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Consiglio di Stato 21/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - PATENTE – REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 128 C.S. – AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINITRATIVO ALL’INTERESSATO – NECESSITA’ .

(Consigli do Stato, sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6013)

PATENTE – REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 128 C.S. – AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINITRATIVO ALL’INTERESSATO – NECESSITA’

 Il provvedimento di revisione della patente di guida, disposto ai sensi dell’art. 128 CDS, si fonda sull’attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle “particolari esigenze di celerità” che giustificano in ogni caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

 DECISIONE

 FATTO

  Con la sentenza in epigrafe il Tar dell’Emilia-Romagna, Sezione distaccata di Parma, ha accolto il ricorso proposto da M. A. avverso il provvedimento 20 giugno 2000, n .4323/2899 con cui il Ministero dei trasporti aveva respinto il ricorso della ricorrente volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida.

 L’adito Tribunale riteneva fondato il motivo di ricorso relativo al mancato avviso di avvio del procedimento, non sussistendo ragioni di particolare urgenza per consentirne l’omissione. Il tempestivo avviso avrebbe consentito alla parte di prospettare le proprie ragioni in ordine alla dinamica del sinistro e in particolare al tamponamento subito, in relazione alla non sussistenza di elementi tali da porre in dubbio la persistenza della propria idoneità alla guida.

 Appella l’Amministrazione deducendo i seguenti motivi:

- violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della l.n. 241/990 nonché dell’art. 128 del D.lgs n. 2851992;

- motivazione insufficiente e/o contraddittoria.

 

 Il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128 C.d.S. non ha finalità sanzionatoria e non comporta valutazione di responsabilità della causazione di un incidente stradale; la revisione avrebbe una finalità eminentemente cautelare con carattere ampiamente discrezionale, al fine di sottoporre a visita sanitaria e/o a esame di idoneità il titolare di patente di guida. Si tratterebbe di valutazione di tipo tecnico volta ad appurare la persistenza dei requisiti psico-tecnici, ma a prescindere da ogni valutazione correlata circa la sussistenza di responsabilità nella causazione dell’incidente medesima. Stante la natura cautelare del provvedimento di revisione, per il quale non si richiede nemmeno particolare analitica motivazione, non potrebbe richiamarsi l’art. 7 della l.n. 2411990, per il quale resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare, anche prima delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”. Né, altrimenti, stante la circostanza che trattasi di provvedimento per sua natura cautelare, sembra sarebbe stata necessaria espressa menzione nel contesto del provvedimento stesso del suo carattere cautelare ed urgente. Inoltre, come la stessa ricorrente aveva rilevato in sede di ricorso introduttivo, l’eventuale comunicazione di avvio non avrebbe potuto sortire effetto in concreto in relazione al fatto che gli atti afferenti la dinamica del sinistro, con esiti gravissimi a causa del decesso del conducente il veicolo antagonista, erano coperti da segreto istruttorio in relazione al procedimento penale in corso, che vedeva l’attuale ricorrente in veste di indagata.

 Le finalità di celerità e speditezza, cui si accompagna una “cognizione sommaria” da parte della competente amministrazione, per l’emanazione del provvedimento di revisione, mal si concilierebbero con l’emanazione non solo della comunicazione di avvio ma, altresì, con la partecipazione del privato al procedimento mediante produzione di scritti difensivi oppure richiesta di accesso a documenti.

 Nessuno si è costituito per la parte appellata.

 
DIRITTO

 L’appello è infondato.

 Esso muove da un duplice presupposto nel modo di intendere la portata dell’art. 128 del codice della strada, D.lgs n. 285 del 1992, riassumibile nelle seguenti proposizioni:

- le misure che detta norma prevede a carico del cittadino patentato non comporterebbero alcuna valutazione di responsabilità in ordine alla causazione di un incidente stradale, essendo piuttosto il frutto di una valutazione di tipo tecnico (circa la persistenza dei requisiti psico-tecnici), di tale ampiezza discrezionale da non richiedere una particolare analitica motivazione;

- le misure medesime non avrebbero natura sanzionatoria ma una finalità eminentemente cautelare, che escluderebbe l’esigenza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 2411990.

  Entrambe dette allegazioni appellatorie non sono condivisibili.

 In primo luogo, la norma prevede l’attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato. Dal che si desume che il presupposto perché sorgano i “dubbi sulla persistenza… dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica” è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame.

 L’attivazione delle misure non è dunque legata all’accertamento giudiziale, penale o comunque civile, (né, necessariamente, sul piano dell’illecito amministrativo secondo l’ordinario procedimento applicativo) della responsabilità del destinatario, perché l’utilizzazione dell’espressione “dubbi” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale.

 Tuttavia, per altro verso, la valutazione di “dubbia persistenza” di requisiti e idoneità implica una cognizione sì sommaria dei fatti che giustificano l’attivazione del potere dell’amministrazione, ma altresì, logicamente estesa a tutti gli aspetti della attribuibilità al destinatario stesso di conseguenze contrarie ai precetti dell’ordinamento in materia di circolazione.

 E d’altra parte, che questo sia l’ordinario atteggiarsi dell’esercizio del potere in questione è confermato dalla stessa giustificazione del provvedimento impugnato che si incentra sull’asserzione che “risulta che la S.V., il giorno 13.03.99 in Piacenza, alla guida di autoveicolo, concorreva al verificarsi di incidente mortale fermandosi e retrocedendo”.

 Si tratta dunque di un’attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle “particolari esigenze di celerità” che giustificano in ogni caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

 Il grado di urgenza in questi ultimi sensi, cioè, sarà da riscontrare di volta in volta in relazione alle circostanze acquisite e disponibili alla conoscenza dell’autorità amministrativa, che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non richiedere, eventualmente, l’apporto cooperativo del destinatario delle misure, risultando cioé, in concreto, prioritario il fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose altamente probabili.

 Le misure applicabili, poi, sono da qualificarsi come sanzionatorie, perché, come s’è visto, conseguono ordinariamente all’accertamento di profili (per quanto sommari) di responsabilità da illecito per violazione delle norme di circolazione, ma ciò risulta compatibile col carattere anticipatorio e latamente cautelare cui assolve la funzione essenzialmente interdittiva (ed anche ripristinatoria) delle misure sanzionatorie stesse.

 Tuttavia, salva una pregnante motivazione connessa al riscontro di fatti del genere sopra evidenziato, (cioè evidenza immediata di profili di responsabilità per comportamenti di particolare gravità e loro probabile imminente reiterabilità), normalmente, al fine di pervenire alla valutazione dell’esistenza dei dubbi del tipo prescritto dalla norma, sussistono i tempi e le ragioni funzionali per acquisire l’apporto collaborativo del destinatario e, pertanto, per procedersi alla comunicazione di avvio del procedimento prima dell’adozione della misura finale e della formazione del convincimento dell’autorità competente.

 Anzi, l’instaurazione del contraddittorio, stante la natura sommaria della cognizione propria del procedimento applicativo delle misure sanzionatorie in questione, può risultare preziosa per la stessa Amministrazione, che acquisisce così maggiori possibilità di orientarsi correttamente non solo in ordine all’ ”an” dell’applicazione delle misure, ma, ancor più, relativamente a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare.

 Le considerazioni che precedono valgono alla reiezione dell’appello. Nulla va disposto in ordine alle spese attesa la mancata costituzione di controparte.

 
P.Q.M.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando la sentenza impugnata.

 Nulla per le spese di giudizio.

 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 Così deciso in Roma, il 30 maggio 2006

  Depositata in Segreteria il 10 ottobre 2006


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Martedì, 21 Novembre 2006
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