Giurisprudenza di legittimità E’ illegittima, e quindi nulla, l’ordinanza-ingiunzione
che erroneamente indica un destinatario dei proventi delle sanzioni
amministrative diverso da quello cui effettivamente appartiene l’organo
accertatore, concretandosi una violazione dell’art. 208 C.d.S. ********* ha pronunciato la seguente Sentenza
C. M., con ricorso 11 maggio
1998, proponeva opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione del Prefetto di
Brindisi, emessa in data 14 aprile 1998, relativa ad una violazione del codice
della strada. Con sentenza depositata il 5 luglio 2001, l’opposizione veniva
rigettata. Avverso la sentenza ricorre a
questa Corte la C. con ricorso notificato il 3 ottobre 2002, formulando tre motivi
d’impugnazione. La parte intimata non ha depositato difese. Con il primo motivo si denuncia
l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli
artt. 203 e 204 C.S., essendo stato dedotto con l’opposizione che l’ordinanza-ingiunzione
era stata tardivamente emessa, essendo stato il ricorso proposto in data 12
gennaio 1998 ed essendo stata l’ordinanza-ingiunzione emanata il 14 aprile
1998. Il motivo è inammissibile per
carenza d’interesse, poiché all’epoca dei fatti il termine per l’emanazione
dell’ordinanza era di giorni sessanta, ai quali andavano aggiunti giorni trenta
per la trasmissione del ricorso alla Prefettura (Cass. 25 febbraio 1998, n.
2064 e da ultimo Cass. 2 aprile 2004, n. 6499) e, tenuto conto che il 12 e il
13 aprile erano giorni festivi, l’ordinanza-ingiunzione risulta, secondo quanto
esposto nel motivo, tempestivamente emanata. Con il secondo motivo si
contesta l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata circa la esistenza
sul luogo dell’infrazione di un segnale che indicava il limite di velocità,
nonché si lamenta che non si fosse proceduto alla contestazione immediata dell’infrazione. Anche tale motivo è
inammissibile, con esso contestandosi una circostanza di fatto accertata dalla
sentenza impugnata chiedendosi una rivalutazione delle prove in proposito,
nonché riformulandosi un motivo proposto nell’atto di opposizione, senza
censurare la sentenza impugnata. Con il terzo motivo si deduce
che l’ordinanza-ingiunzione doveva ritenersi nulla, contenendo l’ingiunzione a
pagare al Comune di Latiano, mentre destinatario del pagamento era il Comune di
Cisternino, al quale apparteneva l’organo accertatore. Erroneamente la sentenza
impugnata giudica ininfluente tale circostanza. Il motivo è fondato,
concretizzandosi l’errore contenuto nell’ordinanza ingiunzione in una
violazione dell’art. 208 C.S., che designa i destinatari dei proventi delle
sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada. Il ricorso deve, pertanto,
essere accolto in relazione a tale motivo e la sentenza impugnata deve essere
cassata. Sussistendo le condizioni per la decisione nel merito, l’opposizione
deve essere accolta, per la sopra indicata ragione, con l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione
opposta e la condanna dell’Amministrazione alle spese di entrambi i gradi del
giudizio, che si liquidano come in dispositivo. Accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla l’ordinanza-ingiunzione
impugnata. Condanna la Prefettura di Brindisi alle spese dell’intero giudizio,
che liquida nella misura di euro 200,00 per diritti e onorari del giudizio di
primo grado, oltre euro trenta per spese, ed euro duecento per il giudizio di
cassazione, oltre euro settanta per spese, oltre spese generali e accessori
come per legge. Roma, 4 luglio 2006. Depositata in
cancelleria il 5 ottobre 2006 |
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