MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
TERRESTRI Direzione generale per
l’autotrasporto di persone e cose ex Unità Operativa APC4
Prot. n. 50515 Roma, 9 novembre 2006
E’ stato
posto un quesito concernente l’apposizione della targa ripetitrice su
semirimorchi esteri trainati da trattori nazionali. Al riguardo,
la Divisione 6 della Direzione Generale per la Motorizzazione - con nota n.
15946/23.20/00 del 10.7.2006 - ha chiarito, d’intesa con il Ministero
dell’Interno, la vicenda in argomento. In linea di
principio si deve osservare che - in base alle disposizioni contenute nella
Convenzione di Vienna del 1968 - i complessi veicolari sopra descritti sono da
considerare in circolazione internazionale. Di conseguenza,
ai sensi degli artt. 36 e 37 della medesima Convenzione, è sufficiente che il
semirimorchio rechi sulla parte posteriore la propria targa di immatricolazione
e il segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato, senza l’impiego di
targa ripetitrice. Si prega di
voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.
IL CAPO DEL
DIPARTIMENTO ing. Amedeo
Fumero
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