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Se con il trasporto merci in conto proprio si chiede su strada il titolo
autorizzativi originale (la licenza) e la sua eventuale mancanza al seguito
del conducente del veicolo comporta la violazione di cui all’articolo
180 del Codice della Strada, con il trasporto merci in conto terzi l’operatore
di Polizia Stradale non deve chiedere la presentazione di nessun titolo
autorizzativo specifico (l’autorizzazione), tranne che l’accertamento
dell’iscrizione dell’impresa all’albo degli autotrasportatori.
• Con la modifica apportata dal Decreto Legislativo 85/98 di cui all’articolo
1 che recita "a decorrere dal 1° luglio 2003 sono autorizzate
all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada
per conto di terzi le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori",
si deve obbligatoriamente intendere che la sola dicitura "USO TERZI"
riportata sulla carta di circolazione del veicolo, comporta l’automatica
autorizzazione ad effettuare il trasporto perché si evince che
l’impresa è regolarmente iscritta all’albo degli autotrasportatori
(tranne il caso in cui sia in corso la sospensione o la revoca del titolo
autorizzativi).
• Perciò l’operatore che effettua il controllo di veicoli
adibiti al trasporto merci in conto terzi di massa complessiva a pieno
carico superiori a 60 quintali, assolutamente non dovrà procedere
alla contestazione dell’articolo 180 del Codice della Strada qualora
il titolo autorizzativo non sia portato al seguito e neppure contestare
gli articoli 46 e 26 della legge 298/74 supponendo che si trovi davanti
al mancato possesso del titolo autorizzativo e della relativa iscrizione
all’albo degli autotrasportatori, proprio perché sulla carta
di circolazione non si evince alcun riscontro con apposita e specifica
dicitura riportante il numero della autorizzazione al trasporto merci
in Conto Terzi.
A differenza delle precedenti carte di circolazione che riportano ancora
la trascrizione dell’autorizzazione dell’impresa al trasporto
merci conto terzi con specifico numero (esempio: la carta di circolazione
del presente veicolo è stata rilasciata sulla base dell’autorizzazione
all’impresa per il trasporto di cose per conto terzi n° GA8K3F/RA.......).
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Anche in questa ipotesi non deve essere richiesto alcun titolo autorizzativo
al conducente del trasporto merci in conto terzi ed assolutamente non
deve essere contestato l’articolo 180 del Codice della Strada per
la mancanza al seguito dell’autorizzazione.
• Un eventuale accertamento da operare in sede di controllo è
quello di verificare l’effettiva iscrizione all’albo degli
autotrasportatori o se si è in presenza di un abuso per la mancanza
di uno dei requisiti che determinano la continuità e la regolarità
dell’iscrizione al predetto albo (articoli 13,19,20 e 21 legge
298/74)
• Inoltre si rammenta che le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto
di cose per conto di terzi, devono corrispondere entro il 31 dicembre
di ogni anno, un apposito contributo che vale come quota di iscrizione
e che, se omesso, dopo regolare diffida ad adempiere entro tre mesi
dalla scadenza, comporta la sospensione dall’albo.
• Con un’ulteriore precisazione si ribadisce che l’articolo
6 comma 1° della legge 454/97 specifica che "Tutte le persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per
conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo
devono essere iscritte all’albo degli autotrasportatori".
In questa ipotesi si parla di tutti gli automezzi dal peso complessivo
fino a 60 quintali, in particolare proprio degli autocarri di massa
complessiva fino a 35 quintali e delle stesse autovetture che a volte
si ritengono escluse.
Logicamente la violazione di riferimento è quella prevista esclusivamente
dall’articolo 26 della legge 298/74, per la quale la competenza
territoriale è riconosciuta al Prefetto del luogo dell’accertamento
della violazione e l’unica condizione da verificare è che
il conducente stia effettuando un trasporto merci per conto di terzi.
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Un altro chiarimento di particolare interesse riguarda i contratti di
noleggio senza conducente; infatti l’attuale normativa dispone
che, per autoveicoli fino a 35 quintali di portata ed un peso complessivo
a pieno carico fino a 115 quintali, l’iscrizione è libera,
ovvero non necessità dell’esame di idoneità professionale.
Per autoveicoli con 35 quintali di portata e/o un peso complessivo superiore
a 115 quintali, l’iscrizione è subordinata all’esame
di idoneità professionale.
Il problema nasce quando l’impresa di autotrasporto di merci in
conto terzi affida in locazione, senza conducente, il veicolo ad altra
impresa di trasporto merci in conto terzi e per quanto il contratto
sia valido nei termini civilistici, non è idoneo per la circolazione
del veicolo qualora le due imprese non siano iscritte all’albo
degli autotrasportatori a pari condizioni ( chi riceve l’affidamento
del veicolo è iscritto a condizione inferiore <35 quintali,
quando chi affida è iscritto a condizione superiore >35 quintali).
Soltanto un adeguato accertamento da parte dell’operatore potrà
determinare l’irregolarità per quanto riguarda il titolo
autorizzativo alla circolazione per il trasporto merci in conto di terzi
*Ispettore
Capo della Polizia Stradale