Aumenta
da 500 a 1.000 milligrammi il quantitativo massimo di cannabis espresso in
principio attivo detenibile ad uso personale. E’ quanto previsto dal decreto 6
ottobre 2006 del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
n. 264 del 13 novembre 2006.
La correzione amministrativa operata dal provvedimento nasce dalla
moltiplicazione per 40 (anziché per 20 come previsto dalla tabella varata del
Governo Berlusconi) della "dose media singola", pari a 25
milligrammi.
da Altalex
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 ottobre 2006
Modifiche ed integrazioni all’allegato III del decreto 3 febbraio 2006
recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e’
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n.
376».
(G.U. n. 264 del 13-11-2006- Suppl. Ordinario n.212)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA’
SPORTIVE
Vista
la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della
convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre
1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela
sanitaria delle attivita’ sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita’ sportive»;
Visto il decreto 3 febbraio 2006 recante «Revisione della lista dei farmaci,
delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche
mediche, il cui impiego e’ considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre
2000, n. 376» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006 n. 37,
supplemento ordinario n. 39;
Considerata la necessita’ di apportare correzioni ed integrazioni alla Sezione
3 - Specialita’ medicinali contenenti principi attivi vietati e alla Sezione 4
- Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialita’
medicinali - dell’allegato III al predetto decreto 3 febbraio 2006;
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attivita’ sportive espressa in data 27
aprile 2006;
Visto l’art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui
delegato le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e
le attivita’ culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2006, con
il quale sono stati conferiti gli incarichi ai Ministri senza portafoglio;
Decreta:
Art. 1.
La
Sezione 3 - Specialita’ medicinali contenenti principi attivi vietati e la
Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative
specialita’ medicinali - dell’allegato III al decreto 3 febbraio 2006, meglio
indicato in premessa, sono integralmente sostituite dalle corrispondenti
Sezioni riportate in allegato al presente decreto.
Il
presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo per la registrazione
e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
6 ottobre 2006
Il
Ministro della salute
Turco
Il
Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
Melandri
Registrato
alla Corte dei conti il 31 ottobre 2006
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 126
Allegato
(fonte:
Gazzetta Ufficiale)
Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 98
Vedere Allegato da pag. 99 a pag. 164
Vedere Allegato da pag. 165 a pag. 237
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