LE SCHEDE ASAPS INFORMAZIONI SUL LIMITATORE DI VELOCITA’ a cura di Franco Medri * | ||||||||||||
DEFINIZIONE: Il limitatore di velocità è un apposito strumento elettronico che, generalmente, interagisce sul dispositivo di iniezione del motore riducendo l’afflusso di carburante nelle camere di combustione dove sono allocati i cilindri ed i pistoni, al fine di limitare la velocità a quella massima consentita per la categoria alla quale il veicolo appartiene.
Il Decreto di attuazione della Direttiva n. 92/6 CEE relativa al montaggio ed all’impiego del limitatore di velocità, indica i seguenti veicoli:
Ø della categoria M3, aventi massa massima complessiva superiore a 10 tonnellate, per i quali sul dispositivo di cui trattasi la velocità massima deve essere regolata a 100 Km/h (autobus) Ø della categoria N3, per i quali il dispositivo deve essere regolato in maniera tale che il veicolo non superi la velocità di 90 Km/h, ma in considerazione della tolleranza tecnicamente ammissibile tra il valore di regolazione e la velocità reale di circolazione, la velocità massima del dispositivo deve essere regolata a 85 Km/h (autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate)
MONTAGGIO DEL LIMITATORE DI VELOCITA’
a) il limitatore di velocità deve essere installato entro il 1° gennaio 1995 sui predetti veicoli, non muniti di serie del limitatore ed immatricolati a partire dal 15 maggio 1994;
b) il limitatore di velocità deve essere installato sui predetti veicoli, non muniti di serie del limitatore, immatricolati per la prima volta dal gennaio 1988, a decorrere:
1. dal 1° gennaio 1995, se detti veicoli sono utilizzati anche per i trasporti internazionali; 2. dal 1° gennaio 1996, se invece sono utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali
Sono esentati all’installazione i veicoli:
INSTALLAZIONE DEL LIMITATORE DI VELOCITA’
L’installazione del limitatore di velocità e la sua regolamentazione (taratura) devono essere esclusivamente effettuate da officine riconosciute ed autorizzate dalla direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione su richiesta del titolare dell’omologazione del predetto apparecchio, appunto omologato come unità tecnica indipendente. Pertanto le predette officine sono autorizzate a:
1. installare il limitatore di velocità su veicoli che non ne sono dotati
2 regolare e/o riparare il limitatore di
velocità e ad emettere una apposita certificazione al riguardo, in
ADEMPIMENTI GENERALI
Ø La conseguente emissione, da
parte dell’Amministrazione, di un “atto di riconoscimento”, autorizzerà il
titolare dell’omologazione a consegnare alle officine autorizzate le pinze
per i sigilli personalizzate con il codice di identificazione delle
medesime ed i moduli per le certificazioni. Ø Inoltre sarà obbligatorio effettuare l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo previo visita e prova da parte dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. nel caso di installazione di limitatore di velocità a veicolo che non ne sia dotato o di taratura per limitatori di velocità integrati nell’apparato di iniezione elettronico p sistema ABS con apposita domanda alla quale dovranno essere allegati:
1. una copia del certificato di installazione dalla quale risultino:
· numero e data del certificato · numero di omologazione e di matricola del limitatore · numero di telaio e targa del veicolo sul quale il limitatore è stato montato
· dichiarazione che il
limitatore è stato omologato per l’installazione su quel tipo di · l’effettuazione dei lavori a perfetta regola d’arte
2. un’attestazione di avvenuta piombatura del cronotachigrafo (qualora l’applicazione del limitatore imponga che il cronotachigrafo sia previamente spiombato), rilasciata da una officina a ciò abilitata.
L’operatore dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. effettuerà la prescritta visita e prova solo dopo avere accertato:
Ø l’integrità dei sigilli del limitatore di velocità e del cronotachigrafo Ø l’apposizione, in sito ben leggibile all’interno della cabina di guida, di una apposita targhetta contenente
a) i dati di identificazione dell’officina b) l’attestazione della velocità di regolazione (85 o 100 Km/h) c) la data dell’operazione
A tal fine verrà aggiornata la carta di circolazione, senza l’emissione di una nuova, dove sarà trascritta la seguente dicitura:
“Applicato limitatore………. omologazione……. matricola………. officina (codice identificativo) ……. certificato n°………..” oppure nel caso di taratura di dispositivo preesistente “Tarato dispositivo limitatore……….. officina ( codice identificativo……… certificato n°…………..”
VEICOLO GIA’ PREDISPOSTO DEL
LIMITATORE DI VELOCITA’ Si precisa che, quando il veicolo presenta il limitatore di velocità già installato dal costruttore fin dall’origine e lo stesso rispetti le prescrizioni delle direttive CEE con particolare riferimento alla 92/6, la carta di circolazione riporta una specifica annotazione riguardante la predisposizione-dotazione del dispositivo. Inoltre il veicolo riporta sulla parte inferiore del parabrezza una piccola larghezza sulla quale è riportata la velocità di regolazione.
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SUL LIMITATORE
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