(Asaps) - Sussiste l’obbligo di confisca dell’automobile
ai danni di coloro che vengono sorpresi in gare di velocità sulle strade. Lo ha
sancito la Cassazione, confermando una sentenza del tribunale di Torino che
aveva condannato un giovane alla pena concordata tra le parti "per aver
gareggiato in velocità alla guida di un’autovettura con i conducenti di altri
veicoli a motore", violando cosi’ l’articolo 141, comma 9, del decreto
legislativo 285/1992. La Suprema Corte (quarta sezione penale, sentenza n.38017)
ha rigettato il ricorso dell’imputato, che lamentava vizi di motivazione sulla
confisca dell’auto: "malgrado la norma incriminatrice contestata sia stata
abrogata (dalla legge 1 agosto 2003 n.214) - osservano gli ’ermellini’ - non
per questo viene meno la punibilità del fatto, perché la legge indicata ha
introdotto analoga fattispecie incriminatrice più grave di quella precedente,
non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione
della fattispecie da contravvenzione a delitto". Quanto alla confisca del
veicolo, rilevano i giudici in ermellino, nella "precedente normativa, e
in modo ancor più evidente quella vigente, la confisca del veicolo utilizzato
per la gara aveva natura obbligatoria" (Asaps). |
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