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Circolari 24/11/2006

MINISTERO DEI TRASPORTI - Disposizioni in materia di accesso alla professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi

CIRCOLARE N. 3/2006/APC
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose

CIRCOLARE N. 3/2006/APC

Prot. n. 12442

Roma, 23 giugno 2006

 

OGGETTO: Disposizioni in materia di accesso alla professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi.

   Questa Direzione Generale, al fine di verificare lo stato di attuazione del processo di costituzione delle commissioni Provinciali per la gestione degli esami per l’accesso alla professione di autotrasportatore che, per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (1), andranno progressivamente a sostituirsi a quelle ministeriali, ha già da tempo avviato per il settore viaggiatori e merci, per quest’ultimo unitamente al Comitato Centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori, una serie di riunioni con l’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.).
 In tale sede è emerso con tutta evidenza che tale processo procede con estrema lentezza e che solo in alcune Province tali commissioni sono state istituite.
 In considerazione della circostanza sopra riferita, d’intesa con il Comitato Centrale dell’albo nazionale degli autotrasportatori per il settore merci, si rende necessario, da parte di questa amministrazione, disporre che le Commissioni Regionali d’esame continuino nella loro attività, in conformità degli impegni assunti in sede di Conferenza Unificata con l’accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002 (2), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, svolgendo azione sussidiaria, in quelle Province ove ancora non siano state istituite le previste Commissioni provinciali, a favore degli interessati ivi residenti.
 Considerato che il regolare svolgimento delle funzioni delle commissioni di cui sopra, si configura come servizio di pubblica utilità ed è soggetto a specifica tutela giurisdizionale, le relative sessioni dovranno avere una cadenza tale da non recare danno e/o pregiudizio all’utenza.
 Si precisa che nel caso in cui il candidato da esaminare rientri nelle previsioni disciplinate dalle circolari del 26.08.2005 n. 695/SD (3) e del 12.01.2006 n. 39 P/2, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla previgente normativa, anche in caso di ripetizione dell’esame stesso.
 Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio necessario per accedere all’esame, o al corso qualora il candidato fosse in possesso (5) della scuola dell’obbligo, i cittadini italiani o comunitari potranno produrre un’autocertificazione resa nelle forme di legge, per attestare il possesso di detto titolo di studio o della scuola dell’obbligo; i cittadini extracomunitari dovranno produrre una dichiarazione in tal senso per il tramite della propria ambasciata o consolato di stanza in Italia.
 I candidati esaminati secondo le nuove procedure, potranno ripetere l’esame in caso di esito negativo, non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta; tale criterio dovrà essere seguito, per assicurare uniformità ed omogeneità di trattamento sul territorio nazionale, anche dalle commissioni provinciali già istituite.
 Nelle allegate tabelle (A per il settore merci e B per quello viaggiatori) si riporta l’elenco dei quesiti che la Commissione permanente per la revisione e l’aggiornamento dei quiz, ha individuato come incompatibili con la nuova normativa e quindi non più utilizzabili sia per il settore merci che viaggiatori.
 Con successive disposizioni saranno indicate le eventuali modifiche all’attuale modalità di attuazione dell’esame, i criteri di valutazione per i punteggi da attribuire alle prove d’esame effettuate secondo la nuova normativa, relativamente agli esami nazionali e/o internazionali.
 Le Province che hanno istituito le Commissioni d’esame devono darne comunicazione al Ministero dei Trasporti, direttamente o per il tramite dell’U.P.I, al fine di consentire al Ministero stesso di trasmettere loro gli elenchi dei candidati che hanno frequentato regolarmente il corso di formazione professionale e contemporaneamente di ricevere dalle commissioni stesse, l’elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l’attestato di idoneità professionale (art. 9 comma II D.Lgs. 395/2000) (4).
 Al fine di attuare le presenti disposizioni uniformemente su tutto il territorio nazionale, si invita l’Unione delle Province italiane a voler assicurare la massima diffusione delle disposizioni contenute nella presente circolare, garantendone al contempo e con la massima urgenza, la loro integrale applicazione.

 IL DIRETTORE GENERALE
 dott.ssa Clara Ricozzi

  __________

(1) Vedasi "la motorizzazione 1998" pag. 98181 o "codice della strada" pag. E.112 o "l’autotrasporto di merci" pag. 21/17.00 o "la patente di guida" pag. 90.30.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 22.07.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1998.03/13.
(2) Vedasi "la motorizzazione 2002" pag. 2002/166 o "l’autotrasporto di merci" pagg. 01/07.00, 03/04.00, 04/04.00, 11/13.00 e 21/18.00 o "la patente di guida" pag. 74.02.03 o "le revisioni dei veicoli" pagg. 22.11.00 e 24.03.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 24.03.00.
(3) Vedasi "l’autotrasporto di merci" pag. 24/28.01.
(4) Vedasi "la motorizzazione 2000" pag. 2000/569 o "l’autotrasporto di merci" pagg. 01/01.00, 02/01.00, 03/01.00, 04/01.00, 13/03.00, 27/02.00, 28/08.00 e 24/18.00.
(5) Con circolare 9.11.2006, n. 5/2006/APC prot. n. 50811 (in "banca dati ITER" pag. 062655) sono state abrogate le seguenti parole:  "del solo titolo di studio".

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Venerdì, 24 Novembre 2006
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