MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
TERRESTRI Direzione generale per
l’autotrasporto di persone e cose
CIRCOLARE N. 3/2006/APC
Prot. n. 12442
Roma, 23 giugno 2006
OGGETTO: Disposizioni in materia di accesso alla
professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi.
Questa
Direzione Generale, al fine di verificare lo stato di attuazione del processo
di costituzione delle commissioni Provinciali per la gestione degli esami per
l’accesso alla professione di autotrasportatore che, per effetto del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (1), andranno progressivamente a sostituirsi a
quelle ministeriali, ha già da tempo avviato per il settore viaggiatori e
merci, per quest’ultimo unitamente al Comitato Centrale per l’albo nazionale
degli autotrasportatori, una serie di riunioni con l’Unione delle Province
d’Italia (U.P.I.). In tale sede
è emerso con tutta evidenza che tale processo procede con estrema lentezza e
che solo in alcune Province tali commissioni sono state istituite. In
considerazione della circostanza sopra riferita, d’intesa con il Comitato
Centrale dell’albo nazionale degli autotrasportatori per il settore merci, si
rende necessario, da parte di questa amministrazione, disporre che le
Commissioni Regionali d’esame continuino nella loro attività, in conformità
degli impegni assunti in sede di Conferenza Unificata con l’accordo
Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002 (2), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, svolgendo azione sussidiaria, in quelle
Province ove ancora non siano state istituite le previste Commissioni
provinciali, a favore degli interessati ivi residenti. Considerato
che il regolare svolgimento delle funzioni delle commissioni di cui sopra, si
configura come servizio di pubblica utilità ed è soggetto a specifica tutela
giurisdizionale, le relative sessioni dovranno avere una cadenza tale da non
recare danno e/o pregiudizio all’utenza. Si precisa
che nel caso in cui il candidato da esaminare rientri nelle previsioni
disciplinate dalle circolari del 26.08.2005 n. 695/SD (3) e del 12.01.2006 n.
39 P/2, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla previgente
normativa, anche in caso di ripetizione dell’esame stesso. Ai fini
della dimostrazione del possesso del titolo di studio necessario per accedere
all’esame, o al corso qualora il candidato fosse in possesso (5) della scuola
dell’obbligo, i cittadini italiani o comunitari potranno produrre
un’autocertificazione resa nelle forme di legge, per attestare il possesso di detto
titolo di studio o della scuola dell’obbligo; i cittadini extracomunitari
dovranno produrre una dichiarazione in tal senso per il tramite della propria
ambasciata o consolato di stanza in Italia. I candidati
esaminati secondo le nuove procedure, potranno ripetere l’esame in caso di
esito negativo, non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta; tale
criterio dovrà essere seguito, per assicurare uniformità ed omogeneità di
trattamento sul territorio nazionale, anche dalle commissioni provinciali già
istituite. Nelle
allegate tabelle (A per il settore merci e B per quello viaggiatori) si riporta
l’elenco dei quesiti che la Commissione permanente per la revisione e
l’aggiornamento dei quiz, ha individuato come incompatibili con la nuova
normativa e quindi non più utilizzabili sia per il settore merci che
viaggiatori. Con
successive disposizioni saranno indicate le eventuali modifiche all’attuale
modalità di attuazione dell’esame, i criteri di valutazione per i punteggi da
attribuire alle prove d’esame effettuate secondo la nuova normativa,
relativamente agli esami nazionali e/o internazionali. Le Province
che hanno istituito le Commissioni d’esame devono darne comunicazione al
Ministero dei Trasporti, direttamente o per il tramite dell’U.P.I, al fine di
consentire al Ministero stesso di trasmettere loro gli elenchi dei candidati
che hanno frequentato regolarmente il corso di formazione professionale e
contemporaneamente di ricevere dalle commissioni stesse, l’elenco delle persone
alle quali è stato rilasciato l’attestato di idoneità professionale (art. 9
comma II D.Lgs. 395/2000) (4). Al fine di
attuare le presenti disposizioni uniformemente su tutto il territorio
nazionale, si invita l’Unione delle Province italiane a voler assicurare la
massima diffusione delle disposizioni contenute nella presente circolare,
garantendone al contempo e con la massima urgenza, la loro integrale
applicazione.
IL DIRETTORE
GENERALE dott.ssa
Clara Ricozzi
__________
(1) Vedasi "la motorizzazione 1998" pag. 98181 o
"codice della strada" pag. E.112 o "l’autotrasporto di
merci" pag. 21/17.00 o "la patente di guida" pag. 90.30.00 o
"le revisioni dei veicoli" pag. 22.07.00 o "i veicoli: profili
amministrativi" pag. 1998.03/13. (2) Vedasi "la motorizzazione 2002" pag.
2002/166 o "l’autotrasporto di merci" pagg. 01/07.00, 03/04.00,
04/04.00, 11/13.00 e 21/18.00 o "la patente di guida" pag. 74.02.03 o
"le revisioni dei veicoli" pagg. 22.11.00 e 24.03.00 o "i
veicoli: profili amministrativi" pag. 24.03.00. (3) Vedasi "l’autotrasporto di merci" pag.
24/28.01. (4) Vedasi "la motorizzazione 2000" pag.
2000/569 o "l’autotrasporto di merci" pagg. 01/01.00, 02/01.00,
03/01.00, 04/01.00, 13/03.00, 27/02.00, 28/08.00 e 24/18.00. (5) Con circolare 9.11.2006, n. 5/2006/APC prot. n. 50811
(in "banca dati ITER" pag. 062655) sono state abrogate le seguenti
parole: "del
solo titolo di studio".
Allegato
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