Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE Sezione II, 28 settembre 2006, n.
21071
VELOCITA’ –
ACCERTAMENTO A MEZZO DI AUTOVELOX – CONTESTAZIONE IMMEDIATA – OMISSIONE –
VERBALE - INDICAZIONE DEI MOTIVI CHE L’HANN0 RESA IMPOSSIBILE – SUFFICIENZA.
L’eccesso di
velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante
dispositivi che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del
transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di
apparecchiature diverse, come l"autovelox", rientra di per sé tra le
ipotesi di esenzione da tale obbligo. L’attestazione del loro impiego,
contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice
della mancata contestazione immediata, né sono sindacabili, in sede giudiziaria,
le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di
Piedimonte Matese ha respinto l’opposizione che M. P. aveva proposto avverso il
verbale, notificatole il 31 gennaio 2001, con cui la polizia municipale di Piana
di Monte Verna le aveva contestato che il 19 ottobre 2001 un’autovettura di sua
proprietà aveva superato il limite di velocità vigente nel luogo dell’accertamento,
avvenuto mediante un apparecchio del tipo "autovelox".
M. P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un
motivo. Il Comune di Piana di Monte Verna non ha svolto attività difensive nel
giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso M. P. lamenta
che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto giustificata la mancata
contestazione immediata della violazione, pur se “una pattuglia congruamente
formata avrebbe potuto fermare poco più innanzi il conducente dell’autovettura”. La censura va disattesa, poiché la giurisprudenza di
legittimità è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l’eccesso
di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato
mediante dispositivi che consentono la misurazione a una congrua distanza prima
del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di
apparecchiature diverse, come l"autovelox", rientra di per sé tra le
ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego,
contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice
della mancata contestazione immediata, né d’altra parte sono sindacabili in
sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia
stradale, che non prevedano subitanei inseguimenti o il fermo del veicolo ad
opera di una pattuglia di agenti posta “a valle” (v., da ultimo, Cass. 28
aprile 2006 n. 9924).
Il ricorso viene pertanto rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione, nel quale il Comune di Piana di Monte Verna non ha svolto attività
difensive.
DISPOSITIVO
La
Corte rigetta il ricorso.
Roma,
16 maggio 2006.
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2006
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