 giugno
2004, per violazione dell’art. 172 del codice della strada, per mancato uso
della cintura di sicurezza, promosso da De Valerio Lucia, in cui l’opponente
lamentava l’errore nella indicazione della targa del veicolo – il Giudice di
pace di Manduria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), convertito in legge 1° agosto 2003, n.
214, nella parte in cui prevede sanzioni in caso di mancato uso della cintura
di sicurezza, in particolare con la perdita di cinque punti, e l’ulteriore
sanzione della sospensione della patente per giorni 15 in caso di reiterazione,
per violazione degli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione,
e, inoltre, per violazione dell’articolo 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952) e dell’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948; Considerato che
il Giudice di pace di Manduria dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, laddove prevede sanzioni in
caso di mancato uso della cintura di sicurezza, in particolare con la perdita
di cinque punti, e l’ulteriore sanzione della sospensione della patente per 15
giorni in caso di reiterazione, per
violazione: dell’art. 2 della
Costituzione, a causa della grave compressione dei diritti inviolabili
dell’uomo e dello sviluppo della sua personalità; dell’art. 3 della
Costituzione, per la previsione di esenzione dall’obbligo per alcune categorie
di cittadini, nonché del principio di ragionevolezza, essendo il trattamento
sanzionatorio abnormemente più grave rispetto ad altre ipotesi di maggiore
gravità; dell’art. 13 della Costituzione, per la violazione della libertà
personale; dell’art. 32, secondo comma, della Costituzione, per contrasto con
il rispetto dovuto alla persona umana; dell’art. 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa e
firmato a Parigi il 20 marzo 1952) e dell’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948; che, pertanto, la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della
Costituzione, all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955,
n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il
20 marzo 1952) e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal Giudice di pace di
Manduria, con l’ordinanza in epigrafe. |
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