Giurisprudenza di legittimità Sentenza L’impresa XXX, in persona dell’ing. R. G., con ricorso al
Giudice di pace di Genova, in data 22 febbraio 2000, proponeva opposizione
avverso un avviso di mora relativo alla cartella esattoriale n. 8442326,
notificatole il 7 febbraio 2000, a cura del servizio riscossioni e tributi
della Provincia di Genova, relativa al pagamento di una somma a titolo di
sanzione amministrativa per una violazione del codice della strada. Esponeva
che l’avviso di mora era il primo atto ad essa notificato e deduceva, fra l’altro,
l’omessa ricezione del verbale di accertamento dell’infrazione, notificato ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, per compiuta giacenza, in
violazione di quanto stabilito dalla sentenza n. 346 del 1998 della Corte
costituzionale, con conseguente estinzione della sanzione. Il Giudice di pace,
instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Genova, rigettava l’opposizione
con sentenza depositata il giorno 1 febbraio 2001. La società opponente ha proposto ricorso a questa Corte,
con atto notificato al Comune di Genova il 15 febbraio 2002, formulando cinque
motivi. Il Comune non ha depositato difese. Motivi della
decisione Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione
dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come risultante dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 346 del 1998, per non avere il Giudice di pace
ritenuto la nullità della notifica del verbale, compiuta ai sensi di tale norma
senza la spedizione della raccomandata prevista dalla sentenza della Corte
costituzionale, con conseguente nullità dell’avviso di mora. Il ricorso è fondato in riferimento a tale motivo, con
assorbimento dei successivi. Come questa Corte ha già affermato (Cass. 14 novembre 2003,
n. 17184) la regola tempus regit actum,
riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alle
dichiarazioni di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma
di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidità della legge, che ne comporta
l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori
alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento
fra il principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei
rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni
nell’ambito del processo. In materia di notifica di verbali di accertamento di
violazioni del codice della strada, la dichiarazione, con la sentenza della
Corte costituzionale n. 346 del 1998, di incostituzionalità dell’art. 8, commi
2 e 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (con riferimento agli adempimenti
stabiliti a garanzia del destinatario), rende proponibili, anche in sede d’impugnazione
della cartella esattoriale e dell’avviso di mora, eseguiti sulla base di un
verbale di accertamento non impugnato, motivi attinenti alla invalidità della
notifica del verbale ed al suo contenuto. In proposito, infatti, non si è
formata alcuna preclusione, costituendo principio consolidato che detti vizi
possono essere dedotti dall’interessato, che non abbia avuto cognizione del
verbale a seguito della invalidità della notifica, in quella sede (Cass. SS.UU
19 ottobre 2000, n. 1122, conformi, Cass. 9 aprile 2001, n. 5277, 7 aprile
2000, n. 43601 20 gennaio 1999, n. 482), cosicché il rapporto non può dirsi
esaurito nei suoi confronti e nessuna decadenza può ritenersi verificata in suo
danno. Ne consegue che ha errato il Giudice di pace a non prendere
in esame il dedotto vizio di notifica del verbale, ai fini della sua
valutazione in ordine alla regolarità dell’emissione della cartella e dell’avviso
di mora. Il ricorso, pertanto, (1) essere accolto, e la
sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono le condizioni per la
decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’annullamento
della cartella esattoriale e dell’avviso di mora, risultando che la notifica
del verbale di accertamento era avvenuta ai sensi dell’art. 8 della legge n.
890 del 1982, per compiuta giacenza, senza l’osservanza delle formalità
ritenute costituzionalmente necessarie dalla sentenza n. 346 del 1998 della
corte costituzionale. Le spese vanno poste a carico del Comune di Genova e
vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito annulla la cartella esattoriale e l’avviso di mora. Condanna
il Comune di Genova al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida
nella misura di euro duecento per diritti e onorari di primo grado ed euro
trenta per spese, oltre euro trecento per onorari del giudizio di cassazione ed
euro settanta per spese, oltre spese generali e accessori come per legge. Roma, 4 luglio 2006. Depositata in Cancelleria il 5 ottobre
2006 ___________ (1) Recte: ...
pertanto, deve essere ... |
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