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Circolari 23/11/2006

Corsi di formazione ed esami d’idoneità professionale autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto di terzi

CIRCOLARE N. 5/2006/APC

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose
ex Unità Operativa APC5

CIRCOLARE N. 5/2006/APC

 
Prot. n. 50811

Roma, 9 novembre 2006

  

OGGETTO:

Corsi di formazione ed esami d’idoneità professionale autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto di terzi.

 


 


 Con la presente circolare, che fa seguito alla precedente n. 3 del 23.6.2006 (1), si indicano agli Enti in indirizzo le modalità di attuazione dell’esame di idoneità professionale per autotrasportatore (completo, solo nazionale, solo internazionale ed esame di controllo).

 La stessa contiene inoltre disposizioni relative allo svolgimento dei corsi di formazione professionale per la preparazione all’esame citato.

  

1)

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ESAME

 A partire dal 1° gennaio 2007, in considerazione dell’approvazione ed emanazione dei nuovi quiz aggiornati, l’esame completo verrà svolto nel seguente modo:

A)

i 60 quiz saranno ripartiti dalla Commissione d’esame con metodo informatico e con estrazione da attuarsi al momento dell’esame, diversificata per ogni candidato, come segue:

 

 


-

20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;

 


-

10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell’azienda;

 


-

10 quesiti per la materia di Accesso al mercato;

 


-

10 quesiti per la materia di Norme ed Esercizio Tecnico;

 


-

10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale.

 La Commissione d’esame avrà inoltre cura di ripartire i 60 quiz somministrati ai candidati in questo modo:

 


a)

40 di tipo nazionale;

 


b)

20 di ambito internazionale;

 

B)

l’esercitazione su un caso pratico verrà estratta dall’intero corpo delle esercitazioni che contengono indifferentemente elementi di ambito nazionale e/o di ambito internazionale.

 Al riguardo, nel corpo dei quiz e delle esercitazioni elaborate dalla Commissione Tecnica del Ministero, verranno indicate quelli di ambito nazionale e quelli di ambito internazionale.

 Il punteggio minimo sufficiente per superare la prova d’esame è di sessanta punti, come indicato nel comma 3 dell’articolo 8 del D.Lgv. 395/00 (2), semprechè siano soddisfatte le seguenti condizioni: si siano ottenuti almeno trenta punti per la prova A) e almeno venti punti per la prova B).

 Al riguardo si specifica che

a)

per ottenere i 30 punti ai quiz, il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti di ciascuna materia;

b)

per ottenere i 20 punti all’esercitazione, il candidato deve rispondere correttamente almeno alla metà delle richieste contenute nell’esercitazione stessa.

 La prova a quiz può essere somministrata variando l’ordine delle risposte.

 Per la validità della seduta d’esame è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione, in quanto Collegio perfetto.

 La stessa commissione dovrà procedere in maniera collegiale alla correzione e valutazione dei quiz e dell’esercitazione sul caso pratico.

 Per quanto riguarda l’esame limitato ai trasporti nazionali, si specifica che questo consta dello stesso numero di prove di quello completo, con identico numero di quiz [60] ed esercitazioni [1] sul caso pratico vertenti esclusivamente su materie riguardanti il trasporto nazionale. Per la valutazione di tale tipologia d’esame, valgono i medesimi criteri dettati per l’esame completo.

 Per coloro che sono in possesso di attestato che consente di esercitare trasporti su strada esclusivamente in ambito nazionale, l’esame di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgv.395/00 (2) verterà soltanto su 60 quiz ed un’esercitazione pratica di ambito internazionale.

 Al superamento di tale esame, avendo il candidato ottenuto l’idoneità per lo svolgimento di trasporti sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, sarà cura dell’Autorità competente rilasciare il nuovo attestato completo solo previo ritiro dell’originale dell’attestato limitato ai trasporti nazionali, che verrà debitamente annullato.

  

1-A)

Rilascio attestati d’idoneità professionale

 Gli attestati di idoneità professionale sono rilasciati in conformità al modello allegato II, al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (2), e successive modifiche, di cui, ad ogni buon fine, si acclude copia (allegato 1).

 Le Commissioni d’esame comunicano al Ministero dei Trasporti

(segreteria.apc5@infrastrutturetrasporti.it o segreteria.apc2@infrastrutturetrasporti.it),

secondo il modello allegato 2, l’elenco delle persone che hanno superato l’esame di idoneità professionale ed alle quali è stato rilasciato l’attestato.

 Nella prima fase di applicazione della disposizione, la comunicazione deve riguardare il rilascio degli attestati avvenuto in relazione agli esami sostenuti successivamente al 17 agosto 2005.

  

1-B)

Esame di controllo

 Possono accedere all’esame di controllo, di cui all’art. 7 comma 4 del d.lgv 395/2000 (2), coloro che hanno maturato i cinque anni all’interno di un’impresa regolarmente iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi della normativa vigente o esercente l’attività di trasportatore di persone su strada in base ad un valido titolo legale, ricoprendo una delle seguenti posizioni:

a)

amministratore unico, ovvero membro del Consiglio d’amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b)

socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c)

titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare;

d)

persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del CCNL autoferrotramvieri e al 10° livello CCNL del noleggio.

 


 


1-C)

Ripetizione dell’esame per i candidati non idonei

 A chiarimento di quanto indicato nella precedente circolare, si precisa che ai candidati giudicati non idonei secondo le previgenti disposizioni d’esame (cfr. circ. 695/SD del 26.8.2005 (3) e 39 P/2 del 12.01.2006) continueranno ad applicarsi dette disposizioni per la ripetizione dell’esame.

 Pertanto in tale ipotesi l’esame continuerà ad essere sostenuto presso la Commissione Regionale, fino a nuove disposizioni.

  

2)

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI CHE SVOLGONO I CORSI

 A partire dal 1° gennaio 2007 saranno autorizzati corsi di formazione aventi una durata minima di 150 ore così suddivise:

Materia

Ore di lezione

Diritto

40 ore (10 civile, 10 commerciale,

 10 sociale, 10 tributario)

Gestione commerciale e finanziaria

30 ore

Accesso al mercato

30 ore

Norme tecniche

20 ore

Sicurezza stradale

30 ore

 Nell’ambito di tali materie e della suddetta durata vanno illustrati gli argomenti di carattere internazionale per un minimo di 30 ore, così ripartite:

Materia

Ore di lezione

Diritto civile

4 ore

Diritto sociale

2 ore

Diritto tributario

2 ore

Accesso al mercato

14 ore

Norme tecniche

4 ore

Sicurezza stradale

4 ore

 Dette trenta ore costituiscono la durata del corso internazionale di carattere residuale, da impartirsi ai soggetti già in possesso di attestato di capacità professionale nazionale.

  

2-A)

Durata dei corsi e delle lezioni

 La durata dei corsi non può essere inferiore ai due mesi e superiore ai quattro mesi.

 Le giornate programmate per lo svolgimento delle lezioni dovranno essere indicate a questa Direzione Generale con un calendario riportante la suddivisione delle materie con il rispetto delle ore di lezione sopra indicate unitamente a un programma delle materie di insegnamento formulato sulla base dell’allegato 3 alla presente circolare.

 L’orario delle lezioni non dovrà essere superiore alle 6 ore giornaliere, tenendo tuttavia presente che non possono essere svolte più di 4 ore continuative di lezione.

  

2-B)

Programma dei corsi

 Gli Enti che richiedono l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi dovranno allegare un programma di massima sia per il trasporto merci che per quello viaggiatori.

 Tale programma relativamente alle materie di insegnamento dovrà essere formulato sulla base dell’allegato 3 della presente circolare e degli orari minimi sopra indicati.

  

2-C)

Comunicazione inizio corsi

 La comunicazione di inizio corsi dovrà pervenire alla ex APC 5 (per quanto riguarda i corsi relativi al trasporto merci) ed alla ex APC 2 (per quanto riguarda i corsi relativi al trasporto viaggiatori), con la documentazione completa almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio del corso medesimo.

 A tale comunicazione dovrà essere allegato il calendario delle lezioni e l’elenco dei docenti che le impartiscono, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli sulla regolarità dei corsi stessi.

 All’inizio del corso va poi precisato l’elenco dei partecipanti con la relativa residenza.

 Ogni eventuale variazione sul programma, i docenti ed i partecipanti dovrà essere tempestivamente comunicata alle competenti divisioni.

  

2-D)

Adempimenti di fine corso

 Al termine del corso l’Ente autorizzato dovrà inviare alle competenti divisioni sopra citate il verbale di fine corso, che dovrà contenere anche un quadro riassuntivo delle ore svolte da ogni singolo partecipante, unitamente al registro di classe in originale relativo al corso stesso. Detto registro in originale dovrà essere conforme al fac-simile allegato 4 e dovrà essere compilato seguendo le istruzioni di cui allo stesso allegato.

  

2-E)

Rilascio attestati di frequenza

 Per l’ottenimento dell’attestato di frequenza le assenze degli allievi non potranno superare il 20% delle ore complessive del corso.

 Qualora alla fine del corso si rendesse necessaria un’integrazione della durata di esso per quegli allievi che abbiano superato il tetto del 20% di assenze per giustificati motivi, il corso potrà essere proseguito previa comunicazione alle competenti divisioni.

 In tale ipotesi, il verbale di fine corso ed il registro di classe dovranno essere trasmessi alle competenti Divisioni soltanto al termine dell’integrazione del corso medesimo.

 Dal 1° gennaio 2007 l’attestato di frequenza viene rilasciato secondo il modello allegato 5.

 Per il corso residuale per i trasporti internazionali viene previsto il modello allegato 6.

  

2-F)

Docenza dei corsi

 Il numero minimo di docenti per lo svolgimento del corso dovrà essere di almeno 5.

 Gli incarichi di insegnamento dovranno essere affidati soltanto a persone in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore e dovranno essere regolati nel seguente modo.

 I docenti aventi titoli di studio inferiori ai precedenti potranno essere ammessi all’insegnamento solo previa specifica richiesta, contenente l’indicazione dei cicli di lezione svolti nell’ambito di corsi di formazione professionale precedentemente autorizzati, in numero comunque non inferiore a due.

 Qualora l’incarico d’insegnamento venga conferito a personale non dipendente, dovrà essere prodotta una lettera di affidamento dell’incarico medesimo.

 Qualora l’incarico di insegnamento venga conferito a funzionari della Pubblica Amministrazione, dovranno essere prodotte autorizzazioni relative allo specifico corso rilasciate dai competenti organi di appartenenza.

 Circa l’ammissione all’esame d’idoneità professionale dei candidati tenuti a produrre l’attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione autorizzati, le Commissioni dovranno ammettere all’esame esclusivamente i candidati che risultino inclusi negli appositi elenchi trasmessi dalle competenti ex APC5 ed ex APC2.

 Si precisa che l’attestato di frequenza verrà rilasciato soltanto in seguito alla prevista verifica del verbale di fine corso e dei registri di classe, il cui esito verrà comunicato agli Enti di volta in volta interessati.

  

2-G)

Elenco degli Enti abilitati

 L’elenco completo degli Enti autorizzati che effettuano i corsi di formazione, sarà reso disponibile sul sito Internet del Ministero dei Trasporti. A tal fine, la competente struttura del Ministero procederà a verificare periodicamente l’operatività dei diversi enti di formazione accreditati.

  

3)

ISTITUZIONE COMMISSIONI PROVINCIALI

 In attuazione di quanto previsto nella circolare n. 3 del 23.06.2006 (1), si elencano di seguito le Commissioni Provinciali costituite che alla data della presente circolare hanno comunicato direttamente o tramite UPI l’inizio della loro attività:

ANCONA, ASCOLI PICENO, ASTI, BELLUNO, BIELLA, CAMPOBASSO, CUNEO, FIRENZE, LATINA, MACERATA, NAPOLI, NOVARA, PADOVA, POTENZA, SIENA, TERAMO, TERNI, TORINO, TREVISO, V. C. O., VERCELLI, VERONA, VICENZA.

 Pertanto i candidati che non rientrano nel punto 1-C della presente circolare e che non abbiano già prodotto domanda d’esame presso le Commissioni Regionali per sostenere l’esame devono farne richiesta alle citate Commissioni Provinciali.

 Il predetto elenco verrà inserito sul sito del Ministero dei Trasporti ed aggiornato con cadenza mensile.

 Si invitano le Commissioni Regionali a voler continuare la loro attività ove dovuto al fine di non arrecare disagi all’utenza.

  

 Con la presente circolare vengono abrogate le precedenti circolari prot. n. 1149 P/Q del 30 aprile 2004 (4) e prot. n. 1788 P/Q del 27 luglio 2004 Giovedì, 23 Novembre 2006

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