PATENTE – REVISIONE AI SENSI
DELL’ART. 128 C.S. – AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINITRATIVO
ALL’INTERESSATO – NECESSITA’ Il provvedimento di revisione della patente di guida, disposto ai sensi dell’art. 128 CDS, si fonda sull’attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle “particolari esigenze di celerità” che giustificano in ogni caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. REPUBBLICA ITALIANA DECISIONE FATTO Con la sentenza in epigrafe il Tar
dell’Emilia-Romagna, Sezione distaccata di Parma, ha accolto il ricorso
proposto da M. A. avverso il provvedimento 20 giugno 2000, n .4323/2899 con cui
il Ministero dei trasporti aveva respinto il ricorso della ricorrente volto ad
ottenere l’annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida. L’adito
Tribunale riteneva fondato il motivo di ricorso relativo al mancato avviso di
avvio del procedimento, non sussistendo ragioni di particolare urgenza per
consentirne l’omissione. Il tempestivo avviso avrebbe consentito alla parte di
prospettare le proprie ragioni in ordine alla dinamica del sinistro e in
particolare al tamponamento subito, in relazione alla non sussistenza di
elementi tali da porre in dubbio la persistenza della propria idoneità alla
guida. Appella
l’Amministrazione deducendo i seguenti motivi: - violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della l.n.
241/990 nonché dell’art. 128 del D.lgs n. 2851992; - motivazione insufficiente e/o contraddittoria. Il
provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128 C.d.S.
non ha finalità sanzionatoria e non comporta valutazione di responsabilità
della causazione di un incidente stradale; la revisione avrebbe una finalità
eminentemente cautelare con carattere ampiamente discrezionale, al fine di
sottoporre a visita sanitaria e/o a esame di idoneità il titolare di patente di
guida. Si tratterebbe di valutazione di tipo tecnico volta ad appurare la
persistenza dei requisiti psico-tecnici, ma a prescindere da ogni valutazione
correlata circa la sussistenza di responsabilità nella causazione
dell’incidente medesima. Stante la natura cautelare del provvedimento di
revisione, per il quale non si richiede nemmeno particolare analitica
motivazione, non potrebbe richiamarsi l’art. 7 della l.n. 2411990, per il quale
resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare, anche prima delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”. Né,
altrimenti, stante la circostanza che trattasi di provvedimento per sua natura
cautelare, sembra sarebbe stata necessaria espressa menzione nel contesto del
provvedimento stesso del suo carattere cautelare ed urgente. Inoltre, come la
stessa ricorrente aveva rilevato in sede di ricorso introduttivo, l’eventuale
comunicazione di avvio non avrebbe potuto sortire effetto in concreto in
relazione al fatto che gli atti afferenti la dinamica del sinistro, con esiti
gravissimi a causa del decesso del conducente il veicolo antagonista, erano
coperti da segreto istruttorio in relazione al procedimento penale in corso,
che vedeva l’attuale ricorrente in veste di indagata. Le finalità
di celerità e speditezza, cui si accompagna una “cognizione sommaria” da parte
della competente amministrazione, per l’emanazione del provvedimento di
revisione, mal si concilierebbero con l’emanazione non solo della comunicazione
di avvio ma, altresì, con la partecipazione del privato al procedimento
mediante produzione di scritti difensivi oppure richiesta di accesso a
documenti. Nessuno si è
costituito per la parte appellata. L’appello è
infondato. Esso muove
da un duplice presupposto nel modo di intendere la portata dell’art. 128 del
codice della strada, D.lgs n. 285 del 1992, riassumibile nelle seguenti
proposizioni: - le misure che detta norma prevede a carico del cittadino
patentato non comporterebbero alcuna valutazione di responsabilità in ordine
alla causazione di un incidente stradale, essendo piuttosto il frutto di una
valutazione di tipo tecnico (circa la persistenza dei requisiti psico-tecnici),
di tale ampiezza discrezionale da non richiedere una particolare analitica
motivazione; - le misure medesime non avrebbero natura sanzionatoria ma
una finalità eminentemente cautelare, che escluderebbe l’esigenza della
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 2, della
legge n. 2411990. In primo
luogo, la norma prevede l’attivazione degli organi indicati come competenti
sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità
dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato. Dal che
si desume che il presupposto perché sorgano i “dubbi sulla persistenza… dei
requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica” è il riscontro
di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che,
in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente
di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame. L’attivazione delle misure non è dunque legata all’accertamento
giudiziale, penale o comunque civile, (né, necessariamente, sul piano
dell’illecito amministrativo secondo l’ordinario procedimento applicativo)
della responsabilità del destinatario, perché l’utilizzazione dell’espressione
“dubbi” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali
accertamenti, quantomeno sul piano fattuale. Tuttavia,
per altro verso, la valutazione di “dubbia persistenza” di requisiti e idoneità
implica una cognizione sì sommaria dei fatti che giustificano l’attivazione del
potere dell’amministrazione, ma altresì, logicamente estesa a tutti gli aspetti
della attribuibilità al destinatario stesso di conseguenze contrarie ai
precetti dell’ordinamento in materia di circolazione. E d’altra
parte, che questo sia l’ordinario atteggiarsi dell’esercizio del potere in
questione è confermato dalla stessa giustificazione del provvedimento impugnato
che si incentra sull’asserzione che “risulta che la S.V., il giorno 13.03.99 in
Piacenza, alla guida di autoveicolo, concorreva al verificarsi di incidente
mortale fermandosi e retrocedendo”. Si tratta
dunque di un’attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere
anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da
caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in
senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione
normativa quelle “particolari esigenze di celerità” che giustificano in ogni
caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Il grado di
urgenza in questi ultimi sensi, cioè, sarà da riscontrare di volta in volta in
relazione alle circostanze acquisite e disponibili alla conoscenza
dell’autorità amministrativa, che risultino obiettivamente di tale gravità ed
evidenza da non richiedere, eventualmente, l’apporto cooperativo del
destinatario delle misure, risultando cioé, in concreto, prioritario il fine di
prevenire ulteriori conseguenze dannose altamente probabili. Le misure
applicabili, poi, sono da qualificarsi come sanzionatorie, perché, come s’è
visto, conseguono ordinariamente all’accertamento di profili (per quanto
sommari) di responsabilità da illecito per violazione delle norme di
circolazione, ma ciò risulta compatibile col carattere anticipatorio e
latamente cautelare cui assolve la funzione essenzialmente interdittiva (ed
anche ripristinatoria) delle misure sanzionatorie stesse. Tuttavia,
salva una pregnante motivazione connessa al riscontro di fatti del genere sopra
evidenziato, (cioè evidenza immediata di profili di responsabilità per
comportamenti di particolare gravità e loro probabile imminente reiterabilità),
normalmente, al fine di pervenire alla valutazione dell’esistenza dei dubbi del
tipo prescritto dalla norma, sussistono i tempi e le ragioni funzionali per
acquisire l’apporto collaborativo del destinatario e, pertanto, per procedersi
alla comunicazione di avvio del procedimento prima dell’adozione della misura
finale e della formazione del convincimento dell’autorità competente. Anzi,
l’instaurazione del contraddittorio, stante la natura sommaria della cognizione
propria del procedimento applicativo delle misure sanzionatorie in questione,
può risultare preziosa per la stessa Amministrazione, che acquisisce così
maggiori possibilità di orientarsi correttamente non solo in ordine all’ ”an”
dell’applicazione delle misure, ma, ancor più, relativamente a quale, tra le
misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare. Le
considerazioni che precedono valgono alla reiezione dell’appello. Nulla va
disposto in ordine alle spese attesa la mancata costituzione di controparte. Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello
indicato in epigrafe, confermando la sentenza impugnata. Nulla per le
spese di giudizio. Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso
in Roma, il 30 maggio 2006 |
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