MINISTERO
DEI TRASPORTI CIRCOLARE
N. 5/2006/APC Roma, 9
novembre 2006
Con la presente circolare, che fa seguito alla precedente n. 3 del 23.6.2006 (1), si indicano agli Enti in indirizzo le modalità di attuazione dell’esame di idoneità professionale per autotrasportatore (completo, solo nazionale, solo internazionale ed esame di controllo). La stessa contiene inoltre disposizioni relative allo
svolgimento dei corsi di formazione professionale per la preparazione all’esame
citato.
A partire dal 1° gennaio 2007, in considerazione
dell’approvazione ed emanazione dei nuovi quiz aggiornati, l’esame completo
verrà svolto nel seguente modo:
La Commissione d’esame avrà inoltre cura di ripartire i
60 quiz somministrati ai candidati in questo modo:
Al riguardo, nel corpo dei quiz e delle esercitazioni
elaborate dalla Commissione Tecnica del Ministero, verranno indicate quelli di
ambito nazionale e quelli di ambito internazionale. Il punteggio minimo sufficiente per superare la prova
d’esame è di sessanta punti, come indicato nel comma 3 dell’articolo 8 del
D.Lgv. 395/00 (2), semprechè siano soddisfatte
le seguenti condizioni: si siano ottenuti almeno trenta punti per la prova A) e
almeno venti punti per la prova B). Al riguardo si specifica che
La prova a quiz può essere somministrata variando
l’ordine delle risposte. Per la validità della seduta d’esame è necessaria la
presenza di tutti i componenti della Commissione, in quanto Collegio perfetto. La stessa commissione dovrà procedere in maniera
collegiale alla correzione e valutazione dei quiz e dell’esercitazione sul caso
pratico. Per quanto riguarda l’esame limitato ai trasporti nazionali,
si specifica che questo consta dello stesso numero di prove di quello completo,
con identico numero di quiz [60] ed esercitazioni [1] sul caso pratico vertenti
esclusivamente su materie riguardanti il trasporto nazionale. Per la
valutazione di tale tipologia d’esame, valgono i medesimi criteri dettati per
l’esame completo. Per coloro che sono in possesso di attestato che consente
di esercitare trasporti su strada esclusivamente in ambito nazionale, l’esame
di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgv.395/00 (2) verterà soltanto su 60 quiz
ed un’esercitazione pratica di ambito internazionale. Al superamento di tale esame, avendo il candidato
ottenuto l’idoneità per lo svolgimento di trasporti sia in ambito nazionale che
in ambito internazionale, sarà cura dell’Autorità competente rilasciare il
nuovo attestato completo solo previo ritiro dell’originale dell’attestato
limitato ai trasporti nazionali, che verrà debitamente annullato.
Gli attestati di idoneità professionale sono rilasciati
in conformità al modello allegato II, al decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395 (2), e successive modifiche, di
cui, ad ogni buon fine, si acclude copia (allegato 1). Le Commissioni d’esame comunicano al Ministero dei
Trasporti (segreteria.apc5@infrastrutturetrasporti.it
o segreteria.apc2@infrastrutturetrasporti.it), secondo il
modello allegato 2, l’elenco delle persone che hanno superato l’esame di
idoneità professionale ed alle quali è stato rilasciato l’attestato. Nella prima fase di applicazione della disposizione, la
comunicazione deve riguardare il rilascio degli attestati avvenuto in relazione
agli esami sostenuti successivamente al 17 agosto 2005.
Possono accedere all’esame di controllo, di cui all’art.
7 comma 4 del d.lgv 395/2000 (2), coloro che hanno maturato i
cinque anni all’interno di un’impresa regolarmente iscritta all’Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi della normativa
vigente o esercente l’attività di trasportatore di persone su strada in base ad
un valido titolo legale, ricoprendo una delle seguenti posizioni:
A chiarimento di quanto indicato nella precedente
circolare, si precisa che ai candidati giudicati non idonei secondo le
previgenti disposizioni d’esame (cfr. circ. 695/SD del 26.8.2005 (3) e 39 P/2 del 12.01.2006)
continueranno ad applicarsi dette disposizioni per la ripetizione dell’esame. Pertanto in tale ipotesi l’esame continuerà ad essere
sostenuto presso la Commissione Regionale, fino a nuove disposizioni.
A partire dal 1° gennaio 2007 saranno autorizzati corsi
di formazione aventi una durata minima di 150 ore così suddivise:
10 sociale, 10 tributario)
Nell’ambito di tali materie e della suddetta durata vanno
illustrati gli argomenti di carattere internazionale per un minimo di 30 ore,
così ripartite:
Dette trenta ore costituiscono la durata del corso
internazionale di carattere residuale, da impartirsi ai soggetti già in
possesso di attestato di capacità professionale nazionale.
La durata dei corsi non può essere inferiore ai due mesi
e superiore ai quattro mesi. Le giornate programmate per lo svolgimento delle lezioni
dovranno essere indicate a questa Direzione Generale con un calendario riportante
la suddivisione delle materie con il rispetto delle ore di lezione sopra
indicate unitamente a un programma delle materie di insegnamento formulato
sulla base dell’allegato 3 alla presente circolare. L’orario delle lezioni non dovrà essere superiore alle 6
ore giornaliere, tenendo tuttavia presente che non possono essere svolte più di
4 ore continuative di lezione.
Gli Enti che richiedono l’autorizzazione allo svolgimento
dei corsi dovranno allegare un programma di massima sia per il trasporto merci
che per quello viaggiatori. Tale programma relativamente alle materie di insegnamento
dovrà essere formulato sulla base dell’allegato 3 della presente circolare e
degli orari minimi sopra indicati.
La comunicazione di inizio corsi dovrà pervenire alla ex
APC 5 (per quanto riguarda i corsi relativi al trasporto merci) ed alla ex APC
2 (per quanto riguarda i corsi relativi al trasporto viaggiatori), con la documentazione
completa almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio del corso
medesimo. A tale comunicazione dovrà essere allegato il calendario
delle lezioni e l’elenco dei docenti che le impartiscono, al fine di consentire
l’effettuazione dei controlli sulla regolarità dei corsi stessi. All’inizio del corso va poi precisato l’elenco dei
partecipanti con la relativa residenza. Ogni eventuale variazione sul programma, i docenti ed i
partecipanti dovrà essere tempestivamente comunicata alle competenti divisioni.
Al termine del corso l’Ente autorizzato dovrà inviare
alle competenti divisioni sopra citate il verbale di fine corso, che dovrà
contenere anche un quadro riassuntivo delle ore svolte da ogni singolo
partecipante, unitamente al registro di classe in originale relativo al corso
stesso. Detto registro in originale dovrà essere conforme al fac-simile
allegato 4 e dovrà essere compilato seguendo le istruzioni di cui allo stesso
allegato.
Per l’ottenimento dell’attestato di frequenza le assenze
degli allievi non potranno superare il 20% delle ore complessive del corso. Qualora alla fine del corso si rendesse necessaria
un’integrazione della durata di esso per quegli allievi che abbiano superato il
tetto del 20% di assenze per giustificati motivi, il corso potrà essere
proseguito previa comunicazione alle competenti divisioni. In tale ipotesi, il verbale di fine corso ed il registro
di classe dovranno essere trasmessi alle competenti Divisioni soltanto al
termine dell’integrazione del corso medesimo. Dal 1° gennaio 2007 l’attestato di frequenza viene
rilasciato secondo il modello allegato 5. Per il corso residuale per i trasporti internazionali
viene previsto il modello allegato 6.
Il numero minimo di docenti per lo svolgimento del corso
dovrà essere di almeno 5. Gli incarichi di insegnamento dovranno essere affidati soltanto
a persone in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore e
dovranno essere regolati nel seguente modo. I docenti aventi titoli di studio inferiori ai precedenti
potranno essere ammessi all’insegnamento solo previa specifica richiesta,
contenente l’indicazione dei cicli di lezione svolti nell’ambito di corsi di
formazione professionale precedentemente autorizzati, in numero comunque non
inferiore a due. Qualora l’incarico d’insegnamento venga conferito a
personale non dipendente, dovrà essere prodotta una lettera di affidamento
dell’incarico medesimo. Qualora l’incarico di insegnamento venga conferito a
funzionari della Pubblica Amministrazione, dovranno essere prodotte
autorizzazioni relative allo specifico corso rilasciate dai competenti organi
di appartenenza. Circa l’ammissione all’esame d’idoneità professionale dei
candidati tenuti a produrre l’attestato di frequenza ad uno dei corsi di
formazione autorizzati, le Commissioni dovranno ammettere all’esame
esclusivamente i candidati che risultino inclusi negli appositi elenchi
trasmessi dalle competenti ex APC5 ed ex APC2. Si precisa che l’attestato di frequenza verrà rilasciato
soltanto in seguito alla prevista verifica del verbale di fine corso e dei
registri di classe, il cui esito verrà comunicato agli Enti di volta in volta
interessati.
L’elenco completo degli Enti autorizzati che effettuano i
corsi di formazione, sarà reso disponibile sul sito Internet del Ministero dei
Trasporti. A tal fine, la competente struttura del Ministero procederà a
verificare periodicamente l’operatività dei diversi enti di formazione
accreditati.
In attuazione di quanto previsto nella circolare n. 3 del
23.06.2006 (1), si elencano di seguito le
Commissioni Provinciali costituite che alla data della presente circolare hanno
comunicato direttamente o tramite UPI l’inizio della loro attività: ANCONA,
ASCOLI PICENO, ASTI, BELLUNO, BIELLA, CAMPOBASSO, CUNEO, FIRENZE, LATINA,
MACERATA, NAPOLI, NOVARA, PADOVA, POTENZA, SIENA, TERAMO, TERNI, TORINO,
TREVISO, V. C. O., VERCELLI, VERONA, VICENZA. Pertanto i candidati che non rientrano nel punto 1-C
della presente circolare e che non abbiano già prodotto domanda d’esame presso
le Commissioni Regionali per sostenere l’esame devono farne richiesta alle
citate Commissioni Provinciali. Il predetto elenco verrà inserito sul sito del Ministero
dei Trasporti ed aggiornato con cadenza mensile. Si invitano le Commissioni Regionali a voler continuare
la loro attività ove dovuto al fine di non arrecare disagi all’utenza. Con la presente circolare vengono abrogate le precedenti
circolari prot. n. 1149 P/Q del 30 aprile 2004 (4) e prot. n. 1788 P/Q del 27
luglio 2004 Giovedì, 23 Novembre 2006
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