Con nota n. 152/386295 del 23/10/2006 il Ministero degli
Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo (All. 1 - trasmesso in copia,
per opportuna conoscenza, completo di tre allegati), sul riconoscimento
reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e
Filippine, è stato siglato in data 28 luglio 2006.
Nelle more dell’espletamento delle procedure istituzionali previste dall’art.
13, codesti Uffici potranno applicare l’Accordo in questione. Le conversioni
verranno effettuate, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza
Filippine-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti
filippine alle categorie di patenti italiane.
Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmettono le fotocopie dei due
fac simile (All. 2 ) delle patenti attualmente rilasciate (non professional e
professional ), con relative traduzioni (All. 3 ). Si osserva in proposito che
taluni modelli di patenti presentano un codice a barre che non sempre viene
stampato all’atto dell’emissione del documento di guida. Si allega una
fotocopia (All. 4) a titolo esemplificativo.
Si ricorda che è possibile procedere al rilascio della patente italiana per
conversione dopo aver verificato che l’età del conducente sia quella prevista
dalle norme italiane in relazione a ciascuna categoria.
Sulle patenti di guida filippine è indicato (secondo gruppo nel numero di
patente di guida) soltanto l’anno di primo rilascio, e quindi non il giorno e
il mese. Ai fini dell’applicazione dell’apparato sanzionatorio della patente a
punti, delle limitazioni alla guida per i neopatentati e per valutare che la
patente sia stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia,
è stato stabilito, d’intesa con le Autorità filippine, di adottare convenzionalmente
la data del 1° luglio dell’anno di rilascio della patente come data di primo
rilascio del documento. Qualora un conducente avesse interesse a far computare
una data diversa, gli verrà comunicato che dovrà attivarsi presso le competenti
Autorità di emissione della patente per acquisire una certificazione che
riporti la data in questione.
Inoltre si è ritenuto opportuno realizzare un modello di certificazione
consolare ( All. 5), che contiene una serie di dati relativi alla patente da
convertire, fra cui anche l’indicazione se si tratti di documento conseguito
per esami o derivante da conversione di altro documento estero. Detta
certificazione consolare, che va presentata per ogni conversione, viene redatta
su carta intestata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare e riporta in alto
al centro lo stemma nazionale delle Filippine. Lo stemma è realizzato con un
sistema anticontraffazione che presenta i colori oro, rosso e blù con effetto
lucido e a rilievo. Sarà cura dell’utente presentare la richiesta di
conversione completa di tutti i documenti ordinariamente prescritti, compresa
anche la certificazione consolare citata.
* * * * *
La patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che
specifichi la motivazione della restituzione, all’indirizzo di seguito
indicato:
Consolato Generale delle Filippine - Via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123
Milano
per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia Romagna.
Ambasciata delle Filippine Sezione Consolare- Via delle Medaglie d’oro n.
112-114 - 00136 Roma per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Agli stessi indirizzi codesti Uffici, secondo quanto previsto all’art. 8
dell’accordo, potranno rivolgere eventuali quesiti in merito alle patenti di
guida da convertire.
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle
norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di
cui si chiede
la conversione (art. 4 dell’accordo).
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti
extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza sul territorio
italiano.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI
Circolare Div6 prot. 52601 /23.18.01 del 16 novembre
2006 (testo comprensivo dell’elenco degli stati le cui autorità rilasciano
patenti di guida che possono essere convertite in Italia) |