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Pubblica Sicurezza: misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione

Decreto Legge , testo coordinato, 27 settembre 2006 n° 260 , G.U. 27 settembre 2006

Approvate le nuove norme in materia di "Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza".
Il decreto legge n. 260 del 27 settembre 2006, convertito dalla legge n. 280 del 10 novembre 2006, prolunga fino al 31 dicembre 2006 - per esigenze di pubblica sicurezza "connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata" - il trattenimento in servizio dei 1.316 agenti ausiliari della Polizia di Stato (63° e 64° corso) reclutati quali agenti ausiliari di leva, il cui servizio sarebbe altrimenti terminato il 30 settembre 2006.
Lo stanziamento previto è di 8 milioni e 650 mila euro.

Da Altalex


 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n.260

Testo del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2006), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2006, n. 280 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti per la funzionalita’ dell’Amministrazione della pubblica sicurezza».

(G.U. n. 266 del 15-11-2006)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono visibili sul video tra i segni (( . . . )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita’ organizzata e per assicurare la funzionalita’ dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, puo’ autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-bis.

(( 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni nell’Arma dei carabinieri autorizzate per l’anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalita’ e l’operativita’ dei comandi, degli enti e delle unita’, entro il limite di spesa di 282.740 euro per l’anno 2006, il Ministro della difesa puo’ autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuita’, a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l’ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per l’anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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Venerdì, 17 Novembre 2006
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