Giurisprudenza di legittimità ********** CIRCOLAZONE STRADALE – INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU
AUTOSTRADE, STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI E STRADE INDIVIDUATE CON
PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO E SEGNALATE MEDIANTE CARTELLO DI INIZIO E FINE –
CONSEGUENZE. Sentenza Svolgimento del processo Con sentenza 30.05/25.07.02 il
GdP di Ciriè rigettava l’opposizione proposta da B. V. G. avverso il p.v.c. di
contestazione elevato dalla polizia stradale di Torino per violazione dell’art.
176 commi 19 e 20 CdS. Rilevava il g.d.p. che il tratto di strada ove era avvenuta
l’infrazione costituiva il collegamento e quindi lo svincolo - secondo la
definizione di cui all’art. 3 n. 53 del CdS - tra la tangenziale di Torino e la
strada provinciale Torino/Borgaro/Caselle. Ricordava il giudicante che della
separata opposizione proposta dal B. avverso il provvedimento di fermo e
basata, anch’essa, sulla negazione dello svincolo, aveva accolto solo la
richiesta di affidamento del veicolo alla custodia del proprietario. Non
occorreva comunque convalidare il fermo, perché ormai esaurito, mentre doveva
essere convalidata la sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione di
patente, applicate dal Prefetto nel minimo edittale. Ricorre, con atto
notificato al Prefetto di Torino presso la sua sede, B. V. G., che propone,
avverso la sentenza, due censure, impostata la prima sulla errata definizione
del luogo del fatto e configurata come violazione di legge; basata la seconda
sulla carente istruttoria, sempre in funzione delle caratteristiche del luogo
ove il B. aveva effettuato l’inversione di marcia. Il Prefetto intimato non ha
svolto attività difensiva. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso si
denuncia la violazione degli artt. 3, 175 e 176 d.lgs 285/92. Sostiene il
ricorrente che: a) la disciplina degli artt. 175 e 176 trova applicazione solo
alle strade indicate con apposita segnaletica di inizio e fine, indicazione che
nel caso in esame non sussisteva; b) l’affermazione del giudice di pace - che l’inversione,
avvenuta in un tratto di strada costituito da una carreggiata a due corsie, una
per ogni senso di marcia, separate da una striscia bianca continua e prima del
cartello di inizio di autostrada - costituisse violazione dell’art. 176 CdS,
era contraria a quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione. I divieti posti dagli artt. 175 e 176 CdS (e, per quanto qui interessa,
il divieto di inversione di marcia) debbono essere osservati dai veicoli
ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali,
nonché “su altre strade, individuate con decreto del Ministero e da indicare
con apposita segnaletica di inizio e fine”. La necessità della segnaletica va
quindi, per ragioni sia letterali che logiche, riferita alle sole strade che debbono la loro particolarità ad un
provvedimento del Ministro e non alla loro configurazione e funzione. Ma la
questione non rileva ai fini di causa, poiché altra è la ratio decidendi del GdP che, secondo quanto risulta dalla sentenza
impugnata, ha accertato che l’inversione di marcia è avvenuta in uno svincolo
ed ha ritenuto per tale ragione operante il divieto. È quindi tanto errata
quanto non pertinente la interpretazione proposta dal ricorrente. La
affermazione che il ricorrente riporta tra virgolette, così suscitando l’impressione
che si tratti di citazione letterale, non si rinviene nella sentenza impugnata,
che muove dalla diversa ricostruzione, in fatto, del luogo della trasgressione
come di uno svincolo, ovverosia (la sentenza richiama espressamente la
definizione dettata dall’art. 3 n. 53 CdS) di una intersezione a livelli
sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro, sia poi il
manufatto destinato ad impedire l’intersezione delle correnti che si sviluppano
sulla tangenziale od invece di quelle che percorrono la strada provinciale. Nulla per le spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. |
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