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Notizie brevi 25/11/2006

STOP alla confisca per ciclomotori e motocicli
PAP: da restituire i punti tolti quando non fu identificato il conducente - LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA DEFINITIVAMENTE LICENZIATO NELLA GIORNATA DI IERI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifica agli artt. 97, 126-bis, 170, 171 e 213, comma 2 sexies, del C.d.S.


(Asaps).Convertito definitivamente in legge il Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , cosiddetto Collegato alla finanziaria 2007, con il quale sono state apportate importanti modifiche ad alcuni articoli del Codice della Strada.
In particolare, il legislatore, all’art. 126-bis, ha eliminato la problematica interpretazione di decurtazione del punteggio al proprietario del mezzo nel caso in cui questi non avesse comunicato i dati di chi si trovava alla guida, adeguando il dettato normativo alla dichiarazione di incostituzionalità introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 /2006. L’omissione viene oggi punita con una sanzione amministrativa di euro 250. Inoltre è stata prevista la restituzione, d’ufficio, del punteggio eventualmente decurtato al proprietario del mezzo in assenza di identificazione del conducente.
Altro punto di forza, e l’eliminazione della sanzione accessoria della confisca dei ciclomotori e motocicli nel caso in cui il conducente commetta violazioni di circolazione senza casco o di trasporto del secondo passeggero quando vietato., sostituita, invece con il fermo amministrativo.
La confisca permane solo nel caso in cui tali veicoli siano utilizzati per la commissione di reati.

A seguire, lo stralcio del testo licenziato dal Senato della Repubblica e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. (Asaps)

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 STRALCIO

  164. Al comma 2 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.";
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000".

 165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.

  166. All’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";
b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".

  167. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni".

  168. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso".

  169. All’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

"2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne".


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Sabato, 25 Novembre 2006
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