(Asaps).Convertito
definitivamente in legge il Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , cosiddetto
Collegato alla finanziaria 2007, con il quale sono state apportate importanti
modifiche ad alcuni articoli del Codice della Strada. A seguire, lo
stralcio del testo licenziato dal Senato della Repubblica e in attesa di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. (Asaps) a)
il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel
caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero
altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo
di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del
verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione."; 165. Il punteggio
decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di
entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario
del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile
della violazione, è riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia alle cui
dipendenze opera l’agente accertatore, che ne dà comunicazione in via
telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i
trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale
dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami
di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6
dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui
abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del
presente comma. a)
al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono
inserite le seguenti: ", quando previsto,"; "14.
Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende
il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma
6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è
disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI". "7. Alle
violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal
comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II
del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per
novanta giorni". "3.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La
custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso". "2-sexies.
È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore
o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato
sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un conducente minorenne". |
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