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Giurisprudenza di merito - Telelaser: verbale annullato se manca la prova della funzionalità dello strumento

Giudice di Pace Verona, sentenza 25 gennaio 2006 n° 440

Ennesima sentenza relativa alla legittimità dell’accertamento di violazione del C.d.S. mediante apparecchiatura Telelaser (mod. LTI 20-20).
Il Giudice di Pace di Verona ha accolto il ricorso presentato avverso il relativo verbale di accertamento, ex art. 22, Legge n. 689/1981, in quanto l’espletata C.T.U. ha consentito di provare (o presumere) che l’apparecchio utilizzato non era correttamente funzionante in occasione della rilevazione.
Più precisamente, a fronte delle contestazioni mosse dal ricorrente, la P.A. resistente non è stata in grado di dimostrare la corretta funzionalità dell’apparecchio in questione.
A ben vedere, il giudice veronese, discostandosi da un’affermata giurisprudenza di merito, nega qualsivoglia rilevanza alla stampa del c.d. “scontrino” (assente, nella fattispecie de qua), e ciò sulla base di una tanto esplicita quanto opinabile interpretazione delle recenti sentenze della Suprema Corte in subiecta materia (la giurisprudenza di legittimità più recente, invero, pur ritenendo superflua la stampa fotografica con riferimento al Telelaser, ha comunque confermato – sia pure implicitamente quale obiter dictum – la necessità della stampa dello “scontrino” ai fini della legittimità dell’accertamento).
La sentenza lascia, ad ogni modo, trasparire l’esigenza che le routinarie e preventive verifiche di funzionalità dello strumento rilevatore vengano effettuate accuratamente secondo le istruzioni tecniche fornite dal costruttore, ciò di cui la P.A. è tenuta a fornire adeguata prova in caso di contestazione.
In definitiva, un ricorso accolto per ragioni contingenti e sostanziali, grazie all’espletamento di una C.T.U. ed a conclusione di un procedimento durato quasi tre anni.

(da Altalex, Nota di Valerio Moscolo)


 

GIUDICE DI PACE IN VERONA
Sentenza 25 gennaio 2006, n. 440

nella persona dell’avv. Franco Guidoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 6601/03 R.G.C. promossa da:

XXXXXX XXXXXXX, con l’avv. R. Bonadimani

OPPONENTE

CONTRO

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA (VR), con il funzionario delegato

OPPOSTO

* * *

OGGETTO: opposizione al verbale di accertamento n. 233439 N del 07.07.03, redatto dalla Polizia Stradale di Verona.

Conclusioni dell’attore: annullamento del verbale

Conclusioni dell’Amministrazione: respingersi il ricorso e confermarsi la legittimità del verbale impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso depositato veniva proposta opposizione al verbale d’accertamento di violazione di cui all’oggetto, che allegava.
L’Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e formulava le conclusioni dianzi indicate.
Veniva disposta ed esperita nel corso del giudizio, CTU tecnica con riferimento allo strumento rilevatore della velocità.
Venivano chiesti al CTU geom. Luigi C. ulteriori chiarimenti.
La causa andava in decisione all’udienza del 11.01.06.
Il Giudice pronunciava quindi sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto.
Le argomentazioni esposte dal ricorrente appaiono fondate.
L’unico requisito che perentoriamente si richiede ai fini della legittimità della rilevazione mezzo apparecchiatura telelaser è che la medesima risulti debitamente omologata secondo le prescrizioni di legge ed abbia effettuato i dovuti controlli ai fini dell’accertamento della perfetta funzionalità.
Anche l’annosa questione del mancato rilascio dello scontrino e della mancanza di rilevazione fotografica è dunque superata, non inficiando il difetto di questi dati documentali la legittimità della rilevazione e del relativo accertamento, in quanto l’omologazione richiesta dalla legge e l’accertamento della piena funzionalità dell’apparecchio sono i fondamentali requisiti ai fini della legittimità della rilevazione da parte della apparecchiatura telelaser, soprattutto dopo le ultime pronunce della Corte di Cassazione.
Neppure il requisito dell’accertamento della “taratura” dei misuratori di velocità appare decisivo, in quanto la normativa specifica (legge n. 273 del 11.08.1991) non è applicabile agli strumenti rilevatori della velocità, per i quali si applica invece la normativa del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), il suo Regolamento e le norme collegate.
Ciò che invece appare di fondamentale importanza è – si ripete – l’attestazione della avvenuta omologazione dello strumento, e questa in effetti risulta dal verbale, ma altresì occorre – in caso di specifica contestazione – la prova della perfetta funzionalità dello strumento rilevatore della velocità al momento dell’impiego.
Ebbene, quest’ultima prova incombe specificamente in capo alla Amministrazione e non può ritenersi ragionevolmente e secondo il senso più autentico del diritto, in particolare processuale, assolta in base alla mera enunciazione sul verbale e con formule prestampate, secondo cui sono state eseguite le previste procedure: test di allineamento, autotest, controllo “a velocità zero e distanza prefissata”.
Nella fattispecie, questa prova specifica circa la funzionalità dell’apparecchio rilevatore, al di là delle formule prestampate, manca.
Mancano i rapportini che attestino le effettive operazioni preliminari di cui sopra, volte ad accertare la funzionalità dell’apparecchio;
rapportini che debbono recare nomi e cognomi di coloro che effettuano i rilievi, le indicazioni specifiche dell’apparecchio e dei dati rilevati, e le date delle operazioni.
Sono (solo n.d.r.) allora potrà dirsi fornita ed assolta la prova della funzionalità dell’apparecchio e, quindi, la prova della correttezza e veridicità dell’accertamento effettuato.
Nella CTU depositata, redatta dal geom. Luigi C. – si specifica, a pag. 16 della Relazione – a proposito delle procedure di controllo sopraindicate – che:
Non sono però indicate le modalità specifiche di esecuzione della prova, il luogo di esecuzione della prova ed i risultati del “controllo a velocità zero a distanza prefissata (pag. 18 del manuale)”.
A pag. 18 – il CTU ribadisce con riferimento alle procedure di controllo riportate in verbale, “... senza però indicare le modalità specifiche di esecuzione delle prove ed i risultati delle verifiche (es. controllo a velocità zero e distanza prefissata)”.
Il CTU indicava un ulteriore dato che gettava incertezza in ordine alla precisione ed esattezza della rilevazione eseguita mediante l’apparecchiatura automatica TELELASER.
A pag. 16, ultimo rigo, della Relazione, si legge infatti: “Per quanto attiene al periodo di rilevazione ed alle relative condizioni (07 luglio 2003 ore 20.39) si osserva che la temperatura ambientale (estate torrida) può provocare nell’oculare/monocolo effetti di distorsione delle immagini (tremolii), con maggiore accentuazione se si traguardano oggetti posti vicino al piano viabile asfaltato e posti a lunghe distanze, circostanza che può provocare alterazioni della condizioni di avvistabilità”.
Ma l’elemento decisivo – che ha inficiato la prova della funzionalità, precisione e veridicità dell’apparecchio rilevatore automatico – è data dalla attestazione effettuata dalla stessa Polizia Stradale di Verona Sud, la quale – nella relazione di servizio datata 28.02.05 – riferisce che nel mese di aprile 2004 era stato sostituito l’alberino di accensione dello strumento, “... con sostituzione della manopola ON/OFF e relative verifiche tecniche, con verifica dell’allineamento mirino e pulizia...”.
Si è trattato di un intervento riparativo e manutentivo successivo all’accertamento dell’infrazione e precedente alla perizia redatta dal CTU C..
A pag. 6 del manuale di istruzioni dell’apparecchio Telelaser in questione, è riportato che “l’allineamento del mirino è fissato in sede di produzione e dovrebbe rimanere inalterato a meno di forti sollecitazioni meccaniche, come una caduta”.
A questo punto, sempre detto manuale, prevede un test di riallineamento, basato sulla rilevazione di un elemento a sezione ristretta.
Per concludere, un ultimo rilievo.
Come da osservazioni espresse dal CTP ing. M, posto che è emerso il posizionamento dell’apparecchio Telelaser al Km 218+400, e che il veicolo in rilevamento trovavasi a mt. 704,6 di distanza, ne consegue che al momento dell’accertamento o rilevazione dell’infrazione il veicolo non si sarebbe dovuto trovare al km 218 – come indicato in verbale, bensì al km 217+695,4.
È giustificabile, in assenza di fotografia, filmato o scontrino, il dubbio che poteva trattarsi di altro autoveicolo.
Il principio della soccombenza – ex art. 91 c.p.c. – pienamente attagliabile al rito di specie, comporta conseguentemente la condanna della parte soccombente alle spese giudiziali [omissis].

P.Q.M.


· Accoglie il ricorso in opposizione e annulla il verbale opposto.
· Condanna il Prefetto convenuto al pagamento delle spese di lite nella misura forfettariamente determinata in Euro xxxxxx oltre ad IVA 20% e CPA 2% e rimborso forfettario spese generali 12,5%.
· Pone altresì totalmente a carico del Prefetto convenuto, per la soccombenza, le spese di CTU, che liquida nella misura di Euro xxxxxx oltre ad IVA e accessori di legge.

Così deciso in Verona il 11.01.06.

Il Cancelliere Il Giudice di Pace
avv. Franco Guidoni

Depositato il 25.01.06 e pubblicato in data 08 Febbraio 2006

 


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Lunedì, 27 Novembre 2006
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