Ennesima
sentenza relativa alla legittimità dell’accertamento di violazione del C.d.S.
mediante apparecchiatura Telelaser (mod. LTI 20-20).
Il Giudice di Pace di Verona ha accolto il ricorso presentato avverso il
relativo verbale di accertamento, ex art. 22, Legge n. 689/1981, in
quanto l’espletata C.T.U. ha consentito di provare (o presumere) che
l’apparecchio utilizzato non era correttamente funzionante in occasione della
rilevazione.
Più precisamente, a fronte delle contestazioni mosse dal ricorrente, la P.A.
resistente non è stata in grado di dimostrare la corretta funzionalità
dell’apparecchio in questione.
A ben vedere, il giudice veronese, discostandosi da un’affermata giurisprudenza
di merito, nega qualsivoglia rilevanza alla stampa del c.d. “scontrino”
(assente, nella fattispecie de qua), e ciò sulla base di una tanto
esplicita quanto opinabile interpretazione delle recenti sentenze della Suprema
Corte in subiecta materia (la giurisprudenza di legittimità più recente,
invero, pur ritenendo superflua la stampa fotografica con riferimento al
Telelaser, ha comunque confermato – sia pure implicitamente quale obiter
dictum – la necessità della stampa dello “scontrino” ai fini della
legittimità dell’accertamento).
La sentenza lascia, ad ogni modo, trasparire l’esigenza che le routinarie e
preventive verifiche di funzionalità dello strumento rilevatore vengano
effettuate accuratamente secondo le istruzioni tecniche fornite dal
costruttore, ciò di cui la P.A. è tenuta a fornire adeguata prova in caso di
contestazione.
In definitiva, un ricorso accolto per ragioni contingenti e sostanziali, grazie
all’espletamento di una C.T.U. ed a conclusione di un procedimento durato quasi
tre anni.
(da Altalex, Nota di Valerio
Moscolo)
GIUDICE DI PACE IN VERONA
Sentenza 25 gennaio 2006, n. 440
nella
persona dell’avv. Franco Guidoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa iscritta al N. 6601/03 R.G.C. promossa da:
XXXXXX
XXXXXXX, con l’avv. R. Bonadimani
OPPONENTE
CONTRO
PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI VERONA (VR), con il funzionario delegato
OPPOSTO
* * *
OGGETTO:
opposizione al verbale di accertamento n. 233439 N del 07.07.03, redatto dalla
Polizia Stradale di Verona.
Conclusioni
dell’attore: annullamento del verbale
Conclusioni
dell’Amministrazione: respingersi il ricorso e confermarsi la legittimità
del verbale impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
il ricorso depositato veniva proposta opposizione al verbale d’accertamento di
violazione di cui all’oggetto, che allegava.
L’Amministrazione
convenuta si costituiva in giudizio e formulava le conclusioni dianzi indicate.
Veniva
disposta ed esperita nel corso del giudizio, CTU tecnica con riferimento allo
strumento rilevatore della velocità.
Venivano
chiesti al CTU geom. Luigi C. ulteriori chiarimenti.
La
causa andava in decisione all’udienza del 11.01.06.
Il
Giudice pronunciava quindi sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il
ricorso va accolto.
Le
argomentazioni esposte dal ricorrente appaiono fondate.
L’unico
requisito che perentoriamente si richiede ai fini della legittimità della
rilevazione mezzo apparecchiatura telelaser è che la medesima risulti
debitamente omologata secondo le prescrizioni di legge ed abbia effettuato i
dovuti controlli ai fini dell’accertamento della perfetta funzionalità.
Anche
l’annosa questione del mancato rilascio dello scontrino e della mancanza di
rilevazione fotografica è dunque superata, non inficiando il difetto di questi
dati documentali la legittimità della rilevazione e del relativo accertamento,
in quanto l’omologazione richiesta dalla legge e l’accertamento della piena
funzionalità dell’apparecchio sono i fondamentali requisiti ai fini della
legittimità della rilevazione da parte della apparecchiatura telelaser,
soprattutto dopo le ultime pronunce della Corte di Cassazione.
Neppure
il requisito dell’accertamento della “taratura” dei misuratori di velocità
appare decisivo, in quanto la normativa specifica (legge n. 273 del 11.08.1991)
non è applicabile agli strumenti rilevatori della velocità, per i quali si
applica invece la normativa del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada),
il suo Regolamento e le norme collegate.
Ciò
che invece appare di fondamentale importanza è – si ripete – l’attestazione
della avvenuta omologazione dello strumento, e questa in effetti risulta dal
verbale, ma altresì occorre – in caso di specifica contestazione – la prova
della perfetta funzionalità dello strumento rilevatore della velocità al
momento dell’impiego.
Ebbene,
quest’ultima prova incombe specificamente in capo alla Amministrazione e non
può ritenersi ragionevolmente e secondo il senso più autentico del diritto, in
particolare processuale, assolta in base alla mera enunciazione sul verbale e
con formule prestampate, secondo cui sono state eseguite le previste procedure:
test di allineamento, autotest, controllo “a velocità zero e distanza
prefissata”.
Nella
fattispecie, questa prova specifica circa la funzionalità dell’apparecchio
rilevatore, al di là delle formule prestampate, manca.
Mancano
i rapportini che attestino le effettive operazioni preliminari di cui sopra,
volte ad accertare la funzionalità dell’apparecchio;
rapportini
che debbono recare nomi e cognomi di coloro che effettuano i rilievi, le
indicazioni specifiche dell’apparecchio e dei dati rilevati, e le date delle
operazioni.
Sono
(solo n.d.r.) allora potrà dirsi fornita ed assolta la prova della
funzionalità dell’apparecchio e, quindi, la prova della correttezza e
veridicità dell’accertamento effettuato.
Nella
CTU depositata, redatta dal geom. Luigi C. – si specifica, a pag. 16 della
Relazione – a proposito delle procedure di controllo sopraindicate – che:
“Non
sono però indicate le modalità specifiche di esecuzione della prova, il luogo
di esecuzione della prova ed i risultati del “controllo a velocità zero a
distanza prefissata (pag. 18 del manuale)”.
A
pag. 18 – il CTU ribadisce con riferimento alle procedure di controllo
riportate in verbale, “... senza però indicare le modalità specifiche di esecuzione
delle prove ed i risultati delle verifiche (es. controllo a velocità zero e
distanza prefissata)”.
Il
CTU indicava un ulteriore dato che gettava incertezza in ordine alla precisione
ed esattezza della rilevazione eseguita mediante l’apparecchiatura automatica
TELELASER.
A
pag. 16, ultimo rigo, della Relazione, si legge infatti: “Per quanto attiene
al periodo di rilevazione ed alle relative condizioni (07 luglio 2003 ore
20.39) si osserva che la temperatura ambientale (estate torrida) può provocare
nell’oculare/monocolo effetti di distorsione delle immagini (tremolii), con
maggiore accentuazione se si traguardano oggetti posti vicino al piano viabile
asfaltato e posti a lunghe distanze, circostanza che può provocare alterazioni
della condizioni di avvistabilità”.
Ma
l’elemento decisivo – che ha inficiato la prova della funzionalità, precisione
e veridicità dell’apparecchio rilevatore automatico – è data dalla attestazione
effettuata dalla stessa Polizia Stradale di Verona Sud, la quale – nella relazione
di servizio datata 28.02.05 – riferisce che nel mese di aprile 2004 era stato
sostituito l’alberino di accensione dello strumento, “... con sostituzione
della manopola ON/OFF e relative verifiche tecniche, con verifica
dell’allineamento mirino e pulizia...”.
Si
è trattato di un intervento riparativo e manutentivo successivo
all’accertamento dell’infrazione e precedente alla perizia redatta dal CTU C..
A
pag. 6 del manuale di istruzioni dell’apparecchio Telelaser in questione, è
riportato che “l’allineamento del mirino è fissato in sede di produzione e
dovrebbe rimanere inalterato a meno di forti sollecitazioni meccaniche, come
una caduta”.
A
questo punto, sempre detto manuale, prevede un test di riallineamento, basato
sulla rilevazione di un elemento a sezione ristretta.
Per
concludere, un ultimo rilievo.
Come
da osservazioni espresse dal CTP ing. M, posto che è emerso il posizionamento
dell’apparecchio Telelaser al Km 218+400, e che il veicolo in rilevamento
trovavasi a mt. 704,6 di distanza, ne consegue che al momento dell’accertamento
o rilevazione dell’infrazione il veicolo non si sarebbe dovuto trovare al km
218 – come indicato in verbale, bensì al km 217+695,4.
È
giustificabile, in assenza di fotografia, filmato o scontrino, il dubbio che
poteva trattarsi di altro autoveicolo.
Il
principio della soccombenza – ex art. 91 c.p.c. – pienamente attagliabile al
rito di specie, comporta conseguentemente la condanna della parte soccombente
alle spese giudiziali [omissis].
P.Q.M.
· Accoglie
il ricorso in opposizione e annulla il verbale opposto.
· Condanna
il Prefetto convenuto al pagamento delle spese di lite nella misura
forfettariamente determinata in Euro xxxxxx oltre ad IVA 20% e CPA 2% e
rimborso forfettario spese generali 12,5%.
· Pone
altresì totalmente a carico del Prefetto convenuto, per la soccombenza, le
spese di CTU, che liquida nella misura di Euro xxxxxx oltre ad IVA e accessori
di legge.
Così
deciso in Verona il 11.01.06.
Il
Cancelliere Il Giudice di Pace
avv. Franco Guidoni
Depositato il 25.01.06 e pubblicato in data 08 Febbraio 2006
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