Lo
speditore, in previsione di ogni tipologia di incidente o emergenza che
possa sopravvenire durante il trasporto di merci pericolose, deve fornire
obbligatoriamente al conducente una serie di informazioni scritte dirette
in modo conciso, per ogni materia od oggetto trasportato o per ogni gruppo
di merci presentanti gli stessi pericoli, al fine di adottare un giusto
comportamento.
Questa serie di informazioni riguarda:
1. la denominazione della materia o dell’oggetto o del gruppo di
merci;
2. la classe e il numero ONU o, per un gruppo di merci, i numeri ONU delle
merci alle quali queste informazioni sono destinate o sono applicabili;
3. la natura del pericolo presentato da queste merci come pure le misure
che deve prendere il conducente e i mezzi di protezione individuale che
deve utilizzare;
4. le misure d’ordine generale da prendere, per esempio avvertire
gli altri utenti della strada ed i passanti, nonché chiamare la
polizia e/o i vigili del fuoco;
5. le misure supplementari da prendere per fare fronte a perdite o versamenti
leggeri e come evitare che si aggravino, a condizione che ciò non
comporti rischi personali;
6. le misure speciali da prendere, se il caso, per certe merci;
7. se il caso, l’equipaggiamento necessario per l’applicazione
delle misure e/o speciali.
Queste informazioni, qualora non siano subito fornite dallo speditore
al conducente, devono essergli consegnate al più tardi quando le
merci pericolose sono state caricate sul veicolo; ovvero informazioni
sul contenuto di queste istruzioni devono essere comunicate al trasportatore
al più tardi quando sia stato dato l’ordine di trasporto al
fine di permettergli di prendere le misure necessarie per assicurasi che
i dipendenti interessati siano a conoscenza di queste istruzioni e siano
capaci di eseguirle e per vigilare che l’equipaggiamento necessario
si trovi a bordo del veicolo.
NOTA: Lo speditore è responsabile del contenuto di queste
istruzioni/informazioni che deve fornire in forma scritta ed in una lingua
che il o i conducenti che prendono in carico le merci pericolose siano
in grado di leggere e di comprendere, ed inoltre in tutte le lingue dei
paesi di origine, di transito e di destinazione. Inoltre nel caso di paesi
che hanno più di una lingua ufficiale, l’autorità competente
specifica la o le lingue ufficiali applicabili sull’intero territorio
o in ogni regione o parte del territorio.
PRESCRIZIONI
* le istruzioni scritte devono essere conservate nella cabina del veicolo
condotto dal conducente in modo da permetterne facilmente l’identificazione;
* le istruzioni scritte che non sono applicabili ( non corrispondenti
) alle merci pericolose che si trovano a bordo del veicolo devono essere
tenute lontano dai documenti pertinenti al fine di evitare ogni possibile
confusione;
* il trasportatore deve vigilare affinché i conducenti interessati
al trasporto siano in grado di comprendere e di applicare correttamente
le istruzioni che vengono a loro fornite;
* nel caso di carichi in comune di merci imballate comprendenti merci
pericolose che appartengono a gruppi differenti di merci comportanti gli
stessi pericoli, le istruzioni scritte possono essere limitate ad una
sola istruzione per classe di merci pericolose trasportate a bordo del
veicolo. In questo caso, non deve figurare nelle istruzioni nessun nome
di merce trasportata, né numero di identificazione ONU:
REDAZIONE DELLE ISTRUZIONI SCRITTE
Le istruzioni scritte devono essere redatte secondo il seguente modello:
CARICO
• indicazione della designazione ufficiale di trasporto della materia
o dell’oggetto, o della denominazione del gruppo di merci che presentano
gli stessi pericoli, della classe e del numero ONU o, per un gruppo di
merci, i numeri ONU delle merci alle quali queste istruzioni sono destinate
o sono applicabili;
• descrizione limitata per esempio allo stato fisico (liquido, gassoso,
ecc.) con indicazione eventuale di una colorazione e, se il caso, di un
odore per aiutare l’identificazione di perdite o di versamenti.
NATURA DEL CARICO
Elencazione dei pericoli di cui:
• pericolo principale;
• Pericoli supplementari, compresi gli eventuali effetti ritardati ed
i pericoli per l’ambiente;
• comportamento in caso di incendio o di riscaldamento (decomposizione,
esplosione, produzione di fumi tossici, ecc.)
• se del caso, menzione che le merci trasportate reagiscono pericolosamente
con l’acqua.
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Indicazione della protezione individuale destinata al conducente di cui:
• una protezione respiratoria;
• una protezione individuale fisica.
MISURE D’ORDINE GENERALE CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE
Riguarda l’indicazione delle seguenti istruzioni:
• fermare il motore;
• divieto d’uso di fiamme libere;
• non fumare;
• disporre segnali sulla strada ed avvertire gli altri utenti ed i passanti;
• informare il pubblico del rischio e consigliargli di restare sopravvento;
• avvertire la polizia ed i vigili del fuoco il più presto possibile.
MISURE SUPPLEMENTARI E/O SPECIALI CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE
Devono essere inserite apposite istruzioni adeguate, così come
l’elenco delle attrezzature necessarie al conducente per eseguire
azioni supplementari e/o speciali secondo la o le classi di merci trasportate
( per esempio la pala, il recipiente collettore, ecc.)
Si considera che i conducenti di veicoli dovrebbero essere istruiti e
formati per prendere misure supplementari in caso di perdita o di minore
versamento per impedire che non si aggravino, purchè questo possa
essere fatto senza rischio.
Inoltre si considera che ogni misura speciale raccomandata dallo speditore
necessiti di una formazione speciale del conducente; infatti, se del caso,
saranno date qui delle adeguate istruzioni, così come l’elenco
del materiale necessario all’applicazione di queste misure speciali.
INCENDIO
Informazioni per il conducente in caso di incendio:
• i conducenti dovrebbero essere addestrati durante la loro formazione
ad intervenire in caso di limitato incendio sul veicolo;
• i conducenti non devono intervenire in caso di incendio che coinvolga
il carico.
PRIMO SOCCORSO
Informazioni per il conducente in caso di contatto con la o le merci pericolose
trasportate.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sono informazioni, ad interesse del conducente, che integrano il documento
scritto.
SANZIONI
Regime Sanzionatorio: per la mancanza delle consegne scritte corrispondenti
alla tipologia di merce pericolosa trasportata, nonché con consegne
scritte incomplete o non corrispondenti, ricorre la violazione di cui
all’articolo 168/9°bis del Codice della Strada con sanzione pecuniaria
di ¤ 343,35 e la decurtazione di punti 02 dalla patente di guida
del conducente (la stessa sanzione deve essere contestata al proprietario
del veicolo ed al committente del trasporto se eseguito per suo conto
esclusivo).
PRECISAZIONE: le consegne scritte con le istruzioni non devono
essere confuse con il documento di trasporto, ne diventano parte integrante
dello stesso; infatti la mancanza dei due documenti o la loro errata compilazione,
comporta due distinte sanzioni facenti capo all’articolo 168/9°bis
del Codice della Strada ( pertanto si contesta 168/9 bis + 168/9 bis).
Ispettore
Polizia Stradale*
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