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TRASPORTO MERCI 20/07/2004

Trasporto Merci - Chiarimenti

Trasporto Merci - Chiarimenti.

a cura di Franco Medri*

• Se con il trasporto merci in conto proprio si chiede su strada il titolo autorizzativi originale (la licenza) e la sua eventuale mancanza al seguito del conducente del veicolo comporta la violazione di cui all’articolo 180 del Codice della Strada, con il trasporto merci in conto terzi l’operatore di Polizia Stradale non deve chiedere la presentazione di nessun titolo autorizzativo specifico (l’autorizzazione), tranne che l’accertamento dell’iscrizione dell’impresa all’albo degli autotrasportatori.


 
• Con la modifica apportata dal Decreto Legislativo 85/98 di cui all’articolo 1 che recita "a decorrere dal 1° luglio 2003 sono autorizzate all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori", si deve obbligatoriamente intendere che la sola dicitura "USO TERZI" riportata sulla carta di circolazione del veicolo, comporta l’automatica autorizzazione ad effettuare il trasporto perché si evince che l’impresa è regolarmente iscritta all’albo degli autotrasportatori (tranne il caso in cui sia in corso la sospensione o la revoca del titolo autorizzativi).


 
• Perciò l’operatore che effettua il controllo di veicoli adibiti al trasporto merci in conto terzi di massa complessiva a pieno carico superiori a 60 quintali, assolutamente non dovrà procedere alla contestazione dell’articolo 180 del Codice della Strada qualora il titolo autorizzativo non sia portato al seguito e neppure contestare gli articoli 46 e 26 della legge 298/74 supponendo che si trovi davanti al mancato possesso del titolo autorizzativo e della relativa iscrizione all’albo degli autotrasportatori, proprio perché sulla carta di circolazione non si evince alcun riscontro con apposita e specifica dicitura riportante il numero della autorizzazione al trasporto merci in Conto Terzi.


A differenza delle precedenti carte di circolazione che riportano ancora la trascrizione dell’autorizzazione dell’impresa al trasporto merci conto terzi con specifico numero (esempio: la carta di circolazione del presente veicolo è stata rilasciata sulla base dell’autorizzazione all’impresa per il trasporto di cose per conto terzi n° GA8K3F/RA.......).

 • Anche in questa ipotesi non deve essere richiesto alcun titolo autorizzativo al conducente del trasporto merci in conto terzi ed assolutamente non deve essere contestato l’articolo 180 del Codice della Strada per la mancanza al seguito dell’autorizzazione.


• Un eventuale accertamento da operare in sede di controllo è quello di verificare l’effettiva iscrizione all’albo degli autotrasportatori o se si è in presenza di un abuso per la mancanza di uno dei requisiti che determinano la continuità e la regolarità dell’iscrizione al predetto albo (articoli 13,19,20 e 21 legge 298/74)


• Inoltre si rammenta che le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, devono corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, un apposito contributo che vale come quota di iscrizione e che, se omesso, dopo regolare diffida ad adempiere entro tre mesi dalla scadenza, comporta la sospensione dall’albo.


• Con un’ulteriore precisazione si ribadisce che l’articolo 6 comma 1° della legge 454/97 specifica che "Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all’albo degli autotrasportatori".


In questa ipotesi si parla di tutti gli automezzi dal peso complessivo fino a 60 quintali, in particolare proprio degli autocarri di massa complessiva fino a 35 quintali e delle stesse autovetture che a volte si ritengono escluse.
Logicamente la violazione di riferimento è quella prevista esclusivamente dall’articolo 26 della legge 298/74, per la quale la competenza territoriale è riconosciuta al Prefetto del luogo dell’accertamento della violazione e l’unica condizione da verificare è che il conducente stia effettuando un trasporto merci per conto di terzi.

 • Un altro chiarimento di particolare interesse riguarda i contratti di noleggio senza conducente; infatti l’attuale normativa dispone che, per autoveicoli fino a 35 quintali di portata ed un peso complessivo a pieno carico fino a 115 quintali, l’iscrizione è libera, ovvero non necessità dell’esame di idoneità professionale.


Per autoveicoli con 35 quintali di portata e/o un peso complessivo superiore a 115 quintali, l’iscrizione è subordinata all’esame di idoneità professionale.
Il problema nasce quando l’impresa di autotrasporto di merci in conto terzi affida in locazione, senza conducente, il veicolo ad altra impresa di trasporto merci in conto terzi e per quanto il contratto sia valido nei termini civilistici, non è idoneo per la circolazione del veicolo qualora le due imprese non siano iscritte all’albo degli autotrasportatori a pari condizioni ( chi riceve l’affidamento del veicolo è iscritto a condizione inferiore <35 quintali, quando chi affida è iscritto a condizione superiore >35 quintali).
Soltanto un adeguato accertamento da parte dell’operatore potrà determinare l’irregolarità per quanto riguarda il titolo autorizzativo alla circolazione per il trasporto merci in conto di terzi

*Ispettore Capo della Polizia Stradale


a cura di Franco Medri

Martedì, 20 Luglio 2004
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